Eureka Previdenza

Indennità di malattia

Trasmissione telematica - Spedizione - Recapito del certificato medico

Indennità di malattia

Trasmissione telematica - Spedizione - Recapito del certificato medico

Trasmissione telematica della certificazione di malattia da parte del medico curante

(circ. 60/2010)
Con Decreto  del Ministero della Salute del 26.02.2010, è stata introdotta la modalità di trasmissione in via telematica della certificazione di malattia da parte del medico curante. In via transitoria per un periodo di tre mesi dal 3 aprile 2010, è riconosciuta la possibilità per il medico ,di rilasciare il certificato di malattia in forma cartacea secondo le modalità vigenti.
Terminata la trasmissione del certificato di malattia telematico, il medico curante rilascia al lavoratore copia cartacea:

  • dell'attestato di malattia per il datore di lavoro, privo di diagnosi
  • del certificato di malattia per l'assistito che contiene i dati della diagnosi e/o il codice nosologico.

Il datore di lavoro, sia privato che pubblico, ha la possibilità di consultare le attestazioni di malattia relative ai certificati trasmessi dal medico curante, accedendo al portale dell'INPS previa autorizzazione e attribuzione di un PIN. I datori di lavoro possono richiedere l'invio degli attestati tramite PEC (circ. 119/2010).
Il lavoratore ha la possibilità di consultare e stampare i dati relativi al proprio certificato di malattia inviato telematicamente dal medico curante accedendo al servizio disponibile sul sito INPS. 

Spedizione o recapito del certificato cartaceo

Spedire con raccomandata AR o recapitare (è ammessa anche la trasmissione a mezzo posta ordinaria o raccomandata senza AR - circ. 14/1981 punto 9.1 nota 23, l’invio a mezzo fax può essere considerato valido ai soli fini del rispetto del termine di invio e quindi il certificato originale deve essere presentato entro l'anno di prescrizione- (circ. 136/2003, punto 2), non è ammessa la comunicazione telefonica - circ. 136/2003, punto 2), entro 2 giorni dal rilascio, il certificato OPM redatto dal medico curante in doppia copia (il Mod. OPM1, contenente la diagnosi, alla Sede Inps di abituale domicilio e il Mod. OPM 2, privo di diagnosi, al proprio datore di lavoro) o diversa certificazione di malattia compresi i certificati di dimissioni protette (circ. 136/2003, punto 6.2).
Anche  per le malattie di durata inferiore a quattro giorni che si esauriscono in carenza (per le quali non è dovuto il trattamento previdenziale) permane in capo al lavoratore l'obbligo dell'invio del certificato sia all'INPS che al datore di lavoro, tenuto conto dei riflessi in caso di successive ricadute circ. 95 bis/2006, punto 10.
Qualora il termine di scadenza per la spedizione o il recapito del certificato (2 giorni dal rilascio circ. 14/1981, punto 9) cada in un giorno festivo, il termine si proroga al 1° giorno non festivo successivo; il sabato o il venerdì pomeriggio il certificato può essere solamente spedito.

In caso di lavoro interinale la certificazione sanitaria va spedita o recapitata all' impresa fornitrice e non all'impresa utilizzatrice (spetta all’impresa fornitrice comunicare con immediatezza all’impresa utilizzatrice l'assenza per malattia del lavoratore, le eventuali continuazioni della malattia o la ripresa dell’attività lavorativa dello stesso ecc.). circ. 224/1998

Quanto detto anche nel caso di malattia insorta durante i soggiorni in Paesi senza Convenzioni o Accordi specifici e non facenti parte della Comunità Europea (circ. 136/2003, punto 11).

Certificato di ricovero

I certificati attestanti periodi di ricovero possono essere spediti o recapitati all’Inps e al datore di lavoro anche oltre il 2° giorno dal rilascio, purché entro i termini prescrizionali di 1 anno.

Comunicazione telefonica

Nessun valore è invece attribuibile ad eventuali comunicazioni telefoniche (circ. 136/2003, punto 2). Particolari effetti ha la comunicazione telefonica della malattia che interrompe le ferie (circ. 109/1999, punto 2.1) infatti, la comunicazione della stessa, al datore di lavoro, può avvenire anche a mezzo telefono, telegramma, etc.

Cicli di cura ricorrenti

Nei casi di cicli di cura ricorrenti la certificazione di tali cicli comportanti incapacità lavorativa dovrà essere inviata prima dell’inizio della terapia con l’indicazione dei giorni previsti per l’esecuzione. A prestazioni effettivamente eseguite, l’interessato dovrà presentare periodiche dichiarazioni della struttura sanitaria con il relativo calendario delle cure eseguite anche nei casi di trattamenti emodialitici, morbo di Cooley, D.S.A.(Day Service Ambulatoriale), ospitalità diurna presso Centri di Igiene Mentale (circ. 136/2003, punto 5) . La documentazione sanitaria delle prestazioni effettivamente eseguite deve essere presentata al Centro Medico Legale della Sede per la validazione. msg 3701/2008

Gestione separata

  • In caso di ricovero ai fini del diritto all'indennità di degenza circ. 147/2001, il lavoratore dovrà presentare all'Inps di Residenza (abituale dimora) domanda di indennità per degenza ospedaliera entro 180 giorni dalla dimissione su modello MAL/GEST.SEP. con allegato il certificato di degenza circ circ. 147/2001 punto 5
  • In caso di malattia il lavoratore dovrà presentare o inviare all'INPS  e al committente, entro i 2 giorni dal rilascio, il certificato di malattia (OPM1 - OPM2) o diversa certificazione di malattia compresi i certificati di dimissioni protette (circ. 136/2003, punto 6.2), redatto dal medico curante. In caso di ritardata o mancata presentazione del certificato, il lavoratore sarà sanzionato, salvo valido motivo giustificativo del ritardo adeguatamente comprovato circ. 76/2007  . Dovrà inoltre, per avere diritto alla indennità, presentare domanda su MOD MAL GEST SEP entro un anno dalla fine dell'evento.
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