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ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente
Le prestazioni per il diritto allo studio universitario
(circ.171/2014) (art.8)
Per la richiesta di prestazioni nell’ambito del diritto allo studio universitario vengono stabilite modalità differenziate di calcolo dell’ISEE.
Come previsto dal citato D.P.C.M., lo studente fa parte del nucleo dei genitori anche se non convivente anagraficamente con essi, a meno che non si dimostri la sua effettiva autonomia sulla base della sussistenza di entrambi i seguenti requisiti:
- residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un membro della sua famiglia di origine;
- presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
Per quanto riguarda il caso di genitori coniugati non conviventi tra loro si applicano gli stessi principi generali stabiliti dall’articolo 3, mentre in riferimento ai genitori non coniugati si applicano le stesse regole valide per le prestazioni rivolte ai minorenni, volte a tener conto della condizione economica del genitore non convivente (vedi paragrafo 7).
Per le sole prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca, analogamente a quanto previsto per le prestazioni sociosanitarie, è possibile scegliere un nucleo ristretto (formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minorenni, nonché dai figli maggiorenni fiscalmente a carico ai fini Irpef, escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica).