Eureka Previdenza

Reddito di cittadinanza

Calcolo del beneficio economico

(circ.43/2019)

L’articolo 3 del decreto-legge n. 4/2019 statuisce che il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi:

  1. una componente ad integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini Rdc; per la Pdc, la predetta soglia è incrementata a 7.560 euro (c.d. quota A);
  2. una componente ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini ISEE, fino ad un massimo di 3.360 euro annui. In caso di Pdc, il predetto limite massimo è pari a 1.800 euro annui (c.d. quota B).

Tale ultima integrazione è concessa altresì, nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui, ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.

Reddito di cittadinanza

Calcolo del beneficio economico

(circ.43/2019)

L’articolo 3 del decreto-legge n. 4/2019 statuisce che il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi:

  1. una componente ad integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini Rdc; per la Pdc, la predetta soglia è incrementata a 7.560 euro (c.d. quota A);
  2. una componente ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini ISEE, fino ad un massimo di 3.360 euro annui. In caso di Pdc, il predetto limite massimo è pari a 1.800 euro annui (c.d. quota B).

Tale ultima integrazione è concessa altresì, nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui, ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.

Beneficio massimo

Il beneficio economico, in ogni caso, non può essere superiore a una soglia pari a 9.360 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini Rdc, ridotta per il valore del reddito familiare.

Beneficio minimo

Il beneficio economico non può essere altresì inferiore a 480 euro annui, cifra che costituisce, pertanto, il valore minimo del beneficio sotto il quale non è possibile scendere. Quindi, anche qualora, dall’applicazione dei suddetti parametri, risultasse un beneficio di importo inferiore, questo sarebbe comunque portato al suddetto valore minimo (pari a 40 euro mensili).

Il valore mensile del beneficio è pari a un dodicesimo del valore su base annua.

Esempio di calcolo

Esempio di calcolo del Rdc

Ipotesi A): Nucleo familiare composto da 2 maggiorenni e 1 minorenne in possesso dei requisiti per l’accesso al Rdc e una scala di equivalenza (s.e.) pari a 1,6.

Caso 1. Il nucleo familiare vive in abitazione di proprietà, senza pagare mutuo, e possiede un reddito di 4.530 euro. A tale nucleo spetta solo la quota A, calcolata come differenza tra la soglia di 6.000 euro, moltiplicata per la s.e., e il reddito familiare.

QUOTA A [(6.000*1,6) – 4.530] = 5.070 euro annui, pari a 422 euro mensili.

Caso 2. Il nucleo familiare vive in abitazione di proprietà con un mutuo annuo di 8.000 euro e possiedeun reddito di 4.530 euro. A tale nucleo spetta oltre la quota A anche la quota B, ridotta al massimale di 1.800 euro previsto dalla norma per il mutuo.

QUOTA A = 5.070 euro annui, pari a 422 euro mensili

QUOTA B = 1.800 euro annui, pari a 150 euro mensili

TOTALE = 6.870 euro annui, pari a 572 euro mensili

Caso 3. Il nucleo vive in abitazione in locazione con un canone annuo di 3.000 euro e possiede un reddito familiare pari a 13.000 euro. A tale nucleo non spetta la quota A, in quanto il reddito è superiore a 9.600 euro (6.000*1,6), ma solo la quota B.

QUOTA B = 3.000 euro annui, pari a 250 euro mensili

Ipotesi B) il Nucleo familiare, composto da 1 solo soggetto in possesso dei requisiti per l’accesso al Rdc e reddito di 5.900 euro (s.e. pari a 1), vive in abitazione di proprietà senza pagare il mutuo.A tale nucleo spetta solo la quota A che sarebbe pari 100 euro annui, calcolata come differenza tra la soglia di 6.000 euro e il reddito. Tuttavia, la norma prevede che il beneficio annuo non può essere inferiore a 480 euro annui.

Esempio di calcolo della Pdc

Nucleo familiare composto da 2 adulti di 67 anni in possesso dei requisiti per l’accesso alla Pdc e un reddito familiare di 4.000 euro (s.e. 1,4).

Caso 1. Il nucleo familiare vive in abitazione di proprietà, senza pagare mutuo. A tale nucleo spetta solo la quota A, calcolata come differenza tra la soglia di 7.560 euro, moltiplicata per la scala di equivalenza, e il reddito familiare.

QUOTA A [(7.560*1,4) – 4.000] = 6.584 euro annui, pari a 548 euro mensili.

Caso 2. Il nucleo familiare vive in abitazione in locazione, con un canone annuale di 2.000 euro. A tale nucleo spetta la quota A e la quota B, quest’ultima ridotta al massimale di 1.800 euro previsto dalla norma in caso di locazione.

QUOTA A = 6.584 euro annui, pari a 548 euro mensili

QUOTA B = 1.800 euro annui, pari a 150 euro mensili

TOTALE = 8.384 euro annui, pari a 698 euro mensili

N.B. Lo stesso importo spetterà nel caso in cui il nucleo viva in abitazione di proprietà e paghi annualmente un mutuo di 8.000 euro.  Anche in tale caso la quota B è ridotta al massimale di 1.800 euro previsto dalla norma.

Scala di equivalenza

Come già chiarito, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto-legge in parola, la scala di equivalenza, adottata per il Rdc, non è quella utilizzata ai fini ISEE, ma il parametro 1 per il primo componente del nucleo familiare è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1.

Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti detenuti o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza, ai fini Rdc, non tiene conto di tali soggetti.

Ulteriori agevolazioni per i titolari del Rdc

Ai beneficiari del Rdc/Pdc, infine, sono estese le seguenti agevolazioni relative:

Periodo entro il quale fruire del beneficio

Si precisa, infine, che ai sensi dell’articolo 3, comma 15, del decreto in esame, il beneficio economico deve essere ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. Viene, tuttavia, demandata ad apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 4/2019, la definizione delle modalità con cui, mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc, si verifica la fruizione del suddetto beneficio, le possibili eccezioni, nonché le altre modalità attuative.

Penalizzazioni

Sono previste, inoltre, le seguenti penalizzazioni, dal mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel caso in cui il beneficio non sia stato interamente speso:

  • l’ammontare del beneficio non speso ovvero non prelevato (ad eccezione di arretrati) è sottratto, nei limiti del 20% del beneficio erogato, dalla mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso;
  • attraverso una verifica in ciascun semestre di erogazione è, comunque, decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc l’ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre (fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto).
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