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Indennità di malattia
Assenza a visita di controllo
Il lavoratore assente per malattia, per consentire l'effettuazione di eventuali visite mediche di controllo, deve rimanere a disposizione al proprio domicilio nelle seguenti fasce orarie di reperibilità per tutti i giorni di prognosi indicati nel certificato di malattia, comprese le domeniche e i festivi (Circ. n. 1 P.M.M.C.- n. 297 G.L.S.M.M./52 del 28/02/1985):
- dalle ore 10.00 alle ore 12.00
- dalle ore 17.00 alle ore19.00
Non esistono diagnosi che possono esonerare il lavoratore ammalato dal rispetto delle fasce di reperibilità.
Le visite mediche di controllo domiciliari possono essere effettuate:
- d'ufficio ( nei confronti dei soli lavoratori aventi diritto all'indennità di malattia a carico dell'INPS);
- su richiesta dei datori di lavoro ( anche per i lavoratori non aventi diritto all'indennità di malattia a carico dell'INPS).
A seguito di assenza a visita medica di controllo domiciliare il lavoratore è tenuto a presentarsi presso la ASL o l' INPS (secondo le indicazioni riportate nell'avviso lasciato dal medico che ha effettuato la visita domiciliare), per l'effettuazione della visita medica ambulatoriale che accerti l'effettiva incapacità lavorativa. Qualora il lavoratore risulti assente, senza giustificato motivo, alla visita medica di controllo, sia essa visita domiciliare o ambulatoriale, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico.