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Reddito di cittadinanza
Calcolo del beneficio economico
(circ.43/2019)
L’articolo 3 del decreto-legge n. 4/2019 statuisce che il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi:
- una componente ad integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini Rdc; per la Pdc, la predetta soglia è incrementata a 7.560 euro (c.d. quota A);
- una componente ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini ISEE, fino ad un massimo di 3.360 euro annui. In caso di Pdc, il predetto limite massimo è pari a 1.800 euro annui (c.d. quota B).
Tale ultima integrazione è concessa altresì, nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui, ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.