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Indennità di malattia
Periodo indennizzabile
Il diritto all’indennità parte (inizio malattia) dal 4° giorno di malattia (i primi 3 giorni sono di carenza) e cessa con la scadenza della prognosi (fine malattia) che può essere attestata con uno o più certificati (di continuazione o di ricaduta,unico evento); l’indennità stessa non può comunque superare i 180 giorni di calendario per ciascun anno solare (massimo assistibile). Si protrae nell’anno successivo in caso di malattia a cavaliere di 2 anni solari.
L’indennità non spetta per le giornate non certificate.