Eureka Previdenza

Reddito di cittadinanza

La richiesta del beneficio

(circ.43/2019) (circ.100/2019)

Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge, in sede di conversione, si conferma che il Rdc può essere richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in modalità telematica accedendo con SPID al portale redditodicittadinanza.gov.it.

La richiesta può essere effettuata altresì presso i centri di assistenza fiscale, di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, a decorrere dal mese di aprile, presso gli Istituti di Patronato di cui alla legge n. 152/2001, sia con riferimento alla presentazione della domanda che ai modelli di comunicazione “Ridotto” ed “Esteso”. Al riguardo, la norma chiarisce che tali prestazioni saranno valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193.

I nuovi moduli di domanda e i modelli di comunicazione “Ridotto” ed “Esteso”, pubblicati sul sito internet dell’Istituto e allegati alla presente circolare, sono stati approvati con determina del Direttore generale dell’INPS n. 43 del 2 aprile 2019, sentito il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e, per effetto di quanto previsto in sede di conversione, sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali.

Il Rdc può essere richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Poste Italiane S.p.A.). La richiesta può essere effettuata anche in modalità telematica accedendo con SPID al portale www.redditodicittadinanza.gov.it.

Le richieste di Rdc possono essere presentate anche presso i Centri di assistenza fiscale, di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previo convenzionamento con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Reddito di cittadinanza

La richiesta del beneficio

(circ.43/2019) (circ.100/2019)

Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge, in sede di conversione, si conferma che il Rdc può essere richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in modalità telematica accedendo con SPID al portale redditodicittadinanza.gov.it.

La richiesta può essere effettuata altresì presso i centri di assistenza fiscale, di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, a decorrere dal mese di aprile, presso gli Istituti di Patronato di cui alla legge n. 152/2001, sia con riferimento alla presentazione della domanda che ai modelli di comunicazione “Ridotto” ed “Esteso”. Al riguardo, la norma chiarisce che tali prestazioni saranno valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193.

I nuovi moduli di domanda e i modelli di comunicazione “Ridotto” ed “Esteso”, pubblicati sul sito internet dell’Istituto e allegati alla presente circolare, sono stati approvati con determina del Direttore generale dell’INPS n. 43 del 2 aprile 2019, sentito il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e, per effetto di quanto previsto in sede di conversione, sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali.

Il Rdc può essere richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Poste Italiane S.p.A.). La richiesta può essere effettuata anche in modalità telematica accedendo con SPID al portale www.redditodicittadinanza.gov.it.

Le richieste di Rdc possono essere presentate anche presso i Centri di assistenza fiscale, di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previo convenzionamento con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Modulo di domanda

Il modulo di domanda, predisposto, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, con provvedimento dell’INPS, sentito il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è allegato alla presente circolare (Allegato n. 1) ed è pubblicato sul sito internet dell’Istituto, www.inps.it.

Trasmissione all'INPS delle informazioni

Le informazioni contenute nella domanda di Rdc devono essere trasmesse dagli intermediari all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta.

Verifica dei requisiti da parte dell'INPS

Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro i successivi cinque giorni lavorativi, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. Con riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (d’ora in poi ISEE), il modulo di domanda rimanda alla corrispondente Dichiarazione Sostitutiva Unica (d’ora in poi DSU), a cui la domanda stessa è successivamente associata dall'INPS.

Tempi di definizione della domanda

L’INPS, previa verifica dei requisiti, definisce la domanda entro la fine del mese successivo alla trasmissione della stessa all’Istituto.

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