Eureka Previdenza

Reddito di cittadinanza

La decorrenza del beneficio

(circ.100/2019)

Ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge, il beneficio Rdc è erogato a decorrere dal mese successivo a quello della domanda. Le informazioni contenute nella domanda devono essere trasmesse dagli intermediari all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge.

È inoltre previsto che, ai fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro i successivi cinque giorni lavorativi, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate e che la domanda è definita entro la fine del mese successivo alla trasmissione della stessa all’Istituto.

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