Eureka Previdenza

Indennità di malattia

Assenza a visita di controllo

Il lavoratore assente per malattia, per consentire l'effettuazione di eventuali visite mediche di controllo, deve rimanere a disposizione al proprio domicilio nelle seguenti fasce orarie di reperibilità per tutti i giorni di prognosi indicati nel certificato di malattia, comprese le domeniche e i festivi (Circ. n. 1 P.M.M.C.- n. 297 G.L.S.M.M./52 del 28/02/1985):

  • dalle ore 10.00 alle ore 12.00
  • dalle ore 17.00 alle ore19.00

Non esistono diagnosi che possono esonerare il lavoratore ammalato dal rispetto delle fasce di reperibilità.

Le visite mediche di controllo domiciliari possono essere effettuate:

  • d'ufficio ( nei confronti dei soli lavoratori aventi diritto all'indennità di malattia a carico dell'INPS);
  • su richiesta dei datori di lavoro ( anche per i lavoratori non aventi diritto all'indennità di malattia a carico dell'INPS).  

A seguito di assenza a visita medica di controllo domiciliare il lavoratore è tenuto a presentarsi presso la ASL o l' INPS (secondo le indicazioni riportate nell'avviso lasciato dal medico che ha effettuato la visita domiciliare), per l'effettuazione della visita medica ambulatoriale che accerti l'effettiva incapacità lavorativa. Qualora il lavoratore risulti assente, senza giustificato motivo, alla visita medica di controllo, sia essa visita  domiciliare o ambulatoriale, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico.  

Indennità di malattia

Assenza a visita di controllo

Il lavoratore assente per malattia, per consentire l'effettuazione di eventuali visite mediche di controllo, deve rimanere a disposizione al proprio domicilio nelle seguenti fasce orarie di reperibilità per tutti i giorni di prognosi indicati nel certificato di malattia, comprese le domeniche e i festivi (Circ. n. 1 P.M.M.C.- n. 297 G.L.S.M.M./52 del 28/02/1985):

  • dalle ore 10.00 alle ore 12.00
  • dalle ore 17.00 alle ore19.00

Non esistono diagnosi che possono esonerare il lavoratore ammalato dal rispetto delle fasce di reperibilità.

Le visite mediche di controllo domiciliari possono essere effettuate:

  • d'ufficio ( nei confronti dei soli lavoratori aventi diritto all'indennità di malattia a carico dell'INPS);
  • su richiesta dei datori di lavoro ( anche per i lavoratori non aventi diritto all'indennità di malattia a carico dell'INPS).  

A seguito di assenza a visita medica di controllo domiciliare il lavoratore è tenuto a presentarsi presso la ASL o l' INPS (secondo le indicazioni riportate nell'avviso lasciato dal medico che ha effettuato la visita domiciliare), per l'effettuazione della visita medica ambulatoriale che accerti l'effettiva incapacità lavorativa. Qualora il lavoratore risulti assente, senza giustificato motivo, alla visita medica di controllo, sia essa visita  domiciliare o ambulatoriale, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico.  

Motivi di giustificazione dell'assenza

Il lavoratore , durante le fasce orarie di reperibilità in cui viene effettuato il controllo,  non può assentarsi dall'indirizzo di abituale dimora , tranne nei seguenti casi:

  • necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti specialistici che non  possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi nelle fasce orarie di reperibilità. In tale ipotesi devono essere soddisfatti e comprovati i requisiti dell'urgenza e/o dell'indifferibilità. Se il lavoratore fornisce prova documentale sia dell'indifferibilità della visita, sia dell'impossibilità di effettuazione della stessa in orari non compresi nelle fasce di reperibilità,l'assenza può essere giustificata.
  • gravi motivi personali o familiari. Verificarsi di situazioni che abbiano reso imprescindibile e indifferibile la presenza dell'assicurato altrove per evitare gravi conseguenze per sé o per i componenti del nucleo familiare. Sono da considerarsi compresi nel concetto di "nucleo familiare"  non solo i familiari a carico o comunque conviventi , ma anche i cosiddetti  "stretti congiunti ", quali ascendenti, discendenti, fratelli e sorelle ( Msg. n. 007557 del 16 Marzo 2004). La gravità dei motivi che hanno determinato l'assenza alla visita medica di controllo, deve essere intesa come attinente non solo alla salute fisica del soggetto, ma anche ad altri interessi di rilievo che riguardano il soggetto stesso, quali:
    • interessi economici ( partecipazione a pubblici esami, convocazione da parte di pubbliche autorità) e che riguardano anche i componenti il proprio nucleo familiare;
    • interessi  morali ( ricoveri ospedalieri,funerali, gravi infortuni).
  • cause di forza maggiore,  impedimento dovuto a causa ineluttabile ( Cass. n. 1668/96).

Non esistono diagnosi che possono esonerare il lavoratore ammalato dal rispetto delle fasce di reperibilità.
Ai fini della giustificabilità, l'assenza alla visita medica di controllo deve essere sempre documentata anche quando il lavoratore, assente al momento dell'accesso del medico di controllo, rientra al domicilio prima dell'allontanamento del medico e viene comunque visitato; tale visita non annulla l'assenza iniziale, con conseguente applicazione della sanzione prevista, in mancanza di validi motivi di giustificabilità (Circ. n. 136 del 25 Luglio 2003 punto 10).

Periodi esclusi dall'applicazione delle sanzioni a carico dell'INPS

Sono esclusi dall'applicazione delle sanzioni a carico dell'INPS  (circ. 183/1984):

  • i periodi confermati da visita medica di controllo anche ambulatoriale. Se dopo una visita di controllo, anche ambulatoriale,  in occasione della quale è stato accertato lo stato di malattia con conferma o modifica della prognosi, il lavoratore risulta assente ad una visita successiva , se quest'ultima è:
    • effettuata prima della scadenza della prognosi confermata o modificata , la sanzione verrà applicata a partire dalla data di accertamento dell'assenza in quanto il lavoratore già controllato è tenuto all'osservanza delle fasce di reperibilità;
    • effettuata dopo la scadenza della prognosi confermata da precedente visita medica di controllo, la sanzione decorrerà dal giorno successivo alla scadenza della prognosi stessa;
  • i periodi di ricovero ospedaliero.
    • Se l'assenza ingiustificata è precedente al ricovero , la sanzione verrà applicata fino al giorno precedente l'inizio della degenza.
    • Se l'assenza è successiva al ricovero , la sanzione verrà applicata dal giorno successivo a quello delle dimissioni.
  • i periodi per i quali non ricorre l'obbligo di erogazione dell'indennità di malattia a carico dell'INPS : es. malattie che si esauriscono in carenza, superamento del periodo massimo indennizzabile.

Esempi di assenza o più assenze

prima assenza a visita medica : perdita dell'intera indennità di malattia per i primi 10 giorni di prognosi, con le modalità di seguito indicate:

  • ai fini del computo dei 10 giorni da non indennizzare devono essere presi in considerazione tutti i giorni di calendario compresi domeniche e festivi;
  • il primo dei 10 giorni di prognosi da cui applicare la sanzione della perdita totale dell'indennità di malattia è costituito dal primo giorno di prognosi (compresa la  carenza) non già dal primo giorno da indennizzare.

 

  • esempio: malattia dal 05/Novembre  al 24/Novembre

                                 assenza ingiustificata del giorno 10/Novembre
                                 regolare vista medica ambulatoriale 11/Novembre
                                 sanzione applicata: dal 05/Novembre al 10/Novembre al 100%
                                 dal 11/Novembre al 24/Novembre retribuito interamente.

  • esempio: malattia dal 05/Novembre al 24/Novembre

                                 ricovero ospedaliero dal 08/Novembre al 10/Novembre
                                 assenza ingiustificata del 11/Novembre
                                 regolare visita medica ambulatoriale del giorno 12/Novembre
                                 sanzione applicata: dal 05/Novembre al 07/Novembre al 100%
                                                             periodo restante regolarmente retribuito.           

  • esempio: malattia dal 05/Novembre al 24/Novembre

                                ricovero ospedaliero dal 08/Novembre al 10 Novembre
                                 assenza ingiustificata  del 20/Novembre
                                 regolare visita medica ambulatoriale del 21/Novembre
                                 sanzione applicata: dal 05/Novembre al 07/Novembre al 100%
                                                              ricovero regolarmente retribuito
                                                              dal 11/Novembre al 17/Novembre al 100%
                                                              periodo restante regolarmente retribuito.


seconda assenza a visita medica: l'indennità di malattia verrà corrisposta nella misura del 50% per il restante periodo di prognosi , ovvero fino a successiva visita regolarmente effettuata; seconda visita medica di controllo può essere sia la la visita medica domiciliare , sia la visita ambulatoriale predisposta presso l'ambulatorio ASL o INPS.
Se l'assenza al secondo controllo viene rilevata dopo la scadenza della  prognosi confermata da precedente accertamento sanitario , la sanzione decorre dal giorno successivo alla scadenza della prognosi confermata:

  • esempio. malattia dal 01/10 al 20/10 -1° certificato

                           malattia dal 21/10 al 31/10 -2° certificato stesso evento
                           prima assenza il 07/10 ingiustificata
                           visita del 10/10 conferma prognosi
                           seconda assenza il 22/10 ingiustificata
                           sanzione applicata: dal 01/10 al 09/10 sanzione al 100%
                                                          dal 10/10 al 20/10 totalmente indennizzato
                                                          dal 21/10 al 30/10 sanzione al 100%
                                                          il 31/10 sanzione al 50%.      

  • esempio. malattia dal  01/10 al 20/10- 1° certificato

                             ricovero  dal  21/10 al 30/10
                             malattia dal 31/10 al 15/11 - 2° certificato stesso evento
                             prima assenza il 07/10 ingiustificata
                             visita del 10/10 conferma prognosi
                             seconda assenza il 07/11 ingiustificata
                             sanzione applicata: dal 01/10 al 09/10 sanzione al 100%
                                                           dal 10/10 al 30/10 totale indennizzo
                                                           dal 31/10 al 09/11 sanzione al 100%
                                                           dal 10/11 al 15/11 sanzione al 50%.


terza assenza a visita medica: perdita totale dell'indennità di malattia dalla data in cui è stata riscontrata tale ulteriore assenza  per tutto il periodo di prognosi ,ovvero fino a successiva visita medica regolarmente effettuata.

              esempio.  malattia dal  01/10 al 20/10- 1° certificato
                             ricovero  dal  21/10 al 30/10
                             malattia dal 31/10 al 25/11 - 2° certificato stesso evento
                             prima assenza il 07/10 ingiustificata
                             visita del 10/10 conferma prognosi
                             seconda assenza il 07/11 ingiustificata
                             terza assenza il 15/11 ingiustificata
                             sanzione applicata: dal 01/10 al 09/10 sanzione al 100%
                                                          dal 10/10 al 30/10 totale indennizzo
                                                          dal 31/10 al 09/11 sanzione al 100%
                                                          dal 10/11 al 14/11 sanzione al 50%
                                                          dal 15/11 al 25/11 sanzione al 100%.

Se dopo la terza assenza ingiustificata il lavoratore si sottopone a visita ambulatoriale
                   -sia a seguito di invito lasciato al domicilio dal medico di controllo,
                   -sia a seguito di visita medica richiesta dal datore di lavoro ,
                   -sia su sua iniziativa
e viene accertata l'incapacità al lavoro, da tale data si ha il ripristino dell'indennità di malattia al 100%
( circ. 65/1989).

Ogni assenza alla visita di controllo per uno stesso evento di malattia comporta l'applicazione della sanzione nelle misure previste.
Qualora per una malattia  vengano riscontrate due assenze ingiustificate , verranno  applicate due distinte sanzioni di decadenza totale dell'indennità:
                  -la prima dal 1° giorno di malattia
                  -la seconda dall'11° giorno ovvero dalla data della seconda assenza se
                   questa è stata rilevata prima dell'11° giorno di malattia ( circ. 183/1984).
               esempio: malattia dal 01/Giugno al 30/Giugno
                              prima assenza ingiustificata  del giorno   12/Giugno
                              seconda assenza ingiustificata del giorno 24 Giugno
                              sanzione applicata:dal 01/Giugno al 20 Giugno al 100%
                                                         dal 21/Giugno al 30/Giugno al   50%.
               esempio: malattia dal 01/Giugno al 30/Giugno
                             prima assenza ingiustificata del giorno    04/Giugno
                             seconda assenza ingiustificata del giorno 09/Giugno
                             sanzione applicata: dal 01/Giugno al 18/Giugno al 100%
                                                          dal 19/Giugno al 30/Giugno al   50%.

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