Eureka Previdenza

Reddito di cittadinanza

Competenza nella verifica dei requisiti

(circ.43/2019)

L’articolo 5 del decreto-legge n. 4/2019 definisce, inoltre, le modalità di concessione del beneficio e le relative competenze nella verifica dei requisiti di accesso.

Come illustrato nel precedente paragrafo 2, ai fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi successivi alla trasmissione della domanda all’Istituto, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. In ogni caso, il riconoscimento da parte dell’Istituto avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione all’INPS della domanda.

In particolare, i requisiti economici di accesso al Rdc (di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del D.L. n. 4/2019) si considerano posseduti per tutta la durata della attestazione ISEE, in vigore al momento di presentazione della domanda, e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU.

Per garantire la continuità dei pagamenti è necessario aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validità dell'indicatore.

La verifica dei predetti requisiti economici è a carico esclusivo dell’INPS. Gli altri requisiti, autocertificati in domanda, si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi, anche in sede di controllo successivo ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, attivato su iniziativa dell’Istituto. In tal caso, l'erogazione del beneficio è revocata a decorrere dal mese successivo a tale comunicazione, salvo il recupero delle prestazioni indebitamente percepite.

In caso di dichiarazioni mendaci sono applicate le disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto istitutivo del Rdc

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