Eureka Previdenza

Indennità di malattia

Reperibilità a visita medica

Essere reperibile ogni giorno, compresi i giorni festivi, per eventuali controlli da parte dei medici inviati dall’Inps:

  • dalle ore 10 alle ore 12;
  • dalle ore 17 alle ore 19.

Il lavoratore non può assentarsi dall’indirizzo di abituale dimora durante le fasce orarie di reperibilità in cui viene effettuato il controllo se non per:

  • necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi nelle fasce orarie di reperibilità;
  • gravi motivi personali o familiari;
  • cause di forza maggiore.

Indennità di malattia

Reperibilità a visita medica

Essere reperibile ogni giorno, compresi i giorni festivi, per eventuali controlli da parte dei medici inviati dall’Inps:

  • dalle ore 10 alle ore 12;
  • dalle ore 17 alle ore 19.

Il lavoratore non può assentarsi dall’indirizzo di abituale dimora durante le fasce orarie di reperibilità in cui viene effettuato il controllo se non per:

  • necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi nelle fasce orarie di reperibilità;
  • gravi motivi personali o familiari;
  • cause di forza maggiore.

Esclusioni dall’obbligo di reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato

Esclusioni dall’obbligo di reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato (circ.95/2016)

Premessa

Con l’articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (“Esenzioni dalla reperibilità”), nell’ambito delle disposizioni in materia di rapporto di lavoro e in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il legislatore ha recentemente novellato l'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638,  inserendo la previsione di una specifica disciplina finalizzata a stabilire le esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati.

Successivamente, con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, 11 gennaio 2016 (“Integrazioni e modificazione al decreto 15 luglio 1986, concernente l’espletamento delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale” - Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016) sono state individuate le circostanze causali che danno diritto alle suddette esenzioni.

Pertanto, ai sensi della normativa citata, sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (previste per il settore privato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) i lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
  • stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.

Tuttavia, la norma fornisce solo una previsione astratta delle situazioni di esonero senza dettagliare le concrete fattispecie che, oggetto di valutazione da parte di una consistente platea di medici curanti estensori della certificazione, potrebbero essere suscettibili di diversificata interpretazione.

Ai fini dell’attuazione della sopra citata normativa, quindi, si rende necessario definire il campo soggettivo e oggettivo di applicazione.

Campo di applicazione

Preliminarmente, appare opportuno evidenziare che i lavoratori interessati, come da espresso riferimento contenuto nel decreto, sono quelli con contratto di lavoro subordinato appartenenti al settore privato rimanendo esclusi, pertanto, i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps di cui all’art.2, comma 26, della legge n. 335/95.

Con riferimento, invece, all’ambito di applicazione della norma, al fine di orientare correttamente e univocamente i soggetti coinvolti, l’Istituto, con l’approvazione del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli aspetti di rispettiva competenza, ha elaborato apposite linee guida, fornite in allegato (all.2), contenenti indicazioni sulla casistica di interesse.

Le suddette linee guida sono rivolte ai medici che redigono i certificati di malattia e che, solo in presenza di una delle situazioni patologiche in esse enumerate, dovranno:

  • apporrela valorizzazione dei campi del certificato telematico riferiti a “terapie salvavita” / “invalidità” (decreto ministeriale 18 aprile 2012);
  • nel caso di certificati di malattia redatti in via residuale in modalità cartacea, attestare esplicitamente l’eventuale sussistenza delle fattispecie in argomento ai fini della esclusione del lavoratore dall’obbligo della reperibilità.

Al riguardo, si ricorda che i medici del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionati che redigono i certificati attestanti lo stato morboso dei lavoratori in malattia agiscono, secondo consolidata giurisprudenza, in qualità di pubblici ufficiali e sono tenuti, pertanto, ad attestare la veridicità dei fatti da loro compiuti o avvenuti alla loro presenza nonché delle dichiarazioni ricevute senza ometterle né alterarle, pena le conseguenti responsabilità amministrative e penali.

Controlli medico legali

L’Istituto, come più volte precisato anche in sede giurisdizionale, ha, nell’ambito delle prestazioni di competenza, il potere-dovere di accertare fatti e situazioni che comportano il verificarsi o meno del rischio assicurativo, presupposto della prestazione. Pertanto, pur venendo meno, nelle fattispecie oggetto della norma, l’onere della reperibilità alla visita medica di controllo, posto a carico del lavoratore nell’ambito delle fasce orarie stabilite dalla legge, rimane confermata la possibilità per l’Inps di effettuare comunque controlli,sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica ivi espressa.

Tale principio risulta essere in linea con il generale sistema dei controlli da parte della pubblica amministrazione al fine di garantire, pur nel pieno riconoscimento dei diritti dei lavoratori, la corretta gestione della spesa pubblica, secondo i precetti di cui all’articolo 97 della Costituzionee le correlate pronunce della giurisprudenza di rango costituzionale.

Pertanto, le indicazioni contenute nelle linee guida costituiscono un punto di riferimento anche in ottica di possibili verifiche da parte dell’Inps e dei datori di lavoro in merito all’attestazione di eventi che danno diritto all’esonero dalla reperibilità.

Servizi ai datori di lavoro

I datori di lavoro, nell’ambito dei controlli medico legali richiesti all’Istituto nei confronti dei lavoratori dipendenti assenti per malattia, sono tenuti ad escludere, ai fini dell’attuazione della normativa in argomento, gli attestati telematici che riportino valorizzati i citati campi riferiti a “terapie salvavita” e “invalidità”.

Pur ribadendo l’impossibilità per i datori di lavoro di utilizzare nelle ipotesi sopracitate il canale per la richiesta di visite mediche di controllo domiciliare, resta ferma la possibilità per gli stessi di segnalare, mediante il canale di posta PEC istituzionale, alla Struttura Inps territorialmente competente possibili  eventi riferiti a fattispecie per le quali i lavoratori risultino esentati dalla reperibilità, per i quali ravvisino  la necessità di effettuare una verifica. Sarà cura della Struttura valutare, mediante il proprio centro medico legale l’opportunità o meno di esercitare l’azione di controllo, dandone conseguente notizia al datore di lavoro richiedente.

Istruzioni operative

L’Istituto ha già provveduto ad effettuare le modifiche procedurali finalizzate a recepire, nell’ambito del flusso automatizzato per la gestione dei certificati di malattia, le informazioni che consentono di selezionare i certificati relativi alle patologie di cui alla normativa in argomento.

Con successivo messaggio saranno fornite specifiche istruzioni alle Strutture territoriali Inps in merito alla gestione delle attività di monitoraggio e controllo medico legale illustrate nella presente circolare.

Giustificabilità dell'assenza a visita di controllo

Ai fini della giustificabilità, l’assenza alla visita medica di controllo deve essere sempre documentata anche quando il lavoratore, assente al momento dell’accesso del medico di controllo, rientra al domicilio prima dell’allontanamento del medico e viene comunque visitato (tale visita non annulla l’assenza iniziale) (circ. 136/2003, punto 10).
Qualora il lavoratore comunichi preventivamente all'INPS e al datore di lavoro l'allontanamento dal domicilio durante le fasce orarie di reperibilità, è opportuno che il lavoratore stesso non trascuri di acquisire la documentazione probatoria ai fini della giustificazione dell'eventuale assenza a visita di controllo effettuata perché già disposta o richiesta dal datore di lavoro circ. 147/1996.

L’assenza a visita medica di controllo, se non giustificata, comporterà delle sanzioni e quindi la non indennizzabilità delle giornate di malattia nel seguente modo:

  • per un massimo di 10 giorni di calendario, dall'inizio dell'evento, in caso di 1° assenza a visita di controllo non giustificata
  • per il 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia in caso di 2° assenza a visita di controllo non giustificata;
  • per il 100% dell'indennità dalla data della 3° assenza a visita di controllo non giustificata

Il medico di controllo domiciliare riscontra l'assenza mediante il rilascio (in busta chiusa) di invito a visita medica di controllo ambulatoriale .

Nuovo regolamento UE

(circ. n. 87/2010)
Dal 1° Maggio 2010 sono entrate in vigore le nuove norme comunitarie che regolano la libera circolazione dei cittadini all'interno degli Stati membri della Comunità Europea ( regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009)
I cittadini che si trovano presso uno degli stati membri per dimora o residenza, ma sono assoggettati alla legislazione di un altro Stato membro, in caso di malattia possono essere sottoposti a visita medica di controllo , secondo le modalità previste dalla legislazione dello stato membro di residenza o di dimora.

  • Nel caso di lavoratori assicurati in Italia,  colpiti da evento morboso durante la residenza o dimora in uno Stato comunitario ,l'istituto, qualora lo ritenga necessario, può richiedere il controllo di un medico di fiducia tramite le autorità consolari.
  • Nel caso di lavoratori assicurati presso altro Stato membro ,che si ammalano durante un periodo di dimora o residente in Italia, la competenza ad effettuare i controlli richiesti dall'istituzione competente (Istituzione competente, (in base alla definizione contenuta dell'articolo1,lett. q. i, del Reg. n. 883/2004) è l'istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni.), viene assegnata alla ASL in veste di istituzione dello Stato di residenza o di dimora.

Una volta effettuati i controlli , l'istituzione dello Stato di residenza o di dimora comunica all'istituzione competente:

  • l'esito dei controlli ( PAPER SED S064)
  • l'informazione relativa ai costi sostenuti per l'effettuazione dei controlli ( PAPER SED S065)
  • le informazioni relative al termine dell'incapacità lavorativa (PAPER SED S047).
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