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Indennità di malattia
Irreperibilità a visita di controllo
In caso di irreperibilità a visita medica di controllo dovuta a mancata o inesatta indicazione dell'indirizzo sul certificato di malattia (purché la mancanza o inesattezza sia tale da impedire il reperimento del lavoratore), si ha la perdita della prestazione di malattia per l'intero evento o comunque per tutte quelle giornate di malattia attestate da una certificazione priva del dato in questione.
L'applicazione della sanzione può non aver luogo solo se l'Istituto sia in grado di reperire con altre modalità ed agevolmente nei propri archivi il dato mancante (esempio precedenti eventi di malattia, precedenti accessi domiciliari).