Eureka Previdenza

Indennità di malattia

Malattia in paesi della UE o Convenzionati

Lavoratori Italiani dipendenti da aziende operanti all’estero in Paesi CEE o disciplinati da convenzioni bilaterali tenute agli adempimenti contributivi in Italia
Il lavoratore, dipendente da ditta italiana operante all’estero, che si ammala in paesi esteri disciplinati da regolamenti CEE o da convenzioni bilaterali, dovrà:

  • provvedere entro 2 giorni dal rilascio a trasmettere le attestazioni di malattia al datore di lavoro;
  • rivolgersi entro i termini prescritti dalla normativa internazionale all’ente assicuratore estero presentando il certificato medico di diagnosi e prognosi.

Indennità di malattia

Malattia in paesi della UE o Convenzionati

Lavoratori Italiani dipendenti da aziende operanti all’estero in Paesi CEE o disciplinati da convenzioni bilaterali tenute agli adempimenti contributivi in Italia
Il lavoratore, dipendente da ditta italiana operante all’estero, che si ammala in paesi esteri disciplinati da regolamenti CEE o da convenzioni bilaterali, dovrà:

  • provvedere entro 2 giorni dal rilascio a trasmettere le attestazioni di malattia al datore di lavoro;
  • rivolgersi entro i termini prescritti dalla normativa internazionale all’ente assicuratore estero presentando il certificato medico di diagnosi e prognosi.

Malattia prima del 1° maggio 2010

Nell'ipotesi di malattie intervenute in Paesi Esteri CEE o in Convenzione bilaterale le norme prevedevano che il lavoratore si premunisse, prima di recarsi all'estero in temporaneo soggiorno, dell'apposito formulario E 111, oggi sostituito dalla T.E.A.M. (Tessera Europea Assicurazione Malattia - Msg. 27699 del 1.8.2005 -) a seguito della decisione della Commissione Amministrativa delle Comunità Europee per la Sicurezza Sociale dei Lavoratori Migranti n. 198 del 23.3.2004 .
Per l'introduzione della TEAM è stato concesso ad alcuni Paesi un periodo transitorio , durante il quale potevano continuare ad emettere l'attestato E111, (la Lithuania fino al 1 luglio 2005, la Lettonia fino al 31 luglio 2005, l'Austria, i Paesi Bassi, il Regno Unito, Malta, la Polonia, la Slovacchia, Cipro, l'Ungheria, l'Islanda, la Svizzera, il Liechtenstein al 31 dicembre 2005 - Msg. 27699 del 1.8.2005) o altro equipollente (a seconda del Paese di destinazione).
Il lavoratore che si trova all'estero, in uno degli Stati membri della C.E.E. o in uno Stato legato all'Italia da una convenzione bilaterale che si estenda all'assicurazione malattia e maternità, in caso di malattia dovrà rivolgersi all'istituzione estera entro tre giorni dall'inizio dell'inabilità al lavoro, presentando un certificato rilasciato dal medico curante. Sarà l’istituzione sanitaria straniera che provvederà a trasmettere all’INPS la certificazione medica acquisita (msg 28978/2007- formulario E116 in caso di malattia senza ricovero - il formulario E113, in uso in caso di ricovero, è stato soppresso - Msg. 27699 del 1.8.2005),  con i referti dei controlli eventualmente effettuati di iniziativa o su richiesta. Resta a carico del lavoratore l’onere di documentare al datore di lavoro, entro due giorni dalla data del rilascio del certificato, lo stato di malattia (Circ. 11/1991).
Se la malattia è intervenuta durante un periodo di ferie (Circ. 11/1991) lo stato di malattia e quindi la relativa indennità, decorrerà dalla data di comunicazione (effettuata anche a mezzo telefono, telegramma, certificato ecc.), da parte del lavoratore al datore di lavoro. (Circ. 109/1999, punto 2.1).  
La certificazione prodotta da cittadini comunitari (di Paesi Esteri CEE) in lingua originale non produce per tali cittadini l'obbligo della traduzione in lingua italiana,l'onere grava in capo all'Istituto. I certificati saranno inviati per la traduzione ai competenti Uffici individuati presso ogni regione. msg 28978/2007.

Malattia dal 1° maggio 2010

Per le certificazioni di malattia relative a periodi dal 1° Maggio 2010, trovano applicazione le norme comunitarie contenute nei regolamenti CE n. 883/2004 (regolamento di base) e n. 987/2009 (regolamento di applicazione) che hanno come obiettivo quello di agevolare la libera circolazione delle persone all'interno della Comunità europea, consentendo loro di mantenere i diritti ed i vantaggi acquisiti e in corso di acquisizione (circ.87/2010).
La persona iscritta al regime assicurativo italiano che si ammali durante un periodo di dimora o residenza in un altro Stato dell'Unione europea e desidera che gli venga corrisposta l'indennità di malattia,deve:

  • rivolgersi al medico dello Stato membro dove dimora o e residente, per ottenere la prescritta certificazione che attesti il suo stato di incapacità al lavoro. Nel caso in cui il medico curante dello Stato membro di dimora o residenza, non sia tenuto o non  sia abilitato al rilascio della certificazione di incapacità al lavoro, il lavoratore deve rivolgersi all'istituzione del paese di dimora o residenza che provvede ad accertare lo stato di incapacità lavorativa utilizzando un medico da essa incaricato.
  • trasmettere la certificazione all'INPS e al proprio datore di lavoro entro  due giorni dalla data del rilascio. Nel caso di certificato rilasciato dal medico incaricato dall'istituzione dello Stato di dimora o residenza,sarà l'istituzione stessa a trasmettere la certificazione all'istituzione competente (in base alla definizione contenuta dell'articolo1,lett. q.i., del Reg. n. 883/2004 è l'istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni) italiana;
  • presentare domanda di pagamento intesa ad ottenere la prestazione in denaro per malattia all'istituzione dello Stato membro di dimora o residenza che provvederà ad inoltrarla all'istituzione italiana competente insieme al certificato o referto medico.

Il lavoratore comunitario , che si ammali durante la residenza o dimora in Italia, dovrà nei termini e con le modalità previste dallo Stato membro alla cui legislazione è assoggettato inviare, se previsto, il certificato attestante l'incapacità lavorativa , oppure  presentare detto certificato unitamente alla domanda di prestazione , alla ASL territorialmente competente che provvederà, in veste di istituzione dello Stato di residenza o di dimora , a trasmetterla all'istituzione estera competente.

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