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Abrogazione del ReI e il regime transitorio
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Calcolo del beneficio economico
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Competenza nella verifica dei requisiti
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Concessione del beneficio
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Domande presentate dai cittadini non appartenenti all’Unione europea
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Finanziamento e monitoraggio
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Gestione delle istanze di rinuncia
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Integrazione delle dichiarazioni di responsabilità rese dai beneficiari
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La decorrenza del beneficio
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La richiesta del beneficio
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Reddito di cittadinanza
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Regime fiscale
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Requisiti per l’accesso al beneficio
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Simulatore RdC/PdC
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Svolgimento di attività lavorativa all’atto della presentazione della domanda
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Variazioni da comunicare durante il godimento del beneficio
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Reddito di cittadinanza
Abrogazione del ReI e il regime transitorio
(circ.43/2019)
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge n. 4/2019, a decorrere dal mese di marzo 2019, il Reddito di inclusione non può essere più richiesto ed a partire dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto né rinnovato per una seconda volta.
Pertanto, l’ultima data utile per la presentazione della domanda di ReI è stata il 28 febbraio 2019.
Per coloro ai quali il ReI sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019 (domande presentate entro il 28 febbraio 2019), il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Rdc.
L’accoglimento della domanda di Rdc/PdC comporta la decadenza dalla domanda di ReI.