Home Prestazioni a sostegno del reddito Riduzione della capacità lavorativa Indennità di malattia Norme Decreti DE 2016
-
A chi non spetta
-
A chi spetta
-
Assenza a visita di controllo
-
Certificato di iscrizione d'urgenza
-
Certificato medico
-
Contribuzione figurativa
-
Corresponsione dell’indennità di malattia in ipotesi di trasferimento del lavoratore in costanza di malattia in altro Paese UE
-
Importo
-
Indennità di malattia
-
Indennità e altre prestazioni
-
Irreperibilità a visita di controllo
-
Malattia durante il congedo parentale o congedo di maternità
-
Malattia durante le cure termali
-
Malattia durante le ferie
-
Malattia in paesi della UE o convenzionati
-
Malattia in paesi extra UE non convenzionati
-
Modalità di pagamento
-
Periodo indennizzabile
-
Permanenza prolungata di pazienti presso le Unità operative di Pronto Soccorso
-
Prescrizione
-
Prestazioni di malattia e di degenza ospedaliera ai lavoratori della Gestione separata
-
Reperibilità a visita medica
-
Requisiti per il diritto
-
Trasferimento all'estero per cure
-
Trasmissione telematica - Spedizione - Recapito del certificato medico
-
Variazione di domicilio durante la malattia
Decreto 24 febbraio 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Modifica del decreto 4 aprile 2002 in materia di attribuzione dell'indennita' di maternita' alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
(16A02311)
(GU n.79 del 5-4-2016)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che ha previsto, tra l'altro, l'estensione, agli iscritti alla
gestione separata, della tutela relativa alla maternita' e agli
assegni al nucleo familiare nei limiti delle risorse rinvenienti
dallo specifico contributo fissato nella misura dello 0,5 per cento;
Visto l'art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
che ha interpretato il citato art. 59, comma 16, della legge n.
449/1997, nel senso che la tutela ivi prevista relativa alla
maternita' ed agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e
con le modalita' previste per il lavoro dipendente;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 257/2012, che ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 64, comma 2, del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come integrato dal
richiamo al decreto ministeriale 4 aprile 2002, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002, nella parte in cui,
relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui
all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 che adottassero o
prendessero in affidamento preadottivo un minore, prevedeva
l'indennita' di maternita' per un periodo di tre mesi anziche' di
cinque mesi;
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, che
ha aggiunto l'art. 64-bis al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, a mente del quale in caso di adozione, nazionale o
internazionale, alle lavoratrici di cui all'art. 2, comma 26, della
legge n. 335/1995, non iscritte ad altre forme obbligatorie, spetti
un'indennita' per i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del
minore in famiglia "alle condizioni e secondo le modalita' di cui al
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai
sensi dell'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";
Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 4 aprile 2002;
Decreta:
Art. 1
Modifica al decreto ministeriale 4 aprile 2002
1. L'art. 2 del decreto 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2002, n.
136 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2. (Indennita' in caso di adozione o affidamento). - 1. In
caso di adozione, nazionale o internazionale, e di affidamento
preadottivo di un minore, le lavoratrici iscritte alla gestione
separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, hanno diritto all'indennita' di maternita' per un periodo di
cinque mesi, secondo le modalita' previste dall'art. 26, commi 2, 3 e
5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
2. L'Ente autorizzato, che ha ricevuto l'incarico di curare la
procedura di adozione internazionale, certifica la data di ingresso
del minore e l'avvio presso il tribunale italiano delle procedure di
conferma della validita' dell'adozione o di riconoscimento
dell'affidamento preadottivo.».
Roma, 24 febbraio 2016
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Decreto 24 febbraio 2016
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Modifica del decreto 4 aprile 2002 in materia di attribuzione
dell'indennita' di maternita' alle lavoratrici iscritte alla gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
(16A02311)
(GU n.79 del 5-4-2016)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che ha previsto, tra l'altro, l'estensione, agli iscritti alla
gestione separata, della tutela relativa alla maternita' e agli
assegni al nucleo familiare nei limiti delle risorse rinvenienti
dallo specifico contributo fissato nella misura dello 0,5 per cento;
Visto l'art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
che ha interpretato il citato art. 59, comma 16, della legge n.
449/1997, nel senso che la tutela ivi prevista relativa alla
maternita' ed agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e
con le modalita' previste per il lavoro dipendente;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 257/2012, che ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 64, comma 2, del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come integrato dal
richiamo al decreto ministeriale 4 aprile 2002, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002, nella parte in cui,
relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui
all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 che adottassero o
prendessero in affidamento preadottivo un minore, prevedeva
l'indennita' di maternita' per un periodo di tre mesi anziche' di
cinque mesi;
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, che
ha aggiunto l'art. 64-bis al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, a mente del quale in caso di adozione, nazionale o
internazionale, alle lavoratrici di cui all'art. 2, comma 26, della
legge n. 335/1995, non iscritte ad altre forme obbligatorie, spetti
un'indennita' per i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del
minore in famiglia "alle condizioni e secondo le modalita' di cui al
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai
sensi dell'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";
Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 4 aprile 2002;
Decreta:
Art. 1
Modifica al decreto ministeriale 4 aprile 2002
1. L'art. 2 del decreto 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2002, n.
136 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2. (Indennita' in caso di adozione o affidamento). - 1. In
caso di adozione, nazionale o internazionale, e di affidamento
preadottivo di un minore, le lavoratrici iscritte alla gestione
separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, hanno diritto all'indennita' di maternita' per un periodo di
cinque mesi, secondo le modalita' previste dall'art. 26, commi 2, 3 e
5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
2. L'Ente autorizzato, che ha ricevuto l'incarico di curare la
procedura di adozione internazionale, certifica la data di ingresso
del minore e l'avvio presso il tribunale italiano delle procedure di
conferma della validita' dell'adozione o di riconoscimento
dell'affidamento preadottivo.».
Roma, 24 febbraio 2016
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Decreto Legislativo 185 del 24 settembre 2016
Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (16G00198)
Vigente al: 19-12-2016
Capo I
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, recante «Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;
Visto l'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 10 dello stesso articolo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge n. 183 del 2014, il Governo puo' adottare, con la medesima procedura, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che, allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarita' dei diversi settori produttivi;
Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 8), della legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarieta', con particolare riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, che, allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonche' di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
Visto l'articolo 1, comma 4, della legge n. 183 del 2014, recante i principi e criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega di cui al comma 3, tra i quali il criterio di cui alla lettera f) relativo alla razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
Visto l'articolo 1, comma 5, della legge n. 183 del 2014, che, allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonche' in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese;
Visto l'articolo 1, comma 6, lettera f), della legge n. 183 del 2014 recante il criterio di delega relativo alla revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonche' valorizzazione degli istituti di tipo premiale;
Visto l'articolo 1, comma 6, lettera g), della legge n. 183 del 2014 recante il criterio di delega relativo alla previsione di modalita' semplificate per garantire data certa nonche' l'autenticita' della manifestazione di volonta' della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessita' di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore;
Visto l'articolo 1, comma 7, della legge n. 183 del 2014, che, allo scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonche' di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere piu' efficiente l'attivita' ispettiva, delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali uno o piu' decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, in coerenza con la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni internazionali;
Visto l'articolo 1, comma 7, lettera h), della legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla previsione, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, della possibilita' di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attivita' lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilita' dei buoni lavoro acquistati;
Visto l'articolo 1, comma 7, lettera l), recante il criterio di delega volto a prevedere la razionalizzazione e semplificazione dell'attivita' ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2016;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 7 luglio 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2016;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Emana il seguente decreto legislativo:
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 81 del 2015
1. Al decreto legislativo n. 81 del 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4, le parole «in accordo con» sono sostituite dalle seguenti: «sentite»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l'attivazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca e' disciplinata dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Sono fatte salve fino alla regolamentazione regionale le convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le universita', gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
b) all'articolo 49, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresi', il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalita' di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalita' applicative della disposizione di cui al primo periodo nonche' ulteriori modalita' di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui e' stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.»;
c) all'articolo 55, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. I contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, stipulati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere prorogati fino ad un anno, qualora alla scadenza l'apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale.».
Capo II
Modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015
1. Al decreto legislativo n. 148 del 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si e' verificato l'evento.»;
b) all'articolo 25, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La sospensione o la riduzione dell'orario cosi' come concordata tra le parti ha inizio entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1.»;
c) all'articolo 41, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. I contratti di solidarieta' di cui all'articolo 21, comma 5, in corso da almeno dodici mesi e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016 possono essere trasformati in contratti di solidarieta' espansiva, a condizione che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella gia' concordata. Ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50 per cento della misura dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell'integrazione originaria. L'integrazione a carico del datore di lavoro non e' imponibile ai fini previdenziali, e vige la contribuzione figurativa di cui all'articolo 6. Trova applicazione l'articolo 21, comma 5, ultimo periodo e la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 e' ridotta in misura pari al 50 per cento. Il contributo di cui al comma 1 o l'agevolazione contributiva di cui al comma 2 si applicano per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e il suo termine di scadenza e tale periodo si computa ai fini degli articoli 4 e 22, comma 5. Per i lavoratori di cui al presente comma non trova applicazione la disposizione di cui al comma 5.»;
d) all'articolo 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, dopo le parole «e di 100 milioni di euro per l'anno 2018» sono inserite le seguenti: «ed entro il limite di spesa di cui al comma 5, primo periodo,»;
2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015 riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilita' di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo del contratto di solidarieta', con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo', altresi', essere concessa, su domanda, la reiterazione della misura di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per la durata stabilita dalla commissione di cui al comma 4 e, comunque, nel limite massimo di ventiquattro mesi. Il beneficio di cui al presente comma e' riconosciuto entro il limite di spesa di cui al comma 5, primo periodo, e non trova applicazione il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 settembre 2015, n. 17981.»;
3) al comma 5, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Ai fini di cui ai commi 3 e 4-bis il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 e' incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro per l'anno 2018 che costituiscono il limite di spesa complessivo per ciascuno degli anni considerati ai fini del riconoscimento dei benefici di cui ai commi 3 e 4-bis secondo i criteri definiti con il decreto di cui al terzo periodo. Ai fini del monitoraggio della relativa spesa, i decreti di cui ai commi 3 e 4-bis sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per l'applicazione dei commi 3, 4 e 4-bis ivi inclusa la possibilita' di rideterminazione dei benefici previsti dai commi 3 e 4-bis al fine del rispetto del complessivo limite di spesa di cui al primo periodo. Conseguentemente non trovano applicazione le misure attuative relative all'utilizzo del limite di spesa di cui al comma 3 emanate ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.»;
e) all'articolo 43, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sia inferiore alla durata ottenuta disapplicando il secondo periodo del comma 1 di tale articolo relativamente alle prestazioni di disoccupazione, ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e di NASpI, fruite negli ultimi quattro anni, la durata della NASpI viene incrementata di un mese, a condizione che la differenza nelle durate cosi' calcolata non sia inferiore a dodici settimane. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non puo' superare il limite massimo di quattro mesi.
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati, in 57 milioni di euro per l'anno 2016 e in 78,6 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a 38,1 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto a 18,9 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 78,6 milioni di euro per l'anno 2017, mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4-quater. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012, assicurano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dal comma 4-bis. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 4-ter, agli eventuali maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. E' conseguentemente accantonato e reso indisponibile sul medesimo Fondo nonche', ai fini degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sul fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri indicati al comma 4-ter fino all'esito dei monitoraggi annuali previsti nel primo periodo. In tali casi, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;
f) all'articolo 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilita', anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla regione o alla provincia autonoma nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facolta' di destinare le risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica attiva del lavoro. Il presente comma e' efficace anche con riferimento ai provvedimenti di assegnazione delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gia' emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse gia' oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle province autonome.»;
2) al comma 11, secondo periodo, le parole «5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8 milioni di euro»;
3) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente:
«11-bis. In deroga all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione, puo' essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Al fine di essere ammessa all'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria ne' secondo le disposizioni del presente decreto ne' secondo le disposizioni attuative dello stesso. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di euro 216 milioni di euro per l'anno 2016. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze»;
g) all'articolo 45, comma 1, dopo le parole «articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92,» sono inserite le seguenti: «nonche', ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'ISFOL»;
h) all'articolo 46, comma 1, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) gli articoli da 1 a 7, da 9 a 11, 12, comma 1, numeri 1) e 2), e da 13 a 17 della legge 20 maggio 1975, n. 164;».
Capo III
Modificazioni al decreto legislativo n. 149 del 2015
1. Al decreto legislativo n. 149 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma e un massimo di ottanta sedi territoriali. In fase di avvio, la sede centrale dell'Ispettorato e' ubicata presso un immobile demaniale o un immobile gia' in uso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o un immobile dell'INPS, dell'INAIL o di altri Istituti previdenziali.»;
b) all'articolo 2, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), dopo le parole «sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,» sono inserite le seguenti: «contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio,»;
2) alla lettera e), dopo le parole «al contrasto del lavoro sommerso e irregolare» sono inserite le seguenti «, anche attraverso l'uso non corretto dei tirocini,».
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 150 del 2015
1. Al decreto legislativo n. 150 del 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) le Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attivita' di intermediazione ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12;»;
b) all'articolo 3, comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) definizione del concetto di offerta di lavoro congrua ai fini di cui all'articolo 25;».
c) all'articolo 4, comma 9, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Al personale dell'ISFOL trasferito all'ANPAL continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale applicato dall'ente di provenienza.»;
d) all'articolo 5, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. L'ANPAL effettua la verifica dei residui passivi a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, relativi a impegni assunti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse da disimpegnare a seguito della verifica di cui al primo periodo. Il 50 per cento delle risorse disimpegnate confluisce in una gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso fondo di rotazione per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale dispone delle risorse confluite nella gestione a stralcio separata delegando l'ANPAL ad effettuare i relativi pagamenti.»;
e) all'articolo 9, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole «dei servizi per il lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 18»;
2) dopo la lettera q), e' aggiunta la seguente:
«q-bis) svolgimento delle attivita' gia' in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di promozione e coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone disoccupate, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.»;
f) all'articolo 10, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Con effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, assume la denominazione di Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e conseguentemente ogni richiamo all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e all'ISFOL contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP.»;
g) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,» sono inserite le seguenti: «il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,»;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro affluiscono i dati relativi alle schede anagrafico-professionali gia' nella disponibilita' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e affluiscono, inoltre, sulla base di specifiche convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi con modello 730 o modello unico PF presentate dalle persone fisiche e alle dichiarazioni con modello 770 semplificato e alle certificazioni uniche presentate dai sostituti d'imposta, gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e di pubblicita' immobiliare e i dati contenuti nelle banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, contenenti l'Anagrafe nazionale degli studenti e il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 nonche' l'Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati delle universita' di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.»;
h) all'articolo 14, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) il Presidente dell'Istat o un suo delegato;»;
2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) il Presidente dell'ISFOL o un suo delegato;»;
i) all'articolo 19, il comma 1, e' sostituito dal seguente:
«1. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego»;
l) all'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «delle politiche attive» sono sostituite dalle seguenti: «delle politiche del lavoro»;
2) al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
1.1) alla lettera c) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e all'articolo 26»;
1.2) la lettera d), e' sostituita dalla seguente:
«d) in caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.»;
m) all'articolo 23, comma 5, la lettera d), e' sostituita dalla seguente:
«d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25;»;
n) all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella rubrica, le parole «e di alta formazione e ricerca» sono soppresse;
2) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a titolo sperimentale per gli anni 2015 e 2016, le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge n. 144 del 1999, sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 27 milioni di euro per l'anno 2016 da destinare al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.».
2. L'importo di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2016. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. All'articolo 118, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il secondo periodo e' sostituto dal seguente: «La vigilanza sulla gestione dei fondi e' esercitata dall'ANPAL, istituita dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che ne riferisce gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche ai fini della revoca dell'autorizzazione e del commissariamento dei fondi nel caso in cui vengano meno le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.».
Capo IV
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 151 del 2015
1. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 3-bis, le parole «riduzione della capacita' lavorativa superiore al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «riduzione della capacita' lavorativa pari o superiore al 60 per cento»;
b) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4, le parole da «di una somma pari a lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis.»;
2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Per la violazione di cui al comma 4, trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. La diffida prevede, in relazione alla quota d'obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilita' avviata dagli uffici.»;
3) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.».
2. All'articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300 il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unita' produttive dislocate negli ambiti di competenza di piu' sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.».
3. All'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;
b) al comma 4, dopo le parole «delle organizzazioni sindacali» sono inserite le seguenti: «, dei consulenti del lavoro, delle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro».
Capo V
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Vercelli, addi' 24 settembre 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Vigente al: 27-5-2017
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla proroga e definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuita', l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
1. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, e' prorogata al 31 dicembre 2017, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Le graduatorie dei concorsi banditi dall'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicate in data non anteriore al 1° gennaio 2012, sono prorogate sino al 31 dicembre 2017.
((2-bis. Al fine di assicurare compiuta attuazione alla proroga sino al 31 dicembre 2017 delle graduatorie di cui al comma 2 e per incrementare l'efficienza delle carceri, l'Amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle facolta' assunzionali relative all'anno 2016 previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e' autorizzata ad assumere nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria 887 unita' di personale, in via prioritaria, mediante lo scorrimento delle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al predetto articolo 2199, comma 4, lettera b), e, per i posti residui, mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi approvate in data non anteriore al 1° gennaio 2012 attribuendo, in ogni caso, precedenza alle graduatorie relative ai concorsi piu' recenti)).
3. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
((3-bis. Il termine per la maturazione del requisito di almeno tre anni di servizio, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per la partecipazione alle procedure concorsuali bandite dall'Istituto superiore di sanita', e' differito alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel triennio 2017-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e piu' ampia valorizzazione della professionalita' acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, l'Istituto superiore di sanita' puo' bandire, in deroga alle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' ad ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, per 230 unita' complessive, ai sensi del citato articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, valutato in euro 6.000.000 per l'anno 2017 ed in euro 11.685.840 a decorrere dall'anno 2018, si provvede quanto ad euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 580, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto ad euro 1.525.980 a decorrere dall'anno 2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 275, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, quanto ad euro 1.000.000 per l'anno 2017, euro 6.685.840 per l'anno 2018 ed euro 10.159.860 a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 1.000.000 per l'anno 2017, per euro 6.685.840 per l'anno 2018 e per euro 7.559.860 a decorrere dall'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2019)).
4. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
5. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
((5-bis. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, da bandire entro il 31 dicembre 2018 e i cui requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal personale dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con contratto di lavoro a tempo determinato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di scadenza dei contratti del personale in servizio a tempo determinato, fissato al 31 dicembre 2017, e' prorogato, anche in deroga alla normativa vigente sul rapporto di lavoro a tempo determinato di cui agli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino alla conclusione delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 dicembre 2019. Gli oneri scaturenti dall'utilizzo di detto personale sono a carico dei progetti in cui lo stesso personale e' impegnato e su cui attualmente grava. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse aggiuntive assegnate nell'ambito del contributo ordinario pari ad euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2017, sulle risorse assunzionali dell'ISTAT, nonche' sulle risorse disponibili nel bilancio dell'ISTAT, tenendo conto del trattamento fondamentale e accessorio del personale interessato)).
6. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «nell'anno 2013 e nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014 e 2015» e le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) al comma 4 , le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
8. All'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».
9. All'articolo 15, comma 6-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017», e le parole: «del patto di stabilita' interno per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016».
10. All'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2016, e concludere, entro il 31 dicembre 2017», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017, e concludere, entro il 31 dicembre 2018»;
b) all'ultimo periodo, le parole: «31 ottobre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2017».
11. Il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 15 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2016, e' prorogato al 28 febbraio 2017.
12. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 816, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2016 e nell'anno 2017»;
b) al comma 817, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2016 e nell'anno 2017».
((12-bis. Il termine del 31 dicembre 2016 previsto dall'articolo 4, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e' prorogato al 31 dicembre 2017, per il personale dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato all'esclusivo fine dell'indizione di una o piu' procedure concorsuali, per titoli ed esami, per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale assunto alle proprie dipendenze con contratto a tempo determinato a seguito del superamento di apposita procedura selettiva pubblica, nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie e della pianta organica rideterminata ai sensi del presente comma, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la pianta organica di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' incrementata di trenta unita' con contestuale riduzione di quaranta unita' del contingente dei contratti a tempo determinato di cui al comma 4 del medesimo articolo)).
13. All'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2017, non si applica la sanzione di cui alla lettera e) comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»;
b) al quinto e al settimo periodo, le parole: «Per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2017».
14. All'articolo 30, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
15. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
((15-bis. All'articolo 18, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni non rinnovabili" e le parole da: "e possono" fino a: "volta" sono soppresse.
15-ter. La disposizione di cui al comma 15-bis si applica ai componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
15-quater. Le regioni e gli enti locali che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto abbiano gia' adottato le misure di contenimento della spesa per il personale in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, fermo restando il rispetto dei vincoli finanziari ivi richiamati, possono prorogare i piani di recupero delle somme indebitamente erogate di cui al medesimo articolo 4, comma 1, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonche' il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di societa', enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui e' effettuato il recupero)).
16. All'onere recato dal comma 12, pari a 75.000 euro per l'anno 2017 e a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
((16-bis. Fino all'entrata in vigore del Programma statistico nazionale 2017-2019, e comunque non oltre il 30 novembre 2017, e' prorogata l'efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2016, di approvazione del Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2016, nonche' dell'allegato 1 al medesimo decreto contenente i prospetti dei lavori statistici per i quali e' prevista la diffusione di variabili in forma disaggregata, ai sensi dell'articolo 13, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'elenco delle rilevazioni che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'articolo 7 del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e l'elenco dei lavori per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi del medesimo articolo 7)).
Art. 2
Disposizioni in materia di editoria e di durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti
1. All'articolo 12-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».
2. Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, ed al fine di rendere effettivamente fruibile alle imprese il credito d'imposta ivi previsto, il termine a decorrere dal quale e' obbligatorio assicurare la tracciabilita' delle vendite e delle rese, e' prorogato al 31 dicembre 2017. Il credito d'imposta previsto al medesimo comma 1 per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della rete, distributori ed edicolanti, e' conseguentemente riconosciuto per gli interventi di adeguamento tecnologico sostenuti sino al 31 dicembre 2017, a valere sulle risorse stanziate per tale finalita' dal medesimo comma 1, come integrate dal comma 335 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
((2-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le parole: ", al netto del contributo medesimo" sono soppresse. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificata dal presente comma, si applica a decorrere dall'esercizio successivo a quello di emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della medesima legge)).
3. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni, e' ridotto di 13,3 milioni di euro per il 2017.
4. Fino all'adozione di nuove tariffe agevolate postali ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri e dai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono prorogate le tariffe di cui agli allegati B, D ed E del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010 al fine della determinazione dell'entita' dell'agevolazione tariffaria di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 353 del 2003; per il medesimo periodo alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 353 del 2003, e dalle associazioni d'arma e combattentistiche, si conferma l'applicazione del trattamento tariffario agevolato analogo a quello previsto, a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante: «Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria «no profit», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002.
5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ((, per un periodo di tre anni e al fine di permettere l'ammortamento degli oneri derivanti dalle attivita' necessarie per fornire il servizio,)) provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A. ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziate, disponibili a legislazione vigente.
6. I commi 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 sono abrogati.
Art. 3
Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali
1. All'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2016», sono inserite le seguenti: «e di 117 milioni di euro per l'anno 2017»;
b) il terzo periodo e' sostituito dal seguente periodo: «All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a 216 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117 milioni per l'anno 2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle disponibilita' in conto residui.»;
c) al quinto periodo, dopo le parole: «per l'anno 2016», aggiungere le seguenti: «e 117 milioni di euro per l'anno 2017».
2. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «Fino ai sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Fino ai 12 mesi».
2-bis. Il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso in favore dei lavoratori dei soggetti di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e delle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonche' sulla base dei relativi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, puo' essere ulteriormente concesso, alle medesime condizioni a suo tempo richieste, comunque nel limite delle risorse disponibili di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
2-ter. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonche' le modalita' per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validita' della formazione, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, e' differito al 31 dicembre 2017. Entro dodici mesi da tale data devono essere effettuati i corsi di aggiornamento, di cui al punto 9.4 dell'Allegato A al suddetto accordo del 22 febbraio 2012.
3. All'articolo 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «gennaio 2016»; sono sostituite dalla seguente: «gennaio»;
b) al secondo periodo le parole : «anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2018».
3-bis. All'articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "termine di sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "termine di dodici mesi".
3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola: "2017", ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: "2018".
3-quater. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151, la parola: "2017" e' sostituita dalla seguente: "2018".
3-quinquies. All'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "nel corso dell'anno 2015" sono inserite le seguenti: "e dell'anno 2016" e le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2017";
b) al secondo periodo, dopo le parole: "in favore degli aventi diritto per l'anno 2015" sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2016".
3-sexies. All'articolo 1, comma 288, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2017".
3-septies. All'onere derivante dal comma 3-sexies, valutato in 208 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:
a) quanto a 60 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilita' in conto residui del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma l, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) quanto a 47 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; e' corrispondentemente ridotta di 47 milioni di euro la quota di risorse da destinare, ai sensi dell'articolo 5, ((comma 4-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,)) alla gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso Fondo di rotazione per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) quanto a 60 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
d) quanto a 41 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-sexies;
e) quanto a 107 milioni di euro, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3-octies. Ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della indennita' di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 30 giugno 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2017 e sino al 30 giugno 2017, nel limite di 19,2 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, pari a 19,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3-novies. Il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e' prorogato al 30 aprile 2017, per i lavoratori dipendenti che non l'hanno gia' esercitata, secondo le modalita' attuative individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 4
Proroga di termini in materia di istruzione, universita' e ricerca
1. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.
2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento e' stabilito al 31 dicembre 2017.
2-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, e' stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2017. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1.
3. All'articolo 1, comma 10-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole «delle tornate 2012 o 2013» sono soppresse.
3-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al primo periodo, le parole: "del sesto anno" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ottavo anno" e, al terzo periodo, le parole: "settimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "nono anno".
4. All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «2019/2020».
5. Il termine del 31 dicembre 2016 di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativo alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e' differito al 31 dicembre 2017. All'onere finanziario derivante dal differimento di cui al primo periodo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto ad euro 9 milioni, a valere sulle economie di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, quanto ad euro 6 milioni, attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il termine per l'individuazione di soluzioni normative di cui all'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e' differito al 31 dicembre 2017.
5-bis. Per l'attuazione dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo di cui alla parte I, titolo II, capo III, sezione II, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continua ad applicarsi l'articolo 67, comma 1, del medesimo testo unico.
5-ter. All'articolo 1, comma 107-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
5-quater. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, le parole: "e 2015-2016" sono sostituite dalle seguenti: ", 2015-2016 e 2016-2017".
5-quinquies. All'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".
5-sexies. Il termine di cui all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, e' prorogato di trenta giorni.
((5-septies. All'articolo 20)) della legge 18 febbraio 1989, n. 56, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Al fine di consentire la piena operativita' del Consiglio nazionale dell'ordine, le votazioni per il rinnovo di tutti i consigli territoriali dell'ordine in carica si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno. I consigli territoriali e il Consiglio nazionale in carica, se scadono antecedentemente al quadrimestre indicato, sono prorogati fino alla conclusione delle procedure elettorali sopra indicate".
Art. 5
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno
1. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
2. All'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
3. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
4. E' prorogata, per l'anno 2017, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
5. Il termine di cui all'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' prorogato al 31 dicembre 2017.
6. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono differiti al 31 dicembre 2017.
7. All'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la parola: «2016» e' sostituita dalla seguente: «2017».
8. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni, le parole: «31 gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2018».
9. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
10. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al primo e al terzo periodo, le parole: «Per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016 e 2017».
11. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 e' differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente e' abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
((11-bis. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, e' prorogato al 31 dicembre 2017 per gli esercizi 2013, 2014 e 2015.
11-ter. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2017".
11-quater. La proroga del termine di cui al comma 11-ter si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, entro il 1º novembre 2017, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del medesimo regolamento.
11-quinquies. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' prorogato al 31 dicembre 2017.
11-sexies. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".
11-septies. Per gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pur avendo avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non abbiano rispettato il termine di cui al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 243-bis ovvero quello di cui articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, non conseguendo l'accoglimento del piano secondo le modalita' di cui all'articolo 243-quater, comma 3, del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il termine per poter deliberare un nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale, secondo la procedura di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' prorogato al 30 aprile 2017. Non si applica l'ultimo periodo del medesimo articolo 243-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La facolta' di cui al primo periodo del presente comma e' subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso quale aumento dell'avanzo di amministrazione o diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente locale. Nelle more del termine di cui al primo periodo del presente comma e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con sospensione delle procedure eventualmente avviate in esecuzione del medesimo)).
Art. 6
Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione
1. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017.».
2. Il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato a prorogare, per l'anno 2017, il regime convenzionale con il centro di produzione Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, per il medesimo anno, si provvede: quanto a 2.180.000 euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico; quanto a 5.000.000 di euro mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalla proroga dell'applicazione delle nuove modalita' di riscossione delle entrate degli enti locali prevista dall'articolo 13, comma 4 del presente provvedimento; quanto a 2.820.000 euro mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Al comma 1-sexies dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
4. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento del ruolo istituzionale e societario attribuito, sono differiti al 1° gennaio 2018 gli effetti nei confronti della Rai Radiotelevisione S.p.a. delle norme finalizzate al contenimento di spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilita', finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto disposto dall'articolo 49, commi 1-ter e 1-quater del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni.
5. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come prorogati dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, sono ulteriormente prorogati di ventiquattro mesi per gli ambiti nei quali sono presenti i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per consentire alle stazioni appaltanti di determinare i piani di ricostruzione delle reti di distribuzione da includere nel bando di gara.
6. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 46, comma 2, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2017»;
b) all'articolo 52, comma 6, le parole: «di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «del 1° luglio 2017»;
c) all'articolo 52, comma 7, le parole: «Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2017» e le parole: «, a decorrere dal 1° gennaio 2017,» sono soppresse.
7. All'articolo 14, comma 1, lettera a), n. 2), della legge 29 luglio 2015, n. 115, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalla seguenti: «1° luglio 2017».
((8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneita' di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 e' prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano gia' provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti)).
9. ((All'articolo 1, comma 3-ter, lettera b), del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41,)) le parole: «con decorrenza dal 1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza dal 1° gennaio 2018». Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le parti variabili degli oneri generali di sistema sono applicate all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi. ((Il comma 5 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e i commi da l a 7 e il comma 9 dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono abrogati. Cessano altresi' eventuali effetti delle norme abrogate che non si siano ancora perfezionati. Al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, le parole: "di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato" sono sostituite dalle seguenti: "di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi")).
10. All'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;
b) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».
((10-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, il quinto periodo e' sostituito dal seguente: "Sono esclusi dalla procedura gli offerenti che non accettino tutte le risultanze del parere ovvero non conformino o aggiornino di conseguenza l'offerta presentata, adeguandola, in particolare, alle prescrizioni relative alla realizzazione di specifici interventi recate nel medesimo parere, da attuare entro la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validita'; a tale scadenza sono conseguentemente adeguati, in coerenza con tutte le prescrizioni del parere, i termini previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20";
b) al comma 8.1, primo periodo, le parole: "puo' presentare" sono sostituite dalle seguenti: "presenta entro i successivi trenta giorni";
c) dopo il comma 8.1 e' inserito il seguente:
"8.1-bis. Nelle more della procedura di cui ai commi 8 e 8.1, il termine del 30 giugno 2017 di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e' prorogato al 30 settembre 2017, ovvero alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria, se antecedente alla suddetta data".
10-ter. All'articolo 2, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, le parole: "ai sensi del medesimo comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria secondo quanto ivi stabilito a norma del comma 5".
10-quater. Le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi, per incarichi di consulenza, studi e ricerca, nonche' di collaborazione, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non si applicano alla societa' EXPO 2015 Spa in liquidazione fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario straordinario per la liquidazione, di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
10-quinquies. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: "entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017")).
Art. 7
Proroga di termini in materia di salute
1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
2. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».
((2-bis. All'articolo 11, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: ", valida per due anni dalla data della sua pubblicazione," sono soppresse;
b) dopo le parole: "deve essere utilizzata" sono inserite le seguenti: ", per sei anni a partire dalla data del primo interpello effettuato per l'assegnazione delle sedi oggetto del concorso straordinario,")).
3. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «((1º gennaio 2020))».
((3-bis. I termini vigenti previsti a carico dei veterinari iscritti agli albi professionali per l'invio al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 6 giugno 2001, n. 289, fissati con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 16 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016, sono prorogati al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese)).
Art. 7-bis
(( (Proroga del contributo in favore dell'I.R.F.A.). ))
((1. Il contributo di cui al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in favore dell'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus e' prorogato nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Al relativo onere, pari a euro 1 milione per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero)).
Art. 8
Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa
1. Al comma 1 dell'articolo 2248 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «Sino all'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2017».
2. Al comma 8-sexies dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «sono prorogati all'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati all'anno 2017».
3. All'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «e' prorogato al bilancio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «e' prorogato al bilancio 2017»;
b) al secondo periodo, le parole: «e' prorogato al 31 dicembre 2016» sono sostitute dalle seguenti: «e' prorogato al 31 dicembre 2017».
4. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 15, e' inserito il seguente: «15-bis. Fino al 30 giugno 2017, gli uffici del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, assicurano la gestione stralcio delle operazioni di chiusura delle contabilita' in capo al Corpo forestale dello Stato, con il coordinamento, ai sensi del comma 16 del presente articolo, del soggetto in servizio alla data del 31 dicembre 2016 in qualita' di Capo del Corpo forestale dello Stato, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
b) al comma 16, le parole: «primo gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2017».
5. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2017 al personale del Corpo forestale dello Stato che transita nell'Arma dei Carabinieri per effetto del presente decreto e che matura il diritto al collocamento in quiescenza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 11, in un termine inferiore a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 1914 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non si applica l'iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza delle Forze armate di cui all'articolo 1913 del medesimo decreto legislativo.».
((5-bis. All'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "30 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 maggio 2018";
b) al comma 1-bis, le parole: "15 luglio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 2018".
5-ter. Dall'attuazione del comma 5-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5-quater. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, e successive modificazioni, le parole: "per gli anni 2015 e 2016" e: "nel 2015 e 2016" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "per gli anni 2017, 2018 e 2019" e: "nel 2017, 2018 e 2019")).
Art. 9
Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
1. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) al comma 3, le parole: «dal 2012 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012 al 2017».
2. L'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 e' prorogata al 31 dicembre 2017. Conseguentemente, le autorizzazioni all'esercizio di attivita' di formazione e concessione per lo svolgimento delle attivita' di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, sono prorogate al 31 dicembre 2017.
((2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2018". Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarita' dei servizi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza)).
3. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Conseguentemente, la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017.
4. All'articolo 216, comma 11, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 73, comma 4».
5. Il termine di cui all'articolo 63, comma 4, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e' prorogato, limitatamente all'anno 2017, al 31 marzo 2017.
6. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione di ispettori di volo, la facolta' dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) di assumere, in via transitoria, non oltre venti piloti professionisti prevista dall'articolo 34, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' prorogata al 31 dicembre 2018.
7. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a 2,015 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, l'ENAC provvede con risorse proprie. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di indebitamento netto, pari a 1,0075 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni.
8. E' prorogato al 31 dicembre 2017 il termine di cui all'articolo 1, comma 807, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, qualora il procedimento di progettazione e realizzazione delle opere sia stato avviato in vigenza del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e che al 31 dicembre 2016 abbia conseguito l'adozione di variante urbanistica e la conclusione favorevole delle procedure di VAS o VIA. Conseguentemente, in relazione a quanto previsto dal presente comma, i termini di cui al primo e al secondo periodo dall'articolo 1, comma 808, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente prorogati al 30 giugno 2017 e al semestre 1° luglio-31 dicembre 2017.
9. All'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
9-bis. Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 44-ter, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la gestione operante sulla contabilita' speciale n. 5440 e' mantenuta in esercizio alle condizioni previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 56 dell'8 marzo 2013, fino al completamento degli interventi ricompresi nel contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
9-ter. Nelle more della formalizzazione del nuovo contratto di programma-parte servizi 2016-2021 tra lo Stato e Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, esaminato con parere favorevole dal CIPE nella seduta del 10 agosto 2016, al fine di garantire continuita' ai programmi di manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, il vigente contratto di programma-parte servizi 2012-2014 e' prorogato, ai medesimi patti e condizioni, per il periodo necessario al completamento dell'iter di approvazione previsto dall'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2017. Resta salvo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
9-quater. Al fine di migliorare e incrementare la capacita' di progettazione e realizzazione degli investimenti, nonche' di contenerne i costi di realizzazione, al Gruppo Anas non si applicano per il triennio 2017-2019 le norme di contenimento della spesa per incarichi di studio e consulenza e per formazione strettamente riferiti alle attivita' tecniche di progettazione, monitoraggio e controllo tecnico-economico sugli interventi stradali.
9-quinquies. Per le medesime attivita' di cui al comma 9-quater, nonche' per la realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale di propria competenza, al Gruppo Anas non si applicano per il triennio 2017-2019 le norme inerenti vincoli e limiti assunzionali con riferimento a diplomati e laureati per posizioni tecniche e ingegneristiche nonche' a personale tecnico-operativo.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-quater e 9-quinquies si applicano nei limiti delle disponibilita' della Societa' e resta comunque fermo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, calcolato ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
9-septies. Per esigenze urgenti ed indifferibili e al fine di garantire la sicurezza della rete stradale della provincia di Belluno e' assegnato, a titolo di anticipazione, alla provincia stessa un contributo di euro 5 milioni a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L'Anas e' autorizzata a trasferire le suddette risorse alla provincia di Belluno.
9-octies. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".
9-novies. Agli oneri derivanti dal comma 9-octies, valutati in 15,9 milioni di euro per l'anno 2018 e in 9,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9-decies. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 6,8 milioni di euro per l'anno 2028.
9-undecies. Agli oneri di cui al comma 9-decies, pari a 6,8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti, nel medesimo anno 2028, dal comma 9-octies.
9-duodecies. Il termine di durata in carica dei componenti del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori fissato dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 aprile 2014, n. 140, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, e' prorogato di un anno.
Art. 10
Proroga di termini in materia di giustizia
1. All'articolo 1, comma 99-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) al secondo periodo, le parole: «28 febbraio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2017».
2. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole: «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018».
((2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, il primo periodo e' soppresso e al secondo periodo le parole: "Le medesime disposizioni" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui al comma 1";
b) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
"1-ter. Per i magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione o, alla medesima data, sono stati assegnati alla prima sede, il termine di cui all'articolo 194, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il trasferimento ad altre sedi o per l'assegnazione ad altre funzioni e' ridefinito da quattro anni a tre anni. Il presente comma si applica anche ai magistrati ai quali la prima sede e' assegnata nell'anno 2017".
2-ter. Al comma 4 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "cinque".
2-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "cinque".
2-quinquies. All'articolo 1, comma 181, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al secondo periodo, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi" e, al terzo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".
2-sexies. All'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017")).
Art. 11
Proroga di termini in materie di beni e attivita' culturali ((e di turismo))
1. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;
b) al comma 5-ter:
1) al primo periodo, le parole: «l'attivita' della struttura di supporto ivi prevista» sono sostituite dalle seguenti: «le attivita' dell'Unita' "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste,» e le parole: «pari a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 900.000 euro»;
2) al secondo periodo, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».
2. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, e' prorogato al 30 giugno 2017.
((2-bis. Gli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, come modificati dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, si applicano a decorrere dal 1º luglio 2017. Fino al 30 giugno 2017 si applicano gli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 1º dicembre 2016, n. 225)).
3. All'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «((entro centocinquanta giorni))». Conseguentemente, per le medesime finalita' di cui al citato articolo 1, comma 583, della legge n. 232 del 2016, e' autorizzata la ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ((Per l'anno 2017, una quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, puo' essere destinata al sostegno dello spettacolo dal vivo, nel limite massimo di 12 milioni di euro, di cui una quota non superiore a 4 milioni di euro e' ripartita, secondo le modalita' stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, in favore di attivita' culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)).
((3-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".
3-ter. All'articolo 7, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni". Conseguentemente, per l'anno 2017, una quota parte delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, puo' essere destinata alla societa' Istituto Luce-Cinecitta' S.r.l. per il funzionamento e per investimenti anche mobiliari, con riferimento al comprensorio di Cinecitta', al fine di potenziare l'attivita' della Cineteca nazionale di cui al medesimo articolo 7 della legge n. 220 del 2016, nonche' di valorizzare il patrimonio cinematografico nazionale. Per le finalita' di cui al presente comma, la societa' Istituto Luce-Cinecitta' S.r.l., nel quadro e nei limiti delle funzioni ad essa attribuite dall'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' autorizzata a stipulare uno o piu' accordi quadro con la societa' RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., in quanto concessionaria di servizio pubblico, da approvare entro i successivi trenta giorni dalla data della loro conclusione con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
3-quater. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n.11, le parole: "e sono prorogate fino al 31 dicembre 2017" sono soppresse. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, e, quanto a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)).
Art. 12
Proroga di termini in materia di ambiente e agricoltura
1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017,» e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.»;
b) al comma 9-bis, sostituire, ovunque ricorrenti, le parole: «al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017»; alla fine del quarto periodo, dopo le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «nonche' nel limite massimo di 10 milioni di euro, in ragione dell'effettivo espletamento del servizio svolto nel corso dell'anno 2017.»; al quinto periodo, sopprimere le parole: «, entro il 31 marzo 2016,».
2. All'Allegato 3, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) alla lettera c), le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».
2-bis. All'articolo 7, comma 9-duodevicies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".
2-ter. All'articolo 2, comma 3, della legge 28 luglio 2016, n. 154, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un anno".
2-quater. All'articolo 10 della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: "a decorrere dall'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2017";
b) al comma 2, le parole: ", a decorrere, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse.
((2-quinquies. Le imprese aventi sede nei Comuni individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle autorita' competenti la mancata presentazione della comunicazione annuale prevista dagli articoli 189, commi 3 e 4, e 220, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, limitatamente all'anno 2017, qualora a seguito degli eventi sismici i dati necessari per la citata comunicazione non risultino piu' disponibili.
2-sexies. Fermo restando quanto previsto dal comma 2-quinquies, per i soggetti di cui al medesimo comma obbligati alla presentazione del modello unico di dichiarazione ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ricadenti nei territori colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, il termine previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e' prorogato al 31 dicembre 2017)).
Art. 13
Proroga di termini in materia economica e finanziaria
1. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «Sino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al 31 dicembre 2017».
2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, 2016 e 2017».
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano a decorrere dal ((1º ottobre 2017)) ((Al citato articolo 2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, a decorrere dal 1º ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale gia' riconosciute dall'Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore";
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti effettuati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui all'articolo 1, comma 3")).
((4-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al terzo periodo, dopo le parole: "27 dicembre 2013, n. 147," sono inserite le seguenti: "e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,".
4-ter. Gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea, previsti dall'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono prorogati al 31 dicembre 2017.
4-quater. All'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. I contribuenti presentano, anche per finalita' statistiche, in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelli da questi ultimi ricevuti. I soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, da emanare ai sensi del comma 6-ter, sono definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qualita' e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi di cui ai periodi precedenti sia ridotto al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione europea. A seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell'Unione europea, con analogo provvedimento, sono definite ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste".
4-quinquies. Il provvedimento di cui all'articolo 50, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come sostituito dal comma 4-quater del presente articolo, e' adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e produce effetti a decorrere dal 1° gennaio 2018.
4-sexies. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies sono abrogati.
4-septies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 147 e' abrogato.
4-octies. All'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il comma 2 e' abrogato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016)).
5. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: ((«Fino al trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017»)).
((5-bis. La possibilita' di adottare le misure di cui all'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con esclusione della facolta', ivi prevista, di cui all'articolo 2, comma 4-undecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, puo' essere esercitata, in ogni caso, fino al 31 marzo 2020)).
6. L'articolo 34, comma 6, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni si applica alle variazioni di bilancio adottate a partire dal 1° dicembre 2016.
((6-bis. La Banca d'Italia e' autorizzata a prorogare fino al 16 novembre 2022, per un importo massimo pari a 6.898,52 milioni di diritti speciali di prelievo, la durata dell'accordo di prestito denominato New Arrangements to Borrow (NAB) di cui all'articolo 2, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Su tali prestiti e' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio derivanti dall'esecuzione dei suddetti prestiti. Resta inoltre confermata la garanzia dello Stato per i rischi, di cui all'articolo 4 della legge 31 ottobre 2011, n. 190.
6-ter. Agli eventuali oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 31 ottobre 2011, n. 190, si provvede:
a) per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
b) per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6-quater. I rapporti derivanti dalle operazioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter sono regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
6-quinquies. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le spese effettuate a valere sulle risorse di cui al comma 6-ter sono considerate spese obbligatorie.
6-sexies. E' prorogata l'autorizzazione alla Banca d'Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi piu' poveri, di cui al secondo periodo del comma 14 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tal fine la Banca d'Italia e' autorizzata a concedere un prestito nei limiti di 400 milioni di diritti speciali di prelievo da erogare a tassi di mercato tramite il Poverty reduction and growth trust (PRGT), secondo le modalita' concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
6-septies. Sul prestito di cui al comma 6-sexies e' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati.
6-octies. La garanzia dello Stato di cui al comma 6-septies e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
6-novies. Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilita' del sistema monetario internazionale e una crescita economica a vantaggio di tutti i paesi e i popoli ed in linea con il piano d'azione del Vertice di Hangzhou tenutosi nel settembre 2016, sono prorogate le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. A tal fine la Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare con il Fondo monetario internazionale un accordo di prestito bilaterale per un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro. La scadenza dell'accordo di prestito e' fissata al 31 dicembre 2019, estensibile di un anno fino al 31 dicembre 2020. E' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio su tutte le posizioni di credito derivanti dall'esecuzione del suddetto accordo. I rapporti derivanti dal predetto prestito sono regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
6-decies. Agli eventuali oneri di cui al comma 6-novies derivanti dall'attivazione della garanzia dello Stato per ogni possibile rischio connesso al rimborso del capitale e degli interessi maturati, nonche' al tasso di cambio, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
6-undecies. Al fine di prorogare anche per l'anno 2017 il finanziamento necessario alla copertura integrale della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, relativa all'anno 2016, nei limiti e secondo le modalita' stabiliti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 agosto 2016, e' destinata una somma fino a 17 milioni di euro. Alla copertura dell'onere di cui al presente comma, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede a valere sulle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
6-duodecies. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 64, comma 2, terzo periodo, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017";
b) all'articolo 83, comma 3, le parole: "commi 1 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi da 1 a 3".
6-terdecies. Al capo IV del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, dopo l'articolo 11 e' aggiunto il seguente:
"Art. 11-bis (Disposizioni finanziarie). - 1. Al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attivita' di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta, i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono versati sul capo 17, capitolo 3373, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo di spesa del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
6-quaterdecies. All'articolo 1, comma 712-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e gli impegni effettuati in funzione dell'acquisizione nel medesimo anno 2016 delle anticipazioni di liquidita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64".
6-quinquiesdecies. All'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed i confidi iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del medesimo testo unico, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, possono applicare, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi agli esercizi chiusi o in corso al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017, le disposizioni relative agli intermediari non IFRS di cui al capo II del presente decreto".
6-sexiesdecies. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, le parole: "quindici anni" sono sostituite dalle seguenti: "venticinque anni".
6-septiesdecies. Il contributo statale annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra di cui all'articolo l, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' aumentato di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 300.000 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307)).
Art. 13-bis
(( (Coordinamento della disciplina in materia di IRES e IRAP con il decreto legislativo n. 139 del 2015).))
((1. Per i soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal numero 2) della lettera a) del comma 2 del presente articolo, relativamente al periodo d'imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP, e' prorogato di quindici giorni al fine di agevolare la prima applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e delle disposizioni di coordinamento contenute nei commi seguenti.
2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 83:
1) al comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38," sono inserite le seguenti: "e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni del codice civile," e le parole: "da detti principi contabili" sono sostituite dalle seguenti: "dai rispettivi principi contabili";
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38";
b) al comma 2 dell'articolo 96, dopo le parole: "canoni di locazione finanziaria di beni strumentali" sono inserite le seguenti: ", nonche' dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda";
c) all'articolo 108:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le spese relative a piu' esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio";
2) il primo periodo del comma 2 e' soppresso;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo gia' dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica l'articolo 88, comma 3";
4) al comma 4, le parole: "1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "1 e 2";
d) all'articolo 109, comma 4, alinea, la parola: "internazionali" e' sostituita dalle seguenti: "adottati dall'impresa";
e) al comma 9 dell'articolo 110 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono tuttavia applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purche' la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili";
f) all'articolo 112:
1) il comma 1 e' abrogato;
2) al comma 2, le parole: "delle operazioni 'fuori bilancio' in corso" sono sostituite dalle seguenti: "degli strumenti finanziari derivati";
3) al comma 3-bis, dopo le parole: "19 luglio 2002," sono inserite le seguenti: "e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni del codice civile,";
4) al comma 4, le parole: "le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere" sono sostituite dalle seguenti: "gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio";
5) al comma 5, le parole: "le operazioni di cui al comma 2 sono poste in essere" sono sostituite dalle seguenti: "gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio";
6) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Ai fini del presente articolo lo strumento finanziario derivato si considera con finalita' di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa";
7) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Strumenti finanziari derivati".
3. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: "con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13)" sono inserite le seguenti: ", nonche' dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda".
4. Il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo precedente:
a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalita' di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in essere nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo;
b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalita' di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' iscritti in bilancio nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, si applica l'articolo 112 del predetto testo unico, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
7. Nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, aggiornati ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139:
a) le disposizioni di cui all'articolo 109, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio;
b) i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono alla formazione della base imponibile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, sarebbero stati classificati nelle voci di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile rilevanti ai fini del medesimo articolo 5;
c) il ripristino e l'eliminazione, nell'attivo patrimoniale, rispettivamente, di costi gia' imputati a conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti e non piu' capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito ne' del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilita' sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti;
d) l'eliminazione nel passivo patrimoniale di passivita' e fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l'indeducibilita' degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonche' l'imponibilita' della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi;
e) le previsioni di cui alle lettere c) e d) si applicano, in quanto compatibili, anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
8. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei principi contabili ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa.
9. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, le disposizioni contenute nell'articolo 108, comma 3, ultimo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi in relazione alle spese sostenute fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.
10. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo il comma 7-quater e' aggiunto il seguente:
"7-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione o aggiornamento dei principi contabili di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP".
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di revisione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 marzo 2012, recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, concernente l'Aiuto alla crescita economica (Ace)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2012, al fine di coordinare la normativa ivi contenuta per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali con quella prevista per i soggetti che applicano le disposizioni del presente articolo. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di revisione delle disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei criteri ivi indicati, nonche' del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
12. All'onere derivante dal comma 2, lettera c), valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2017, in 4,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 2,8 milioni di euro per l'anno 2019 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 1,7 milioni di euro nell'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dal comma 2, lettera c) )).
Art. 14
Proroga di termini relativi a interventi emergenziali
1. Al comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' premessa la seguente lettera:
«0a) investimenti dei comuni, individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonche' di quelli individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformita' alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa;».
2. Il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato di ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilita' del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli enti competenti; la proroga e' concessa con le modalita' di cui al medesimo articolo 48, comma 2.
3. Il termine di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato al 31 dicembre 2017.
4. Il termine di cui all'articolo 48, comma 7, del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente alle istanze presentate in relazione agli eventi sismici di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.
5. Il termine di cui all'articolo 48, comma 17, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato al 31 dicembre 2017.
((5-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' prorogata all'anno 2018 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2017, incluse quelle il cui pagamento e' stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui di cui al periodo precedente sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2018, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)).
6. Per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine di sospensione del 31 dicembre 2016 e' prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente alle attivita' economiche e produttive nonche' per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.
((6-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita' e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2017".
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 25,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
6-quater. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2017. A tal fine, e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2017, da versare sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)).
7. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «16 milioni di euro,» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 e' assegnato un contributo straordinario dell'importo complessivo di 12 milioni di euro,»;
b) al comma 2 dopo le parole: «fuori del cratere,» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 e' destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro,».
((7-bis. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 134, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "In deroga all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito delle suindicate procedure selettive per assunzioni a tempo indeterminato e' prorogata fino al 31 dicembre 2018, ed e' equiparata all'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito delle procedure selettive di cui al comma 6 del presente articolo")).
8. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per l'anno 2017 e' assegnato in favore dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate per complessivi 32 milioni di euro. Le risorse sono ripartite tra i Comuni interessati con provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Al relativo onere, pari a 32 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9. ((Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' prorogato al 31 dicembre 2018. Ai relativi oneri, pari a 600.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018,)), si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
((9-bis. All'articolo l della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 433 e' inserito il seguente:
"433-bis. Le disposizioni di cui ai commi 432 e 433 si applicano negli anni 2017 e 2018, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere")).
10. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
11. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse gia' previste per la copertura finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.
12. Il termine del 31 dicembre 2016 relativo alle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, ((come prorogato dall'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21,)) e' prorogato al 31 dicembre 2017.
((12-bis. Ai comuni di cui al comma 436, lettere a), b) e c), dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' attribuito un contributo secondo gli importi riportati per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella tabella 1 allegata al presente decreto.
12-ter. Ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' attribuito un contributo secondo gli importi riportati per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella tabella 2 allegata al presente decreto.
12-quater. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 12-bis e 12-ter, pari a 18.335.372,97 euro per l'anno 2017, a 16.132.295,69 euro per l'anno 2018, a 13.363.947,27 euro per l'anno 2019 e a 9.465.056,57 euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
12-quinquies. All'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per i periodi d'imposta dal 2015 al 2019";
b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Per i periodi d'imposta dal 2017 al 2019, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al primo periodo del comma 7 non fruite dalle imprese beneficiarie e comunque nel limite annuale per la fruizione da parte delle imprese beneficiarie di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019."
12-sexies. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 12-quinquies, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
12-septies. Gli effetti della deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il 19 febbraio 2016, e prorogata con successiva delibera del 10 agosto 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra, sono ulteriormente prorogati fino al 30 ottobre 2017, limitatamente alle attivita' finalizzate all'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 370 dell'11 agosto 2016, ferme restando le risorse finanziarie di provenienza regionale ivi individuate e disponibili allo scopo)).
Art. 14-bis
(( (Copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti delle Agenzie fiscali).))
((1. All'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "da espletare entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "da concludere entro il 31 dicembre 2017")).
Art. 14-ter
(( (Disposizioni di prima applicazione relative a misure per il recupero dell'evasione).))
((1. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le comunicazioni possono essere effettuate per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018. Resta fermo l'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dal comma 2 del presente articolo, trimestralmente, nei termini ordinari di cui al comma 1 del citato articolo 21")).
Art. 14-quater
(( (Proroga dell'attuazione della lotteria nazionale collegata a scontrini e ricevute fiscali).))
((1. All'articolo 1, comma 543, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "a decorrere dal 1° marzo 2017" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° novembre 2017")).
Art. 15
Variazioni di bilancio
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, connesse all'attuazione del presente provvedimento.
Art. 16
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2016
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
((Tabella 1
(Articolo 14, comma 12-bis) ))
((================================================================
| | | | | Contri- | Contri- | | | |Contributo| | buto | buto | | | | compen- |Contributo | compen- | compen- | | | | sativo | compen- | sativo | sativo | | COMUNE |Prov.| 2017 |sativo 2018| 2019 | 2020 |
+===========+=====+==========+===========+==========+==========+
|BAGNOLO SAN| | | | | | |VITO | MN | 31.420,03| 31.420,03| 31.420,03| 31.420,03|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BORGO- | | | | | | |FRANCO SUL | | | | | | |PO | MN | 5.728,92| 5.728,92| 5.728,92| 5.728,92|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BORGO | | | | | | |VIRGILIO | MN | 67.187,77| 67.187,77| 67.187,77| 67.187,77|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CARBONARA | | | | | | |DI PO | MN | 9.246,16| 9.246,16| 9.246,16| 9.246,16|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CASTEL- | | | | | | |BELFORTE | MN | 14.957,25| 14.957,25| 14.957,25| 14.957,25|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CASTEL- | | | | | | |LUCCHIO | MN | 19.348,26| 19.348,26| 19.348,26| 19.348,26|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CURTATONE | MN | 52.880,75| 52.880,75| 52.880,75| 52.880,75|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|FELONICA | MN | 9.222,71| 9.222,71| 9.222,71| 9.222,71|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|GONZAGA | MN | 41.732,17| 41.732,17| 41.732,17| 41.732,17|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MAGNA- | | | | | | |CAVALLO | MN | 9.081,48| 9.081,48| 9.081,48| 9.081,48|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MANTOVA | MN |403.314,49| 403.314,49|403.314,49|403.314,49|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MARCARIA | MN | 31.399,93| 31.399,93| 31.399,93| 31.399,93|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MOGLIA | MN | 24.631,18| 24.631,18| 24.631,18| 24.631,18|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MOTTEG- | | | | | | |GIANA | MN | 13.302,25| 13.302,25| 13.302,25| 13.302,25|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|OSTIGLIA | MN | 68.826,54| 68.826,54| 68.826,54| 68.826,54|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|PEGOGNAGA | MN | 38.497,60| 38.497,60| 38.497,60| 38.497,60|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|PIEVE DI | | | | | | |CORIANO | MN | 5.284,00| 5.284,00| 5.284,00| 5.284,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|POGGIO | | | | | | |RUSCO | MN | 29.621,14| 29.621,14| 29.621,14| 29.621,14|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|PORTO | | | | | | |MANTOVANO | MN | 63.806,79| 63.806,79| 63.806,79| 63.806,79|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|QUINGEN- | | | | | | |TOLE | MN | 6.675,07| 6.675,07| 6.675,07| 6.675,07|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|QUISTELLO | MN | 26.386,56| 26.386,56| 26.386,56| 26.386,56|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|REVERE | MN | 14.506,74| 14.506,74| 14.506,74| 14.506,74|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|RODIGO | MN | 23.081,47| 23.081,47| 23.081,47| 23.081,47|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|RONCOFER- | | | | | | |RARO | MN | 31.394,42| 31.394,42| 31.394,42| 31.394,42|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SABBIO- | | | | | | |NETA | MN | 23.454,66| 23.454,66| 23.454,66| 23.454,66|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SAN | | | | | | |BENEDET. TO| | | | | | |PO | MN | 33.739,40| 33.739,40| 33.739,40| 3.739,40|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SAN GIA- | | | | | | |COMO DELLE | | | | | | |SEGNA- TE | MN | 9.235,19| 9.235,19| 9.235,19| 9.235,19|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SAN GIOVAN-| | | | | | |NI DEL | | | | | | |DOSSO | MN | 7.103,81| 7.103,81| 7.103,81| 7.103,81|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SCHIVE- | | | | | | |NOGLIA | MN | 6.760,77| 6.760,77| 6.760,77| 6.760,77|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SERMIDE | MN | 55.373,36| 55.373,36| 55.373,36| 55.373,36|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SERRA- | | | | | | |VALLE A PO | MN | 10.026,53| 10.026,53| 10.026,53| 10.026,53|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SUSTI- | | | | | | |NENTE | MN | 13.108,29| 13.108,29| 13.108,29| 13.108,29|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SUZZARA | MN | 90.023,70| 90.023,70| 90.023,70| 90.023,70|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|VILLA POMA | MN | 10.319,97| 10.319,97| 10.319,97| 10.319,97|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|VILLIM- | | | | | | |PENTA | MN | 13.745,71| 13.745,71| 13.745,71| 13.745,71|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BAGNOLO DI | | | | | | |PO | RO | 7.563,86| 7.563,86| 7.563,86| 7.563,86|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CALTO | RO | 6.183,20| 6.183,20| 6.183,20| 6.183,20|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CANARO | Ro | 13.665,21| 13.665,21| 13.665,21| 13.665,21|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CANDA | RO | 7.267,52| 7.267,52| 7.267,52| 7.267,52|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CASTEL- | | | | | | |GUGLIELMO | RO | 10.599,80| 10.599,80| 10.599,80| 10.599,80|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CASTEL- | | | | | | |MASSA | RO | 22.768,65| 22.768,65| 22.768,65| 22.768,65|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CENESELLI | RO | 12.096,69| 12.096,69| 12.096,69| 12.096,69|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|FICAROLO | RO | 13.722,97| 13.722,97| 13.722,97| 13.722,97|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|GAIBA | RO | 7.318,28| 7.318,28| 7.318,28| 7.318,28|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|GAVELLO | RO | 8.902,62| 8.902,62| 8.902,62| 8.902,62|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|GIACCIANO | | | | | | |CON BARU- | | | | | | |CHELLA | RO | 13.189,05| 13.189,05| 13.189,05| 13.189,05|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MELARA | RO | 11.958,53| 11.958,53| 11.958,53| 11.958,53|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|OCCHIO- | | | | | | |BELLO | RO | 49.391,09| 49.391,09| 49.391,09| 49.391,09|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|PINCARA | RO | 8.059,77| 8.059,77| 8.059,77| 8.059,77|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SALARA | RO | 7.584,93| 7.584,93| 7.584,93| 7.584,93|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|STIENTA | RO | 15.398,20| 15.398,20| 15.398,20| 15.398,20|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|TRECENTA | RO | 16.380,01| 16.380,01| 16.380,01| 16.380,01|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|ARGELATO | BO | 72.693,70| 72.693,70| 72.693,70| 72.693,70|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BARICELLA | BO | 24.048,61| 24.048,61| 24.048,61| 24.048,61|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BENTI- | | | | | | |VOGLIO | BO | 47.778,96| 47.778,96| 47.778,96| 47.778,96|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CASTELLO | | | | | | |D'ARGILE | BO | 27.098,99| 27.098,99| 27.098,99| 27.098,99|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CASTEL | | | | | | |MAGGIORE | BO | 98.639,10| 98.639,10| 98.639,10| 98.639,10|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CREVAL- | | | | | | |CORE | BO | 64.544,79| 64.544,79| 64.544,79| 64.544,79|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|GALLIERA | BO | 20.210,38| 20.210,38| 20.210,38| 20.210,38|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MALAL- | | | | | | |BERGO | BO | 35.795,11| 35.795,11| 35.795,11| 35.795,11|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MINERBIO | BO | 40.222,81| 40.222,81| 40.222,81| 40.222,81|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MOLINELLA | BO | 61.379,62| 61.379,62| 61.379,62| 61.379,62|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|PIEVE DI | | | | | | |CENTO | BO | 30.439,35| 30.439,35| 30.439,35| 30.439,35|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SALA BOLO- | | | | | | |GNESE | BO | 42.607,82| 42.607,82| 42.607,82| 42.607,82|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SAN GIORGIO| | | | | | |DI PIANO | BO | 39.294,48| 39.294,48| 39.294,48| 39.294,48|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SAN GIOVAN-| | | | | | |NI IN | | | | | | |PERSICETO | BO |134.118,36| 134.118,36|134.118,36|134.118,36|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SAN PIETRO | | | | | | |IN CASALE | BO | 52.075,56| 52.075,56| 52.075,56| 52.075,56|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SANT'AGATA | | | | | | |BOLOGNESE | BO | 32.615,48| 32.615,48| 32.615,48| 32.615,48|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BONDENO | FE | 87.985,74| 87.985,74| 87.985,74| 87.985,74|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CENTO | FE |159.840,58| 159.840,58|159.840,58|159.840,58|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|FERRARA | FE |942.595,31| 942.595,31|942.595,31|942.595,31|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|POGGIO | | | | | | |RENATICO | FE | 37.519,97| 37.519,97| 37.519,97| 37.519,97|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|TERRE DEL | | | | | | |RENO | FE | 56.278,05| 56.278,05| 56.278,05| 56.278,05|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|VIGARANO | | | | | | |MAINARDA | FE | 29.289,40| 29.289,40| 29.289,40| 29.289,40|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BASTIGLIA | MO | 23.764,70| 23.764,70| 23.764,70| 23.764,70|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BOMPORTO | MO | 44.001,68| 44.001,68| 44.001,68| 44.001,68|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CAMPOGAL- | | | | | | |LIANO | MO | 61.511,95| 61.511,95| 61.511,95| 61.511,95|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CAMPO- | | | | | | |SANTO | MO | 21.543,31| 21.543,31| 21.543,31| 21.543,31|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CARPI | MO |464.855,87|46.4.855,87|464.855,87|464.855,87|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CASTEL. | | | | | | |FRANCO | | | | | | |EMILIA | MO |147.215,44| 147.215,44|147.215,44|147.215,44|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CAVEZZO | MO | 41.799,86| 41.799,86| 41.799,86| 41.799,86|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CONCORDIA | | | | | | |SULLA | | | | | | |SECCHIA | MO | 51.078,44| 51.078,44| 51.078,44| 51.078,44|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|FINALE | | | | | | |EMILIA | MO |109.721,80| 109.721,80|109.721,80|109.721,80|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MEDOLLA | MO | 39.786,15| 39.786,15| 39.786,15| 39.786,15|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MIRANDOLA | MO |168.320,72| 168.320,72|168.320,72|168.320,72|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|NONANTOLA | MO | 68.355,46| 68.355,46| 68.355,46| 68.355,46|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|NOVI DI | | | | | | |MODENA | MO | 60.410,11| 60.410,11| 60.410,11| 60.410,11|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|RAVARINO | MO | 28.280,67| 28.280,67| 28.280,67| 28.280,67|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SAN FELICE | | | | | | |SUL PANARO | MO | 57.564,91| 57.564,91| 57.564,91| 57.564,91|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SAN POSSI- | | | | | | |DONIO | MO | 24.390,00| 24.390,00| 24.390,00| 24.390,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SAN PROSPE-| | | | | | |RO | MO | 33.704,54| 33.704,54| 33.704,54| 33.704,54|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SOLIERA | MO | 89.494,34| 89.494,34| 89.494,34| 89.494,34|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BORETTO | RE | 23.973,46| 23.973,46| 23.973,46| 23.973,46|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BRESCELLO | RE | 30.172,06| 30.172,06| 30.172,06| 30.172,06|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CAMPA- | | | | | | |GNOLA | | | | | | |EMILIA | RE | 28.392,23| 28.392,23| 28.392,23| 28.392,23|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CORREGGIO | RE |155.992,85| 155.992,85|155.992,85|155.992,85|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|FABBRICO | RE | 32.867,51| 32.867,51| 32.867,51| 32.867,51|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|GUALTIERI | RE | 30.480,99| 30.480,99| 30.480,99| 30.480,99|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|GUASTALLA | RE | 77.418,61| 77.418,61| 77.418,61| 77.418,61|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|LUZZARA | RE | 43.384,83| 43.384,83| 43.384,83| 43.384,83|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|NOVELLARA | RE | 72.013,18| 72.013,18| 72.013,18| 72.013,18|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|REGGIOLO | RE | 46.813,42| 46.813,42| 46.813,42| 46.813,42|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|RIO SALICE-| | | | | | |TO | RE | 25.435,60| 25.435,60| 25.435,60| 25.435,60|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|ROLO | RE | 27.762,83| 27.762,83| 27.762,83| 27.762,83|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SAN MARTINO| | | | | | |IN RIO | RE | 31.819,92| 31.819,92| 31.819,92| 31.819,92|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MARSCIANO | PG | 73.829,51| 73.829,51| 73.829,51| 73.829,51|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|ACCIANO | AQ | 4.249,01| 4.249,01| 4.249,01| 4.249,01|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BARETE | AQ | 4.781,50| 4.781,50| 4.781,50| 4.781,50|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BARI- | | | | | | |SCIANO | AQ | 9.320,23| 9.320,23| 9.320,23| 9.320,23|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BUGNARA | AQ | 7.999,46| 7.999,46| 7.999,46| 7.999,46|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CAGNANO | | | | | | |AMITERNO | AQ | 9.162,49| 9.162,49| 9.162,49| 9.162,49|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CAMPO- | | | | | | |TOSTO | AQ. | 5.951,41| 5.951,41| 5.951,41| 5.951,41|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CAPESTRA- | | | | | | |NO | AQ | 8.054,00| 8.054,00| 8.054,00| 8.054,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CAPITI- | | | | | | |GNANO | AQ | 5.192,40| 5.192,40| 5.192,40| 5.192,40|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CAPOR- | | | | | | |CIANO | AQ | 2.633,56| 2.633,56| 2.633,56| 2.633,56|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CARAPELLE | | | | | | |CALVI- SIO | AQ | 1.446,06| 1.446,06| 1.446,06| 1.446,06|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CASTEL DEL | | | | | | |MONTE | AQ | 7.100,28| 7.100,28| 7.100,28| 7.100,28|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CASTEL DI | | | | | | |IERI | AQ | 3.922,84| 3.922,84| 3.922,84| 3.922,84|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CASTEL- | | | | | | |VECCHIO | | | | | | |CALVISIO | AQ | 2.966,44| 2.966,44| 2.966,44| 2.966,44|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CASTEL- | | | | | | |VECCHIO | | | | | | |SUBEQUO | AQ | 8.176,75| 8.176,75| 8.176,75| 8.176,75|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|COCULLO | AQ | 3.774,47| 3.774,47| 3.774,47| 3.774,47|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|COLLAR- | | | | | | |MELE | AQ | 6.241,37| 6.241,37| 6.241,37| 6.241,37|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|FAGNANO | | | | | | |ALTO | AQ | 4.009,67| 4.009,67| 4.009,67| 4.009,67|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|FONTEC- | | | | | | |CHIO | AQ | 4.337,51| 4.337,51| 4.337,51| 4.337,51|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|FOSSA | AQ | 4.115,15| 4.115,15| 4.115,15| 4.115,15|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|GAGLIANO | | | | | | |ATERNO | AQ | 3.644,74| 3.644,74| 3.644,74| 3.644,74|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|GORIANO | | | | | | |SICOLI | AQ | 4.540,94| 4.540,94| 4.540,94| 4.540,94|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|L'AQUILA | AQ |295.051,31| 295.051,31|295.051,31|295.051,31|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|LUCOLI | AQ | 6.965,33| 6.965,33| 6.965,33| 6.965,33|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MONTE- | | | | | | |REALE | AQ | 21.234,11| 21.234,11| 21.234,11| 21.234,11|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|NAVELLI | AQ | 5.129,20| 5.129,20| 5.129,20| 5.129,20|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|OCRE | AQ | 6.297,19| 6.297,19| 6.297,19| 6.297,19|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|OFENA | AQ | 5.202,06| 5.202,06| 5.202,06| 5.202,06|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|OVINDOLI | AQ | 18.363,03| 18.363,03| 18.363,03| 18.363,03|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|PIZZOLI | AQ | 17.241,42| 17.241,42,| 17.241,42| 17.241,42|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|POGGIO | | | | | | |PICENZE | AQ | 6.109,44| 6.109,44| 6.109,44| 6.109,44|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|PRATA | | | | | | |D'ANSI- | | | | | | |DONIA | AQ | 4.096,82| 4.096,82| 4.096,82| 4.096,82|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|ROCCA DI | | | | | | |CAMBIO | AQ | 6.708,95| 6.708,95| 6.708,95| 6.708,95|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|ROCCA DI | | | | | | |MEZZO | AQ | 20.959,84| 20.959,84| 20.959,84| 20.959,84|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SAN DEME- | | | | | | |TRIO NE' | | | | | | |VESTINI | AQ | 7.954,06| 7.954,06| 7.954,06| 7.954,06|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SAN PIO | | | | | | |DELLE | | | | | | |CAMERE | AQ | 3.695,09| 3.695,09| 3.695,09| 3.695,09|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SANT'EU- | | | | | | |SANIO | | | | | | |FORCONESE | AQ | 3.267,64| 3.267,64| 3.267,64| 3.267,64|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SANTO | | | | | | |STEFANO DI | | | | | | |SESSANIO | AQ | 2.955,86| 2.955,86| 2.955,86| 2.955,86|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SCOPPITO | AQ | 14.211,45| 14.211,45| 14.211,45| 14.211,45|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|TIONE DEGLI| | | | | | |ABRUZZI | AQ | 3.519,57| 3.519,57| 3.519,57| 3.519,57|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|TORNIM- | | | | | | |PARTE | AQ | 12.933,21| 12.933,21| 12.933,21| 12.933,21|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|VILLA SANTA| | | | | | |LUCIA DEGLI| | | | | | |ABRUZ- ZI | AQ | 2.999,40| 2.999,40| 2.999,40| 2.999,40|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|VILLA | | | | | | |SANT'ANGELO| AQ | 3.496,25| 3.496,25| 3.496,25| 3.496,25|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BRITTOLI | PE | 3.970,29| 3.970,29| 3.970,29| 3.970,29|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BUSSI SUL | | | | | | |TIRINO | PE | 17.806,00| 17.806,00| 17.806,00| 17.806,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CIVITELLA | | | | | | |CASANOVA | PE | 12.512,31| 12.512,31| 12.512,31| 12.512,31|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CUGNOLI | PE | 8.028,39| 8.028,39| 8.028,39| 8.028,39|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MONTE- | | | | | | |BELLO DI | | | | | | |BERTONA | PE | 7.152,44| 7.152,44| 7.152,44| 7.152,44|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|POPOLI | PE | 25.498,89| 25.498,89| 25.498,89| 25.498,89|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|TORRE DE' | | | | | | |PASSERI | PE | 15.247,64| 15.247,64| 15.247,64| 15.247,64|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|ARSITA | TE | 7.683,28| 7.683,28| 7.683,28| 7.683,28|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CASTELLI | TE | 11.139,75| 11.139,75| 11.139,75| 11.139,75|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|COLLEDARA | TE | 12.530,27| 12.530,27| 12.530,27| 12.530,27|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|FANO ADRIA-| | | | | | |NO | TE | 3.865,64| 3.865,64| 3.865,64| 3.865,64|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MONTORIO AL| | | | | | |VOMANO | TE | 39.328,65| 39.328,65| 39.328,65| 39.328,65|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|PENNA | | | | | | |SANT'ANDREA| TE | 10.310,25| 10.310,25| 10.310,25| 10.310,25|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|PIETRA- | | | | | | |CAMELA | TE | 10.754,29| 10.754,29| 10.754,29| 10.754,29|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|TOSSICIA | TE | 11.164,02| 11.164,02| 11.164,02| 11.164,02|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BAGNI DI | | | | | | |LUCCA | LU | 13.928,09| 27.856,18| 27.856,18| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BARGA | LU | 20.494,39| 40.988,79| 40.988,79| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BORGO A | | | | | | |MOZZANO | LU | 18.068,94| 36.137,87| 36.137,87| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CAMPOR- | | | | | | |GIANO | LU | 4.855,50| 9.710,99| 9.710,99| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CAREGGINE | LU | 2.603,66| 5.207,31| 5.207,31| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CASTEL- | | | | | | |NUOVO DI | | | | | | |GARFA- | | | | | | |GNANA | LU | 11.598,74| 23.197,47| 23.197,47| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CASTI- | | | | | | |GLIONE DI | | | | | | |GARFA- | | | | | | |GNANA | LU | 4.947,15| 9.894,30| 9.894,30| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|COREGLIA | | | | | | |ANTELMI- | | | | | | |NELLI | LU | 9.961,25| 19.922,50| 19.922,50| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|FABBRICHE | | | | | | |DI VERGE- | | | | | | |MOLI | LU | 3.279,03| 6.558,06| 6.558,06| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|FOSCIAN- | | | | | | |DORA | LU | 2.139,64| 4.279,28| 4.279,28| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|GALLICANO | LU | 8.264,10| 16.528,21| 16.528,21| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MINUC- | | | | | | |CIANO | LU | 6.939,23| 13.878,45| 13.878,45| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MOLAZZANA | LU | 2.911,99| 5.823,99| 5.823,99| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|PESCAGLIA | LU | 8.608,47| 17.216,93| 17.216,93| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|PIALLA AL | | | | | | |SERCHIO | LU | 6.104,26| 12.208,53| 12.208,53| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|PIEVE | | | | | | |FOSCIANA | LU | 5.128,95| 10.257,91| 10.257,91| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SAN ROMANO | | | | | | |IN GARFA- | | | | | | |GNANA | LU | 3.152,74| 6.305,47| 6.305,47| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SELLANO | | | | | | |GIUNCU- | | | | | | |GNANO | LU | 4.692,00| 9.384,00| 9.384,00| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|STALLEMA | LU | 7.327,70| 14.655,41| 14.655,41| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|VAGLI SOTTO| LU | 2.500,69| 5.001,39| 5.001,39| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|VILLA | | | | | | |COLLE- | | | | | | |MANDINA | LU | 3.669,59| 7.339,18| 7.339,18| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|AULLA | MS | 22.575,61| 45.151,21| 45.151,21| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BAGNONE | MS | 8.335,92| 16.671,85| 16.671,85| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CARRARA | MS |132.492,25| 264.984,51|264.984,51| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CASOLA IN | | | | | | |LUNIGIANA | MS | 4.139,53| 8.279,05| 8.279,05| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|COMANO | MS | 3.615,46| 7.230,93| 7.230,93| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|FILAT- | | | | | | |TIERA | MS | 6.705,52| 13.411,05| 13.411,05| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|FIVIZZANO | MS | 20.962,33| 41.924,66| 41.924,66| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|FOSDINOVO | MS | 7.182,34| 14.364,68| 14.364,68| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|LICCIANA | | | | | | |NARDI | MS | 12.348,38| 24.696,76| 24.696,76| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MASSA | MS |151.161,61| 302.323,22|302.323,22| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MULALLO | MS | 6.895,96| 13.791,92| 13.791,92| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|PONTRE- | | | | | | |MOLI | MS | 20.179,65| 40.359,30| 40.359,30| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|TRESANA | MS | 5.713,61| 11.427,22| 11.427,22| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|VILLA- | | | | | | |FRANCA IN | | | | | | |LUNI- GIANA| MS | 11.786,85| 23.573,70| 23.573,70| 0,00| +-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+ TOTALE 7.261.979,29 7.827.250,42 7.827.250,42 6.696.708,15))
((Tabella 2
(Articolo 14, comma 12-ter) ))
((=================================================================== | | | | | Contri- | Contri- | | | |Contributo |Contributo | buto | buto | | | | compen- | compen- | compen- | compen- | | COMUNE |Prov.|sativo 2017|sativo 2018|sativo 2019|sativo 2020| +=============+=====+===========+===========+===========+===========+ |CASCIA | PG | 108.876,03| 81.657,02| 54.438,02| 27.219,01| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |CERRETO DI | | | | | | |POLETO | PG | 42.463,09| 31.847,32| 21.231,54| 10.615,77| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MONTELEONE DI| | | | | | |SPOLETO | PG | 28.132,09| 21.099,07| 14.066,05| 7.033,02| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |NORCIA | PG | 194.202,02| 145.651,52| 97.101,01| 48.550,51| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |POGGIODOMO | PG | 12.103,82| 9.077,86| 6.051,91| 3.025,95| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |PRECI | PG | 45.023,77| 33.767,82| 22.511,88| 11.255,94| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |SANT'ANATO- | | | | | | |LIA DI NARCO | PG | 25.000,29| 18.750,22| 12.500,14| 6.250,07| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |SCHEGGINO | PG | 21.025,51| 15.769,13| 10.512,76| 5.256,38| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |SELLANO | PG | 34.650,26| 25.987,69| 17.325,13| 8.662,56| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |VALLO DI NERA| PG | 23.388,18| 17.541,14| 11.694,09| 5.847,05| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |ARRONE | TR | 53.376,70| 40.032,52| 26.688,35| 13.344,17| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |FERENTILLO | TR | 48.919,49| 36.689,62| 24.459,75| 12.229,87| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MONTEFRANCO | TR | 25.094,42| 18.820,82| 12.547,21| 6.273,61| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |POLINO | TR | 10.523,39| 7.892,54| 5.261,69| 2.630,85| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |ACQUASANTA | | | | | | |TERME | AP | 78.862,02| 59.146,51| 39.431,01| 19.715,50| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |AMANDOLA | FM | 81.028,71| 60.771,54| 40.514,36| 20.257,18| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |ARQUATA DEL | | | | | | |TRONTO | AP | 38.859,51| 29.144,63| 19.429,76| 9.714,88| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |COMUNANZA | AP | 69.994,80| 52.496,10| 34.997,40| 17.498,70| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |COSSIGNANO | AP | 24.105,10| 18.078,83| 12.052,55| 6.026,28| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |FORCE | AP | 35.131,43| 26.348,57| 17.565,71| 8.782,86| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MONTALTO | | | | | | |DELLE MARCHE | AP | 46.082,48| 34.561,86| 23.041,24| 11.520,62| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MONTEDINOVE | AP | 13.218,93| 9.914,20| 6.609,46| 3.304,73| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MONTE- | | | | | | |FORTINO | FM | 31.131,05| 23.348,29| 15.565,52| 7.782,76| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MONTEGALLO | AP | 25.530,24| 19.147,68| 12.765,12| 6.382,56| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MONTEMONACO | AP | 19.980,15| 14.985,12| 9.990,08| 4.995,04| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |PALMIANO | AP | 8.964,82| 6.723,62| 4.482,41| 2.241,21| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |ROCCA- | | | | | | |FLUVIONE | AP | 43.032,70| 32.274,52| 21.516,35| 10.758,17| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |ROTELLA | AP | 25.308,67| 18.981,50| 12.654,33| 6.327,17| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |VENAROTTA | AP | 45.857,55| 34.393,16| 22.928,78| 11.464,39| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |BOLOGNOLA | MC | 7.461,16| 5.595,87| 3.730,58| 1.865,29| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |CASTEL- | | | | | | |SANTANGELO | | | | | | |SUL NERA | MC | 22.248,73| 16.686,55| 11.124,37| 5.562,18| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |CESSA- | | | | | | |PALOMBO | MC | 15.664,48| 11.748,36| 7.832,24| 3.916,12| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |FIASTRA | MC | 27.196,89| 20.397,66| 13.598,44| 6.799,22| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |GUALDO | MC | 21.529,37| 16.147,03| 10.764,69| 5.382,34| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |PENNA SAN | | | | | | |GIOVANNI | MC | 28.463,73| 21.347,79| 14.231,86| 7.115,93| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |PIEVE TORINA | MC | 30.506,79| 22.880,09| 15.253,39| 7.626,70| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |SAN GINESIO | MC | 88.969,08| 66.726,81| 44.484,54| 22.242,27| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |SANT'ANGELO | | | | | | |IN PONTANO | MC | 34.876,18| 26.157,14| 17.438,09| 8.719,05| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |SARNANO | MC | 99.045,63| 74.284,22| 49.522,81| 24.761,41| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |USSITA | MC | 28.739,23| 21.554,42| 14.369,62| 7.184,81| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |VALFORNACE | MC | 32.852,87| 24.639,66| 16.426,44| 8.213,22| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |VISSO | MC | 31.354,88| 23.516,16| 15.677,44| 7.838,72| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |ACCUMOLI | RI | 24.878,85| 18.659,14| 12.439,42| 6.219,71| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |AMATRICE | RI | 92.681,49| 69.511,12| 46.340,75| 23.170,37| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |ANTRODOCO | RI | 63.454,79| 47.591,09| 31.727,39| 15.863,70| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |BORBONA | RI | 18.395,59| 13.796,70| 9.197,80| 4.598,90| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |BORGO VELINO | RI | 24.691,53| 18.518,65| 12.345,77| 6.172,88| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |CASTEL | | | | | | |SANT'ANGELO | RI | 31.009,90| 23.257,43| 15.504,95| 7.752,48| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |CITTAREALE | RI | 36.381,88| 27.286,41| 18.190,94| 9.095,47| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |LEONESSA | RI | 101.406,46| 76.054,84| 50.703,23| 25.351,61| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MICIGLIANO | RI | 10.873,68| 8.155,26| 5.436,84| 2.718,42| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |POSTA | RI | 23.718,14| 17.788,61| 11.859,07| 5.929,54| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |CORTINO | TE | 28.648,37| 21.486,28| 14.324,18| 7.162,09| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |CROGNALETO | TE | 40.310,11| 30.232,58| 20.155,05| 10.077,53| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |ROCCA SANTA | | | | | | |MARIA | TE | 23.057,93| 17.293,45| 11.528,96| 5.764,48| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |VALLE CASTEL-| | | | | | |LANA | TE | 42.989,59| 32.242,19| 21.494,79| 10.747,40| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |SPOLETO | PG | 865.164,69| 648.873,52| 432.582,35| 216.291,17| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |CERRETO D'ESI| AN | 87.688,00| 65.766,00| 43.844,00| 21.922,00| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |FABRIANO | AN | 571.522,76| 428.642,07| 285.761,38| 142.880,69| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |APPIGNANO DEL| | | | | | |TRONTO | AP | 42.015,42| 31.511,57| 21.007,71| 10.503,86| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |ASCOLI PICENO| AP | 954.871,74| 716.153,80| 477.435,87| 238.717,93| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |BELMONTE | | | | | | |PICENO | FM | 18.649,49| 13.987,11| 9.324,74| 4.662,37| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |CASTEL DI | | | | | | |LAMA | AP | 93.348,22| 70.011,16| 46.674,11| 23.337,05| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |CASTIGNANO | AP | 52.877,78| 39.658,33| 26.438,89| 13.219,44| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |CASTORANO | AP | 38.006,89| 28.505,16| 19.003,44| 9.501,72| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |COLLI DEL | | | | | | |TRONTO | AP | 55.155,16| 41.366,37| 27.577,58| 13.788,79| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |FALERONE | FM | 61.270,23| 45.952,67| 30.635,12| 15.317,56| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |FOLIGNANO | AP | 110.842,62| 83.131,97| 55.421,31| 27.710,66| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MALTIGNANO | AP | 46.232,43| 34.674,32| 23.116,21| 11.558,11| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MASSA FERMANA| FM | 24.245,25| 18.183,94| 12.122,63| 6.061,31| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MONSAM- | | | | | | |PIETRO MORICO| FM | 19.395,38| 14.546,54| 9.697,69| 4.848,85| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MONTAPPONE | FM. | 32.134,64| 24.100,98| 16.067,32| 8.033,66| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MONTE- | | | | | | |FALCONE | | | | | | |APPENNINO | FM | 15.102,22| 11.326,66| 7.551,11| 3.775,55| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MONTE- | | | | | | |GIORGIO | FM | 102.403,50| 76.802,62| 51.201,75| 25.600,87| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MONTELEONE DI| | | | | | |FERMO | FM | 12.064,50| 9.048,37| 6.032,25| 3.016,12| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MONTELPARO | FM | 27.223,17| 20.417,38| 13.611,59| 6.805,79| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MONTE RINALDO| FM | 13.034,13| 9.775,60| 6.517,06| 3.258,53| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MONTE VIDON | | | | | | |CORRADO | FM | 19.355,88| 14.516,91| 9.677,94| 4.838,97| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |OFFIDA | AP | 89.676,52| 67.257,39| 44.838,26| 22.419,13| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |ORTEZZANO | FM | 19.562,33| 14.671,75| 9.781,16| 4.890,58| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |SANTA | | | | | | |VITTORIA IN | | | | | | |MATENANO | FM | 32.590,01| 24.442,51| 16.295,01| 8.147,50| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |SERVIGLIANO | FM | 41.795,20| 31.346,40| 20.897,60| 10.448,80| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |SMERILLO | FM | 14.484,14| 10.863,10| 7.242,07| 3.621,03| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |APIRO | MC | 58.584,17| 43.938,13| 29.292,09| 14.646,04| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |BELFORTE DEL | | | | | | |CHIENTI | MC | 39.203,14| 29.402,35| 19.601,57| 9.800,78| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |CALDAROLA | MC | 39.823,75| 29.867,81| 19.911,87| 9.955,94| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |CAMERINO | MC | 126.162,10| 94.621,58| 63.081,05| 31.540,53| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |CAMPO- | | | | | | |ROTONDO DI | | | | | | |FIASTRONE | MC | 14.659,17| 10.994,38| 7.329,59| 3.664,79| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |CASTEL- | | | | | | |RAIMONDO | MC | 92.110,29| 69.082,72| 46.055,15| 23.027,57| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |CINGOLI | MC | 154.951,87| 116.213,90| 77.475,94| 38.737,97| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |COLMURANO | MC | 32.255,64| 24.191,73| 16.127,82| 8.063,91| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |CORRIDONIA | MC | 239.907,27| 179.930,45| 119.953,64| 59.976,82| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |ESANATOGLIA | MC | 41.529,77| 31.147,33| 20.764,89| 10.382,44| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |FIUMINATA | MC | 34.979,10| 26.234,32| 17.489,55| 8.744,77| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |GAGLIOLE | MC | 19.047,31| 14.285,48| 9.523,65| 4.761,83| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |LORO PICENO | MC | 54.249,88| 40.687,41| 27.124,94| 13.562,47| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MACERATA | MC | 807.184,37| 605.388,28| 403.592,19| 201.796,09| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MATELICA | MC | 153.489,93| 115.117,44| 76.744,96| 38.372,48| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MOGLIANO | MC | 61.493,70| 46.120,28| 30.746,85| 15.373,43| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MONTE CAVALLO| MC | 7.302,97| 5.477,22| 3.651,48| 1.825,74| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MONTE SAN | | | | | | |MARTINO | MC | 21.494,66| 16.121,00| 10.747,33| 5.373,67| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |MUCCIA | MC | 26.559,43| 19.919,57| 13.279,72| 6.639,86| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |PETRIOLO | MC | 49.027,00| 36.770,25| 24.513,50| 12.256,75| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |PIORACO | MC | 29.193,94| 21.895,46| 14.596,97| 7.298,49| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |POGGIO SAN | | | | | | |VICINO | MC | 10.216,56| 7.662,42| 5.108,28| 2.554,14| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |POLLENZA | MC | 90.168,45| 67.626,34| 45.084,22| 22.542,11| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |RIPE SAN | | | | | | |GINESIO | MC | 24.317,26| 18.237,95| 12.158,63| 6.079,32| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |SAN SEVERINO | | | | | | |MARCHE | MC | 225.150,74| 168.863,05| 112.575,37| 56.287,68| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |SEFRO | MC | 15.568,40| 11.676,30| 7.784,20| 3.892,10| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |SERRA- | | | | | | |PETRONA | MC | 28.045,48| 21.034,11| 14.022,74| 7.011,37| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |SERRAVALLE DI| | | | | | |CHIENTI | MC | 20.212,77| 15.159,58| 10.106,38| 5.053,19| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |TOLENTINO | MC | 316.101,83| 237.076,37| 158.050,91| 79.025,46| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |TREIA | MC | 135.325,67| 101.494,25| 67.662,84| 33.831,42| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |URBISAGLIA | MC | 54.242,19| 40.681,64| 27.121,09| 13.560,55| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |CANTALICE | RI | 56.555,66| 42.416,75| 28.277,83| 14.138,92| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |CITTADUCALE | RI | 119.403,94| 89.552,96| 59.701,97| 29.850,99| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |POGGIO | | | | | | |BUSTONE | RI | 39.391,74| 29.543,81| 19.695,87| 9.847,94| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |RIETI | RI | 876.918,84| 657.689,13| 438.459,42| 219.229,71| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |RIVODUTRI | RI | 30.165,46| 22.624,09| 15.082,73| 7.541,36| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |CAMPLI | TE | 108.266,15| 81.199,61| 54.133,07| 27.066,54| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |CIVITELLA DEL| | | | | | |TRONTO | TE | 91.511,44| 68.633,58| 45.755,72| 22.877,86| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |TERAMO | TE | 912.884,91| 684.663,68| 456.442,45| 228.221,23| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+ |TORRICELLA | | | | | | |SICURA | TE | 63.749,86| 47.812,39| 31.874,93| 15.937,46| +-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
TOTALE 11.073.393,68
8.305.045,26
5.536.696,84
2.768.348,42))
Decreto 17 novembre 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2016 e valore definitivo anno 2015. (16A08212)
(GU n.274 del 23-11-2016)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di
perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali
sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed
effetto dal 1° novembre di ciascun anno;
Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone,
con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal
descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle
pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;
Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che
demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni
percentuali di perequazione automatica delle pensioni;
Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti
criteri per la perequazione delle pensioni;
Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte
in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di
cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto 19 novembre 2015 (Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 280 del 1° dicembre 2015) concernente: «Perequazione
automatica delle pensioni per l'anno 2015 e valore definitivo per
l'anno 2014»;
Visto l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e
ai parametri ad esse connesse, prevede che la percentuale di
adeguamento corrispondente alla variazione che si determina
rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il
mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio
relativo all'anno precedente non puo' risultare inferiore a zero;
Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in
data 2 novembre 2016, prot. n. 19848/16, dalla quale si rileva che:
la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra
il periodo gennaio - dicembre 2014 ed il periodo gennaio - dicembre
2015 e' risultata pari a - 0,1;
la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra
il periodo gennaio - dicembre 2015 ed il periodo gennaio - dicembre
2016 e' risultata pari a -0,1 ipotizzando, in via provvisoria, per i
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016 una variazione dell'indice
pari rispettivamente a +0,0, +0,0 e +0,2;
Considerata la necessita':
di determinare il valore effettivo della variazione percentuale
per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1°
gennaio 2016;
di determinare la variazione percentuale per l'aumento di
perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2017, salvo
conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016;
di indicare le modalita' di attribuzione dell'aumento per le
pensioni sulle quali e' corrisposta l'indennita' integrativa
speciale;
Decreta:
Art. 1
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione
delle pensioni per l'anno 2015 e' determinata in misura pari a +0,0
dal 1° gennaio 2016.
Art. 2
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione
delle pensioni per l'anno 2016 e' determinata in misura pari a +0,0
dal 1° gennaio 2017, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di
perequazione per l'anno successivo.
Art. 3
Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per
le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita'
integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate
separatamente sull'indennita' integrativa speciale, ove competa, e
sulla pensione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 novembre 2016
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti