Eureka Previdenza

Reddito di cittadinanza

Variazioni da comunicare durante il godimento del beneficio

(circ.43/2019) (circ.100/2019)

 

Reddito di cittadinanza

Variazioni da comunicare durante il godimento del beneficio

(circ.43/2019) (circ.100/2019)

 

Le variazioni del nucleo

A) Le variazioni del nucleo

Ai sensi dell’articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 4/2019, in caso di variazione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE, i nuclei stessi sono tenuti a presentare una DSU aggiornata, entro due mesi dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio.

Nelle sole ipotesi di variazione del nucleo diversa da nascita o decesso di un componente è necessario presentare una nuova domanda di Rdc/Pdc, affinché il nucleo modificato (o ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione) possa continuare a beneficiare della prestazione.

Tale domanda può essere presentata senza la necessità di un intervallo temporale minimo.

In tale caso, la durata residua del beneficio si applica (sottraendo ai 18 mesi il numero di mensilità già erogate) al nucleo modificato ovvero a ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione.

Il richiedente è altresì tenuto a comunicare l’eventuale sopravvenienza nel nucleo familiare di membri in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Analoga comunicazione deve essere effettuata in caso di cessazione dello stato detentivo o del ricovero.

Medesima comunicazione deve essere effettuata nelle ipotesi di dimissioni volontarie dal lavoro di uno o più membri del nucleo, fatte salve quelle per giusta causa.

Le predette comunicazioni devono avvenire mediante il modello “Rdc/Pdc-Com” c.d. Esteso (Allegato n. 3), entro trenta giorni dall’evento, pena la decadenza dal beneficio.

Le variazioni patrimoniali

B) Le variazioni patrimoniali

Ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del decreto in trattazione, il beneficiario è, inoltre, obbligato a comunicare all’INPS, sempre mediante il modello “Rdc/Pdc - Com Esteso”, nel termine di quindici giorni dall’evento, pena la decadenza dal beneficio, ogni variazione patrimoniale relativa ai beni immobili che comporti la perdita dei requisiti patrimoniali, nonché di quelli riferiti al godimento di beni durevoli, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del decreto istitutivo del Rdc.

circ.100/2019

Ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del decreto-legge, il beneficiario è obbligato a comunicare all’INPS, mediante il modello “Rdc/Pdc - Com Esteso”, nel termine di quindici giorni dall’evento, pena la decadenza dal beneficio, ogni variazione patrimoniale relativa ai beni immobili che comporti la perdita dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c), del decreto istitutivo del Rdc.

Inoltre, la legge di conversione ha disposto che, con specifico riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3)[4], l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti deve essere comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU. La norma, peraltro, precisa che la perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto-legge, e in tal caso deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione.

Esempio: un componente del nucleo beneficiario di Rdc riceve a seguito di una successione un immobile diverso dalla casa di abitazione per un valore ai fini IMU pari a 87.000 euro, come definito ai fini ISEE. Pertanto, in tale caso deve essere comunicato, entro 15 giorni, tramite il modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”, l’avvenuta variazione che ha comportato il superamento della soglia massima di 30.000 euro per l’accesso al beneficio.

Le variazioni dell’attività lavorativa

C) Le variazioni dell’attività lavorativa

Lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, durante l’erogazione della prestazione, è compatibile con il Rdc, secondo quanto stabilito dall’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto-legge in commento.

Pertanto, i redditi derivanti dallo svolgimento della suddetta attività devono essere comunicati all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività stessa. La comunicazione avviene mediante il modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”, chesentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è presentato presso i CAF. La variazione reddituale, comunicata nelle modalità sotto dettagliate, rileva al fine della determinazione del beneficio.

Come già precisato con riferimento all’atto di presentazione della domanda, non devono essere comunicati i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini, servizio civile, nonché da contratto di prestazione occasionale e libretto di famiglia.

circ.100/2019

Lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, durante l’erogazione della prestazione, è compatibile con il Rdc, secondo quanto stabilito dall’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto-legge.

Pertanto, i redditi derivanti dallo svolgimento della suddetta attività di lavoro dipendente e/o autonomo devono essere comunicati all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività stessa. La comunicazione avviene mediante il modello “Rdc/Pdc - Com Esteso” e la variazione reddituale, comunicata nelle modalità sotto dettagliate, rileva al fine della determinazione del beneficio.

Riguardo il modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”, secondo quanto previsto dalla legge di conversione, la comunicazione non avviene più per il tramite della piattaforma digitale per il Patto per il lavoro ovvero di persona presso i CPI, ma all’INPS per il tramite dei CAF, degli Enti di patronato o direttamente accedendo con PIN dispositivo sul sito istituzionale dell’INPS (www.inps.it).

Come già precisato nella circolare n. 43/2019, con riferimento all’atto di presentazione della domanda non devono essere comunicati i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini formativi e di orientamento, servizio civile, nonché contratto di prestazione occasionale e libretto di famiglia.

Attività di lavoro dipendente

C.1) L’attività di lavoro dipendente

In caso di variazione della condizione occupazionale, nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio nella misura dell'80%, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. L’avvio dell’attività e il suddetto reddito devono essere comunicati tramite il modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”.

Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso.

Tuttavia, al fine di agevolare l’erogazione della prestazione, l’avvio dell’attività e il suddetto reddito devono essere comunicati tramite l’apposito modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”, trasmesso all’INPS per il tramite dei CAF, entro trenta giorni dall’avvio dell’attività, pena la decadenza dal beneficio.

Nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa dipendente, comunicata in sede di presentazione della domanda di Rdc o in corso di erogazione, si protragga nel corso dell’anno solare successivo, andrà compilato un nuovo modello “Rdc/Pdc - Com Esteso”, entro il mese di gennaio del nuovo anno, fino a quando i redditi della predetta attività lavorativa non siano correntemente valorizzati nella dichiarazione ISEE per l’intera annualità.

Attività di impresa o di lavoro autonomo

C.2) L’attività di impresa o di lavoro autonomo

In caso di avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, sussiste ugualmente l’obbligo di comunicazione all'INPS tramite il CAF, mediante presentazione del predetto modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, pena la decadenza dal beneficio.

In tali casi il reddito è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

La comunicazione del reddito mediante presentazione del predetto modello è effettuata entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno solare, prendendo a riferimento il trimestre precedente (gennaio - marzo, aprile – giugno, luglio – settembre, ottobre – dicembre), fino a quando il maggior reddito non sia correntemente valorizzato nella dichiarazione ISEE per l’intera annualità. Il modello dovrà essere compilato, con le tempistiche e modalità sopra indicate, anche laddove l’attività sia stata comunicata contestualmente alla presentazione della domanda tramite il modello “Rdc/Pdc – Com Ridotto”.

Nel caso di avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, l’articolo 3, commi 9, del decreto in esame ha stabilito che, a titolo di incentivo, per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale il beneficio economico del Rdc non subisca variazioni, fermi restando i limiti di durata, ed è successivamente aggiornato ogni trimestre, avendo a riferimento il reddito del trimestre precedente.

L’articolo 8, comma 4, del decreto in esame stabilisce altresì incentivi per l’avvio di nuove attività autonome, che saranno dettagliati con successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico.

Patto per il lavoro o per l'inclusione sociale

In merito agli obblighi connessi alla sottoscrizione del patto per il lavoro o del patto per l’inclusione sociale, previsti dall’articolo 4 del decreto-legge n. 4/2019, con successiva circolare saranno fornite le istruzioni di dettaglio.

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