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Circolare 177 dell'11 Novembre 2003
Allegati 7
OGGETTO:
Compatibilità contribuzione CD/CM e contestuale attività svolta in altri settori.
SOMMARIO:
Premessa,
Iscrizione anni 1957/1961,
Iscrizione anni 1962 e successivi
Compatibilità contribuzione CD/CM e altre attività,
Adempimenti delle Sedi.
5.1 Valutazioni operative.
5.2 Situazioni particolari.
5.2.1. Periodi di contestuale attività autonoma.
5.2.2. Periodi A.G.O. frazionati nell’ambito di un biennio.
6. Utilizzazione ai fini pensionistici della contribuzione CD/CM contestuale alla contribuzione per attività svolta in altri settori.
Da parte dei Direttori di Sede in più occasioni è stata rappresentata l’esigenza di poter disporre di un riepilogo del quadro normativo e delle disposizioni attuative in materia, al fine di una corretta valutazione in merito alle problematiche connesse alla compatibilità della contribuzione accreditata nella gestione CD/CM in presenza di contestuale contribuzione versata nella altre gestione dell’Istituto (obg, art.comm, ecc.) ovvero a fondi sostitutivi esclusivi ed esonerativi dell’A.G.O., nonché per sovrapposizioni di periodi di attività svolte all’estero (CEE, EXTRACEE).
In linea con le disposizioni fornite in materia dall’ex SCAU nonché con circolari e messaggi dell’Istituto, nel loro complesso cronologicamente riepilogati al successivo punto 5, con la presente circolare sono precisati alcuni comportamenti operativi delle Sedi in ottica di normalizzazione e certificazione dei conti assicurativi (operazione estratto conto).
Innanzitutto è essenziale ricordare che la permanenza dell’iscrizione alla gestione previdenziale dei soggetti titolari e/o collaboratori attivi di una azienda diretto-coltivatrice o mezzadrile discende da una valutazione complessiva di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge.
In tale contesto si ricorda che, per gli anni di iscrizione 1957/1961, il dettato dell’art. 1 della legge 26 ottobre 1957 n. 1047 nella parte in cui recita: “….. abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi e dell’allevamento …..” è avvalorato dalla presenza di un effettivo riscontro di “continuità temporale” di appartenenza (presenza nel nucleo alla data del 31 dicembre di ogni anno) e di attività svolta nell’ambito dell’azienda.
A tale proposito con circolare dell’ex SCAU n. 33 del 1 aprile 1992, allegata alla circolare dell’Istituto n. 135 del 19 maggio 1992, veniva confermata, in linea di principio, la “definitività” degli elenchi 1957/1961 escludendo il ricorso ad interventi di cancellazione ad eccezione delle ipotesi in cui viene accertata l’esistenza di una “effettiva prova” di mancato svolgimento dell’attività agricola in azienda.
Il principio della “definitività” dei citati elenchi ha trovato, altresì, conferma nel disposto dell’art. 4 ter delle legge 17 marzo 1993 n. 63, laddove, nel valutare il servizio militare prestato per periodi inferiori all’anno, con assenza al 31 dicembre dell’anno di iscrizione (requisito di appartenenza al nucleo), non prevede la cancellazione dagli elenchi, mentre rimane confermata la cancellazione nel caso di assenza per l’intero anno (1 gennaio – 31 dicembre) conformemente a quanto disposto dalla circolare ex SCAU n. 66 del 3 ottobre 1993 ribadito dalla circolare INPS n. 217/1994 .
3. Iscrizione anni 1962 e successivi.
La legge 9 gennaio 1963 n. 9 all’art. 2, secondo comma, introduce, ai fini della valutazione dei requisiti per l’iscrizione alla gestione, il criterio della “prevalenza” nella parte in cui recita: “il requisito dell’abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi e nell’allevamento ----omissis ---- si ritiene sussistente quando i soggetti ---- omissis ….si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività”.
Nel successivo terzo comma la norma precisa: “ per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell’anno e che costituisca per essi la maggiore fonte di reddito”.
E’ di tutta evidenza che la norma novellata appare più restrittiva rispetto alla precedente dizione dell’art. 1 della citata legge n. 1047/1957 perché presuppone il perfezionamento del requisito per l’iscrizione alla gestione non più sulla base di un criterio “semplicistico” di abitualità, bensì tenendo presente due ordini di fattori a valenza annuale:
· tempo impiegato nell’azienda;
· fonte di maggior reddito che deve derivare dall’attività esercitata in azienda.
4. Compatibilità contribuzione CD/CM e altre attività.
Il quadro di riferimento illustrato in precedenza consente di avvalorare da un lato le disposizioni già richiamate e dall’altro di esemplificare una serie di comportamenti, a livello decisionale di Sede, in ottica di normalizzazione e certificazione del conto-assicurativo per gli iscritti alla gestione.
Al riguardo, come precisato al punto 2 ed al successivo punto 3.1 della presente circolare assumono rilevanza ai fini decisori:
· l’effettiva valutazione dell’”abitualità” e “continuità temporale” con riferimento alle iscrizioni per gli anni 1957/1961;
· la comparata analisi dell’”abitualità” e “prevalenza” con riferimento alle iscrizioni anno 1962 e successive;
· l’esatta individuazione dei periodi di attività svolti in altri settori;
· la ricognizione temporale in cui si evidenzia la duplicazione dell’attività lavorativa che deve essere rapportata nell’arco di un intero anno di iscrizione e quindi non limitata ai soli periodi di stretta contestualità temporale.
Preliminarmente al fine di uniformare i comportamenti delle Sedi e fornire disposizioni esaustive in tema di compatibilità della contribuzione accreditata a soggetti iscritti negli elenchi CD/CM che abbiano svolto nello stesso periodo un’altra attività di lavoro, di seguito sono riepilogate, cronologicamente, le circolari diramate dall’ex SCAU, nonché circolari e messaggi dell’Istituto che si intendono integralmente richiamati:
· circolare ex SCAU 1 aprile 1992 n. 33 (All. 1)
Accertamento coltivatori diretti nel quinquennio 1957/1961.
· circolare INPS 19 maggio 1992 n. 135 (All. 2)
CD/CM occupati in altra attività lavorativa alla data del 31 dicembre degli anni 1957/1961.
· stralcio da “manuale per l’addestramento dei funzionari addetti all’attività di vigilanza ex SCAU”(All. 3)
estratto: abitualità e prevalenza.
· circolare ex SCAU 18 marzo 1993 n. 21 (All. 4)
Accertamento requisito della prevalenza di cui all’art. 2 legge n. 9/1963.
· circolare INPS 19 luglio 1994 n. 217 (All. 5)
Art. 4 ter della legge 17 marzo 1993 n. 63 – CD/CM assenti dai rispettivi nuclei familiari, per assolvere gli obblighi di leva, alla data del 31 dicembre degli anni 1957/1961.
· messaggio 21 settembre 1998 n. 33537 (All. 6)
Valutazione periodi CD/CM coincidenti con lavoro all’estero.
· circolare 30 marzo 1999 n. 70 (All. 7)
Lavoratori agricoli autonomi. Accertamento requisito della prevalenza. Precisazioni alla circolare n. 111/98.
In tale contesto, considerato che la normativa in materia sviluppatasi nel corso degli ultimi dieci anni, si presenta regolata e frammentata in molteplici circolari ecc. ….. perdendo, nel tempo, il necessario carattere di organicità, con la presente circolare si ritiene di puntualizzare i comportamenti operativi delle Sedi per un corretto iter istruttorio esemplificando le soluzioni da adottare in dipendenza delle variabili che possono evidenziarsi.
A fronte di svariate casistiche che possono presentarsi all’operatore deputato alla normalizzazione del conto assicurativo si ritiene utile distinguere innanzitutto tre fattispecie:
· periodi brevi e sporadici di occupazione in altro settore;
· periodi consistenti e frazionati di attività in altro settore;
· inizio di attività continuativa in altro settore.
Al riguardo si osserva che per tutte le tre ipotesi occorre tenere conto di alcuni principi di carattere generale che sono stati più volte ribaditi dalle circolari richiamate al punto 5:
· l’analisi e l’esame con riferimento all’esercizio contemporaneo di attività diverse deve essere valutato in relazione all’anno intero di iscrizione negli elenchi;
· la contestuale attività svolta in qualità di bracciante agricolo dipendente non determina incompatibilità nel limite massimo di 150 giornate ad eccezione dell’ipotesi in cui siano, nello stesso anno, presenti altri periodi coperti da assicurazione (es. 2 settimane in settore extragricolo);
· l’inizio di altra attività continuativa (dipendente e/o autonoma) in altro settore nel corso dell’anno determina la cancellazione dagli elenchi dei CD/CM dalla data di inizio della nuova attività;
· la valutazione di periodi brevi e sporadici di occupazione svolta in altro settore nell’arco dell’anno, non incidono sulla posizione CD/CM a condizione che nel loro complesso abbiano determinato un accredito contributivo inferiore o pari a 26 settimane. Ciò in dipendenza del fatto che nella fattispecie non vengono meno i presupposti richiesti dalla norma: “continuità”, “abitualità” e “prevalenza”;
· l’esistenza di contribuzione versata per periodi consistenti e frazionati per attività svolte in altro settore che si sovrappongono, nell’arco dell’anno di riferimento, all’iscrizione negli elenchi CD/CM, determina la cancellazione per l’intero anno quando i predetti periodi totalizzano un parametro superiore a 26 settimane. Al riguardo, tuttavia, si osserva che, in ogni caso, è opportuno procedere ad una verifica dell’entità delle retribuzioni e della misura dei contributi versati su tali retribuzioni. Ciò in quanto nell’ipotesi di prestazioni lavorative di scarsa entità (ad es. uno o due giorni la settimana) che comunque determinino l’accredito di un contributo settimanale, può non configurarsi la perdita del requisito della prevalenza, posto che per la parte residua della settimana è da considerarsi prevalente l’attività di coltivatore diretto, mezzadro o colono con convalida dell’intero anno di iscrizione nell’elenco.
Spesso la Direzione di Progetto è stata interessata da richieste di chiarimenti e quesiti in ordine a particolari situazioni di sovrapposizione di contributi versati o accreditati in altra gestione e concomitanti in toto con l’iscrizione negli elenchi annuali dei CD/CM. Ai punti che seguono vengono fornite le direttive utili per la risoluzione dei casi prospettati.
5.2.1 Periodi di contestuale attività autonoma.
Come accennato in precedenza, la eventuale iscrizione alle altre gestioni assicurative dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti) escludono una contestuale iscrizione in qualità di CD/CM e quindi determinano la cancellazione dagli elenchi dalla data di inizio della nuova attività.
Il principio va avvalorato anche in presenza di attività svolte (es. commercianti) per brevi periodi (es. mesi).
Ne consegue che, in siffatta ultima ipotesi, le Sedi dovranno procedere alla cancellazione “a periodo chiuso” attivando l’opzione prevista dall’attuale procedura di gestione.
5.2.2 Periodi A.G.O. frazionati nell’ambito di un biennio.
Qualora un soggetto abbia svolto attività lavorativa con versamento della relativa contribuzione al F.P.L.D. per periodi consistenti che si collocano a cavallo di dua anni di iscrizione (es. 5 giugno 1971 – 4 settembre 1972 per n. 63 settimane) si dovrà procedere alla cancellazione parziale dagli elenchi “ a periodo chiuso” in quanto si ritiene che, nella fattispecie, a partire dal mese di giugno, il soggetto interessato abbia intrapreso una nuova attività.
Al riguardo si osserva che, su segnalazione della parte interessata corredata della documentazione probante l’esiguità e la parcellizzazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore dipendente, nel merito potrebbe configurarsi per entrambi gli anni una conferma dell’iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri o coloni secondo quanto illustrato all’ultimo capoverso del punto 5.1.
6. Utilizzazione ai fini pensionistici della contribuzione CD/CM contestuale alla contribuzione per attività svolta in altri settori.
Fermo restando che ai fini dell’accertamento dell’abitualità o della prevalenza della contribuzione CD/CM, contestuale ad attività svolta in altri settori, trovano applicazione i criteri delineati in precedenza, per l’utilizzazione ai fini pensionistici si richiamano le circolari n. 185 del 17 giugno 1994 e n. 156 del 17 luglio 1998.
Si conferma che la procedura pensione, al pari della procedura estratto conto certificativo, opera una riduzione dei contributi accedenti la capienza, considerando correttamente accreditati i contributi validati dalla Sede.
IL DIRETTORE GENERALE FF.
TOMASSINI
Circolare 102 del 12 giugno 2003
OGGETTO:
Artigiani ed esercenti attività commerciali. Imponibile contributivo. Reddito d’impresa.
SOMMARIO:
Precisazioni in materia di reddito imponibile ai fini del pagamento dei contributi previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.
1) REDDITO D’IMPRESA.
In considerazione delle richieste di chiarimenti pervenute alla scrivente Direzione in ordine al reddito d’impresa rilevante ai fini dell’imposizione dei contributi previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, si richiamano le direttive a suo tempo impartite e si forniscono le precisazioni che seguono.
Come è noto, ai sensi dell’art. 3 bis del D.L. 19 settembre 1992, n.384, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n.438, i contributi previdenziali in argomento sono calcolati sulla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini IRPEF, prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce.
Si evidenzia, a tal riguardo, che la Corte Costituzionale, con sentenza 25.9/7.11.2001, n.354, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della citata disposizione, confermando che i contributi previdenziali sono dovuti non solo sul reddito dell’attività che ha dato luogo all’iscrizione ma anche su tutti gli altri eventuali redditi di impresa conseguiti dal contribuente nel periodo di riferimento, quali i redditi di partecipazione riportati nel quadro RH del modello UNICO-persone fisiche.
E’ parimenti noto che il rinvio alle norme fiscali operato dall’art.3 bis della disposizione citata legittima la individuazione dei suddetti redditi in quelli d'impresa propriamente detti ( vale a dire quelli disciplinati dal capo VI del Testo unico delle imposte sui redditi - DPR 22 dicembre 1986, n.917 - artt. 51/79) ed in quelli come tali considerati ai sensi e per gli effetti delle varie disposizioni contenute negli artt. 5 e 6 del citato Testo unico.
Con particolare riferimento all’art.51 del TUIR non appare superfluo precisare che costituiscono redditi d’impresa non solo quelli che derivano dall’esercizio, per professione abituale, delle attività indicate nell’art.2195 del codice civile, ma anche quelli derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art.2195 citato.
In relazione all’art.6 del TUIR, si evidenzia che i redditi delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e come tali attribuiti ai singoli soci in ragione della loro partecipazione agli utili.
A tal proposito preme evidenziare che anche l’attività di gestione, conduzione, locazione ed affitto di beni immobili produce redditi d’impresa se esercitata da società di persone o di capitali (S.r.l.) A tale conclusione non può pervenirsi, invece, allorché detta attività costituisca l’oggetto sociale dell’attività svolta da una società semplice.
In ordine alla concreta individuazione dell’ammontare del reddito di impresa da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali si fa presente che deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa, al lordo dell’eventuale quota agevolata ai fini DIT ed al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti scomputate dal reddito dell’anno, così come dichiarato ai fini delle imposte sui redditi.
Si fa presente a tal riguardo che in riferimento al reddito d’impresa in contabilità ordinaria (quadro RF del modello UNICO 2003) la base imponibile si determina sommando l’importo del rigo RF 45 col.3 con quelli dei righi RF 49 ed RF 52; in riferimento al reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata, la base imponibile si ottiene sommando l’importo del rigo RG 29 col.3 con quelli dei righi RG 31 e RG 35; in relazione, da ultimo, ai redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate la base imponibile si ottiene sommando l’importo del rigo RH 12 con quello del rigo RH 15.
2) REDDITO IMPONIBILE PER I SOCI DI S.r.l.
Per i soci lavoratori di S.r.l., iscritti in quanto tali alle Gestioni dei commercianti e degli artigiani, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l’assemblea ha riservato a detti utili e,quindi, ancorché non distribuiti ai soci (importo del rigo RN1 meno l’ importo del rigo RN5 del modello Unico società di capitali, rapportato alla quota di partecipazione del socio indicata nel quadro RO). Detta base imponibile rileva, comunque, non oltre il limite del massimale contributivo.
Qualora il periodo di imposta della società non coincida con l’anno solare, per l’individuazione del reddito d’impresa dovrà farsi riferimento all’ultima dichiarazione della società relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre; i versamenti a titolo di acconto dovranno essere determinati in base al reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente.
A tal proposito preme sottolineare che, in presenza della predetta quota del reddito d’impresa della S.r.l., la stessa costituisce base imponibile ai fini che qui interessano sia allorché il socio sia tenuto all’iscrizione alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti per l’attività svolta nella società a responsabilità limitata, sia allorché il titolo all’iscrizione derivi dall’attività esercitata in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone, e ciò per effetto di quanto disposto dall’art.3bis della legge n.438/1992 citata.
3) DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER PERIODI INFERIORI ALL’ANNO.
Le modalità di determinazione della base imponibile per i periodi di iscrizione inferiori all’anno hanno formato oggetto, in riferimento alla generalità dei contribuenti, di reiterate disposizioni, alle quali si fa rinvio (1).
Per quanto riguarda i soggetti privi di anzianità contributiva in qualsiasi Gestione pensionistica obbligatoria alla data del 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal primo gennaio 1996, o successivamente a tale data, si rammenta che il massimale contributivo di cui all’art.2, comma 18, della legge n.335/1995, non è frazionabile a mese (2).
Consegue da quanto premesso, nei casi di attività svolta per una parte soltanto dell’anno dai soggetti in argomento, l’obbligo di far riferimento all’intero ammontare del reddito prodotto nell’anno, applicando le previste aliquote sul reddito complessivamente considerato. Così, in riferimento all’anno 2003 per un artigiano si applicherà l’aliquota del 16,80% sino alla prima fascia di reddito, pari ad euro 36.959,00 e l’aliquota del 17,80% sulla restante parte di reddito e sino al massimale di euro 80.391,00, qualunque sia il numero dei mesi di iscrizione.
In ogni caso deve essere garantito il pagamento dei contributi calcolati sul minimale di reddito per i mesi di attività.
Si precisa che il rapporto ai mesi di attività persiste anche nelle ipotesi nelle quali, nell’ambito di una compagine societaria, il commerciante o l’artigiano, pur cessando o iniziando l’attività lavorativa in corso d’anno, mantenga la qualifica di socio e, quindi, continui a percepire reddito d’impresa per la restante parte dell’anno. In tali casi il reddito (di partecipazione) da prendere in considerazione al fine del pagamento dei contributi deve essere rapportato ai soli mesi di iscrizione alla gestione previdenziale.
IL DIRETTORE GENERALE ff
PRAUSCELLO
1) Circolare n 182 del 10 giugno 1994, messaggio n. 13196 del 28.6.1994.
2) Circolari n. 46 del 4 marzo 1997, e n.177 del 9 settembre 1996.
Circolare 44 del 26 febbraio 2003
Oggetto:
Articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n.289.Soppressione dell’INPDAI.Prime istruzioni in materia di prestazioni pensionistiche e di posizioni assicurative.
SOMMARIO:
L’articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003) dispone la soppressione, con effetto dal 1° gennaio 2003, dell’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI).Si forniscono le prime istruzioni operative in merito all’assunzione in carico delle pensioni in essere, alla gestione delle nuove domande di pensione e ai trasferimenti, ricongiunzioni e ricostituzioni di posizioni assicurative.
L’articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003) dispone la soppressione, con effetto dal 1° gennaio 2003, dell’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), costituito con legge 27 dicembre 1953, n. 967, ed il trasferimento di tutte le strutture e le funzioni all'INPS, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il soppresso Istituto. La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (allegato 1).
Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni e chiarimenti in materia di prestazioni pensionistiche, tenendo conto che si tratta di disposizioni a carattere provvisorio, in attesa dell’aggiornamento delle procedure di gestione delle pensioni e del caricamento delle posizioni contributive dei dirigenti di aziende industriali negli archivi automatizzati.
1 - Pensioni in essere al 1° gennaio 2003
Nel mese di dicembre 2002, l’INPDAI, con la lettera di cui all’allegato fac-simile (allegato 2), ha informato i pensionati delle novità della legge finanziaria e dei criteri di applicazione della perequazione automatica.
A decorrere dalla mensilità di gennaio 2003 le risorse finanziarie per il pagamento delle pensioni dei dirigenti di aziende industriali sono messe a disposizione dall’INPS. In attesa del caricamento di tutte le posizioni pensionistiche negli archivi INPS, previsto per il mese di ottobre 2003, il pagamento viene ancora effettuato dalle strutture dell’ex INPDAI con le modalità precedentemente in atto.Dal mese di maggio 2003 verranno inseriti nel data base delle pensioni i dati utili al pagamento operando, ove possibile, l’unificazione dei mandati.
Una volta operato il caricamento nel data base pensioni, anche le pensioni in argomento saranno gestite dalla Sede competente per località di residenza del pensionato, con le modalità previste per la generalità delle pensioni INPS.
Con apposita comunicazione gli interessati saranno tempestivamente informati della presa in carico delle loro pensioni da parte dell’INPS.
1.1 -
Pensioni di anzianità interessate all’applicazione dell’articolo 44 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003)
Per l’applicazione alle pensioni di anzianità ex INPDAI della normativa in materia di cumulo delle pensioni di anzianità contenute nella legge n.289 del 2002, si rinvia in generale alla circolare n.16 del 27 gennaio 2003.
Si sottolinea, in particolare, che:
per le pensioni di anzianità in pagamento i cui titolari avevano 58 anni di età e 37 anni di contributi all’atto del pensionamento, le procedure non hanno operato la trattenuta dal mese di gennaio 2003, fermo restando le trattenute già in essere in applicazione della normativa previgente sul regime di incumulabilità;
per i titolari di pensione di anzianità con decorrenza anteriore a gennaio 2003 che non fanno valere i predetti requisiti all’atto del pensionamento e che, quindi, possono essere interessati al pagamento di quanto previsto dall’articolo 44, comma 2, si opererà come per la generalità delle altre pensioni INPS. Pertanto agli interessati sarà inviata tramite POSTEL la comunicazione allegato 3 alla circolare n.16 del 27 gennaio 2003, contenente anche i bollettini per il versamento, totale o parziale di quanto dovuto per l’accesso alla totale cumulabilità della pensione con il reddito da lavoro.
2 - Pensioni di nuova liquidazione
Finora le domande di pensione dei dirigenti di aziende industriali venivano presentate all’INPDAI, che disponeva di un’unica sede in Roma.
Considerata la struttura territoriale dell’INPS, le nuove domande di pensione possono essere presentate dagli interessati presso le Sedi INPS nella cui circoscrizione risiedono, anche con la modulistica INPS o anche, in questa prima fase, la modulistica già in uso presso l’INPDAI.
La procedura EAD 75 è stata aggiornata per la gestione anche di queste domande.
Per l’inserimento in EAD75 dovrà essere acquisita una delle nuove categorie assegnate alle prestazioni ex INPDAI e riportate di seguito.
Tipo pensione
Categoria alfabetica
Categoria numerica
Domanda di pensione di vecchiaia o di anzianità
VDAI
082
Domanda di pensione di inabilità o di assegno di invalidità
IDAI
083
Domanda di pensione ai superstiti
SDAI
084
I campi dell’EAD75 dovranno essere compilati con le modalità previste per le corrispondenti categorie di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
2.1 -
Domande di pensione di vecchiaia, di anzianità e di pensione ai superstiti
Le Sedi, dopo aver effettuato i consueti adempimenti (timbratura, inserimento in EAD75, ecc.), inoltreranno le domande di pensione di vecchiaia, di anzianità e ai superstiti, per l’istruttoria e la liquidazione, alla Struttura Previdenza Dirigenti Aziende Industriali – Viale delle Province, 196 – 00162 Roma.
Le domande nel frattempo pervenute direttamente alla Struttura PDAI saranno del pari istruite dalla Struttura.
2.2 - Domande di pensione di inabilità e di assegno di invalidità
Il decreto legislativo 24 aprile 1997,n.181, di attuazione della delega conferita dall’articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n.335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti all’INPDAI, all’articolo 4, comma 1, dispone che “Agli iscritti all'INPDAI, con effetto sulle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di invalidità e di inabilità vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi si applica altresì l'articolo 1, commi 42 e 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335”.
Per le domande di pensione di inabilità e di assegno di invalidità presentate da dirigenti di aziende industriali a partire dal 10 luglio 1997 si applicano pertanto le stesse norme in vigore nel regime generale.
In particolare le istanze verranno corredate da un certificato introduttivo redatto dal proprio medico curante riguardante le infermità ritenute causa dello stato invalidante.
Per tali domande la Struttura PDAI accerterà l’esistenza dei requisiti contributivi. Nel contempo, la Sede INPS competente accerterà la sussistenza dei requisiti sanitari.
Nei casi in cui l’istruttoria delle domande si concluda in senso favorevole all’interessato, in quanto risultano sussistenti sia i requisiti contributivi sia quelli sanitari, il provvedimento di accoglimento verrà adottato dalla struttura PDAI, che provvederà anche alla liquidazione della prestazione.
Nei casi in cui l’istruttoria delle domande si concluda negativamente, per mancanza dei requisiti contributivi e/o dei requisiti sanitari, il provvedimento di reiezione sarà adottato dalla Sede INPS competente alla quale quindi dovrà essere fatta pervenire dalla Struttura PDAI la documentazione relativa alla situazione contributiva del richiedente.
Nel provvedimento adottato in ordine alla domanda di pensione sarà data comunicazione all’interessato con le consuete modalità.
In caso di provvedimento di reiezione, sarà data comunicazione anche delle modalità e dei termini di impugnazione in sede amministrativa e giudiziaria, che sono gli stessi previsti per le pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
2.3 – Liquidazione delle nuove domande di pensione
In attesa dell’aggiornamento delle procedure di nuova liquidazione e ricostituzione delle pensioni per la gestione delle pensioni in argomento, comprendendo anche la quota relativa alle anzianità maturate dopo il 31 dicembre 2002, da calcolare con le norme in vigore nel regime generale (articolo 42, comma 3), le pensioni con decorrenza successiva al 31 gennaio 2003 saranno definite in via provvisoria con le procedure già in atto presso l’INPDAI,opportunamente aggiornate.
Saranno altresì definite con le predette procedure le domande di pensione pervenute entro il 31 dicembre 2002 tuttora in istruttoria presso la Struttura.
3 - Contenzioso
Considerato che per effetto dell’articolo 42 della legge n.289 dal 1° gennaio 2003 i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il soppresso INPDAI sono iscritti in un’evidenza contabile separata dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, competente a definire i ricorsi amministrativi dei dirigenti di aziende industriali in materia di prestazioni pensionistiche è il Comitato provinciale nella cui circoscrizione gli interessati risiedono.
I ricorsi per motivi sanitari saranno sottoposti al Comitato Provinciale corredati del parere medico-legale del Sanitario di Sede, eventualmente espresso, su richiesta, anche in contraddittorio con il medico di fiducia dell’Assicurato, e dopo aver acquisito dalla Struttura PDAI la documentazione relativa alla domanda di prestazione e al provvedimento di reiezione (per i provvedimenti adottati dalla predetta Struttura).
I ricorsi per motivi amministrativi saranno sottoposti al Comitato Provinciale corredati della scheda istruttoria che la Struttura PDAI provvederà a predisporre e metterà a disposizione della Sede competente unitamente alla documentazione concernente la domanda respinta.
La decisione del Comitato Provinciale in ordine al ricorso sarà comunicata all’interessato a cura della competente Sede con le consuete modalità.
Per le decisioni dei Comitati provinciali ritenute illegittime saranno applicate le disposizioni dell’articolo 46 della legge n. 88/1989.
Per quanto attiene al contenzioso giudiziale si fa riserva di precisare con separato messaggio l’iter procedurale in corso di definizione.
4 - Trasferimenti, ricongiunzioni e ricostituzione posizioni assicurative
4.1 - Trasferimenti in applicazione dell’articolo 5 della legge n. 44/73
Per il trasferimento dei contributi da lavoro dipendente, richiesto dai dirigenti di aziende industriali entro la data del 31 dicembre 2002, ai sensi della normativa suddetta, le Sedi proseguiranno l’istruttoria delle domande ancora giacenti, la cui definizione potrà avvenire non appena completate le operazioni di aggiornamento della procedura automatizzata, con invio alla struttura del soppresso Inpdai della prevista documentazione cartacea (modello TRC01), come disposto dal messaggio n.34 del 31 gennaio 2003 (allegato 3).
4.2 - Ricongiunzioni a titolo oneroso in applicazione dell’articolo 2 della legge n. 29/79
Per le richieste di ricongiunzione onerosa, presentate dai dirigenti industriali ai sensi della normativa suddetta, per i periodi di iscrizione alle gestioni previdenziali dei Coltivatori Diretti, Coloni e Mezzadri, Artigiani e Commercianti, le Sedi continueranno ad inviare la documentazione cartacea (modello TRC01/bis) con le modalità indicate nel richiamato messaggio n.34.
4.3 – Ricostituzione delle posizioni assicurative in applicazione dell’articolo 22 del DPR 58/76
Per la ricostituzione della posizione assicurativa, richiesta dai dirigenti di aziende industriali entro la data del 31 dicembre 2002, ai sensi della normativa suddetta, la Struttura PDAI continuerà ad inviare alle Sedi di competenza, secondo i criteri vigenti fino a tale data, la specifica dei periodi di contribuzione, l’indicazione delle retribuzioni e dei contributi relativi agli interessati, senza alcun trasferimento di contributi tra il soppresso INPDAI e l’INPS.
Si fa riserva di ulteriori comunicazioni in merito alla trattazione delle domande di riscatto, rendita vitalizia e ricongiunzione onerosa presentate in data successiva alla soppressione dell’INPDAI.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
PRAUSCELLO
Allegato 1
Articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003)
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), costituito con legge 27 dicembre 1953, n. 967, è soppresso e tutte le strutture e le funzioni sono trasferite all’INPS, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il predetto soppresso Istituto. La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell’ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
2. Il bilancio consuntivo per l’esercizio 2002 dell’ente soppresso di cui al comma 1 è deliberato dal Comitato di cui al comma 4. tutte le attività e le passività, quali risultano dal predetto bilancio consuntivo, affluiscono all’evidenza contabile di cui al comma 1, per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche, e alle gestioni individuate dal predetto Comitato per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche.
3. Il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° gennaio 2003. in particolare, per i lavoratori assicurati presso il soppresso INPDAI, l’importo della pensione è determinato dalla somma:
a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 31 dicembre 2002, applicando, nel calcolo della retribuzione pensionabile, il massimale annuo di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181;
b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 2003, applicando, per il calcolo della retribuzione pensionabile, le norme vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Con la medesima decorrenza si applicano, per il calcolo della pensione, le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione secondo le norme in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche, continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso i soppresso Istituto.”
4. Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione tra le strutture e le funzioni, è costituito, per un triennio, un Comitato di integrazione composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell’INPDAI, in carica alla data del 31 dicembre 2002, nonché da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell’INPS, coordinati dal direttore generale di tale ultimo Istituto, che dovrà pervenire alla unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2003. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
5. Il personale in servizio presso l’INPDAI alla data di soppressione dello stesso è trasferito all’INPS e conserva il regime previdenziale vigente presso l’ente di provenienza, nonché il trattamento giuridico ed economico fruito, sino alla data di approvazione del nuovo contratto collettivo.
6. Il comitato di cui all’articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è integrato, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante dell’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria, limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti i dirigenti di aziende industriali.
7. E’ autorizzato il trasferimento all’evidenza contabile di cui al comma 1 della somma di 1.041 milioni di euro per l’anno 2003, di 1.055 milioni di euro per l’anno 2004 e di 1.067 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, per l’attuazione dell’articolo 3, comma 12, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. ai fini della determinazione dell’effettivo trasferimento si tiene conto dell’ammontare complessivo di tutte le disponibilità finanziarie della predetta evidenza contabile.
Allegato 2
I N P D A I DIREZIONE CENTRALE DELLA
PREVIDENZA
Roma, dicembre 2002 [A TUTTI I PENSIONATI]
Prot.n.
CONFLUENZA DELL’INPDAI NELL’INPS
L’art. 42 del Disegno di legge n. 2300/ bis (legge finanziaria 2003) prevede la confluenza delle strutture e delle funzioni dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Dirigenti di Aziende Industriali (INPDAI) nell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), con effetto dal 1° gennaio 2003.
A decorrere dalla medesima data i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il predetto soppresso Istituto sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Per quanto detto, le rate di pensione successive al 31 dicembre 2002 saranno corrisposte dall’Inps ai pensionati ex dirigenti di aziende industriali, alle medesime scadenze e con le stesse valute.
Eventuali chiarimenti potranno essere indirizzati a Roma, Viale delle Provincie 196, oltrechè alla sede Inps territorialmente competente, non appena saranno integrate le strutture informatiche.
PEREQUAZIONE AUTOMATICA ANNO 2003
La perequazione automatica anno 2003 (anno di riferimento 2002) sarà riconosciuta con il prossimo mese di febbraio (pensioni dirette) e con il prossimo mese di maggio (pensioni indirette), in via previsionale, secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale 20 novembre 2002 (G.U. del 5.12.02).
Tenuto conto che:
a) L’aumento da riconoscere in via previsionale per l’anno 2003 è pari al 2,4%;
b) il valore definitivo del trattamento minimo Inps per l’anno 2002 è fissato in € 5.104,97 annue, pari a € 392,69 mensili;
la perequazione automatica per l’anno 2003 sarà applicata con le seguenti modalità:
· 2,4% (100%) per le fasce di importo di pensione fino a tre volte il minimo INPS (Euro 1.178,07)
· 2,16% (90%) per le fasce di importo di pensione comprese tra tre e cinque volte il suddetto minimo (da Euro 1.178,07 a Euro 1.963,45)
· 1,8% (75%) per le fasce di importo di pensione superiore a cinque volte il suddetto minimo (oltre Euro 1.963,45).
Con il suddetto D.M. è stata altresì determinata nella misura definitiva del 2,7% la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2002, già applicata nella misura previsionale sempre del 2,7%: pertanto in sede di perequazione anno 2003 non dovrà essere corrisposto alcun conguaglio.
Le nuove disposizioni previdenziali e fiscali che verranno introdotte dalla legge finanziaria, in corso di pubblicazione sulla G.U., saranno oggetto di successive comunicazioni.
Si assicura la piena disponibilità degli Uffici di questa Direzione Centrale per ogni utile chiarimento alla categoria dei dirigenti industriali nella fase di transizione e fino al momento della piena integrazione delle procedure e delle funzioni.
IL DIRIGENTE GENERALE
(Dr.ssa M. Paola Di Giorgio)
I.N.P.D.A.I.00162 Roma - Viale delle Province, 196
ISTITUTO NAZIONALE Telefono 06/49742410 - Fax 06/49742415
DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI Telex 620333 - Telegr. Previdirigenti Roma
DI AZIENDE INDUSTRIALI Codice Fiscale 80032790588
Allegato 3
Messaggio n. 34 del 31 gennaio 2003
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
DIREZIONE CENTRALE
FINANZA, CONTABILITA’ E BILANCIO
AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI PROVINCIALI e SUBPROVINCIALI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE
Oggetto:
Trasferimento di contribuzione all’INPDAI ai sensi dell’articolo 5 della legge n.44/1973 e dell'articolo 2 della legge n.29/79.
L’articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), ha disposto la soppressione dell’Istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali (INPDAI) con effetto dal 1° gennaio 2003 ed il contestuale passaggio all'INPS delle funzioni già di competenza del predetto Istituto.
La richiamata norma ha altresì stabilito che – sempre a decorrere dal 1° gennaio 2003 - i titolari di posizioni assicurative e di trattamenti pensionistici diretti ed ai superstiti presso il soppresso Istituto, sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in separata evidenza contabile.
Per effetto dell’avvenuta soppressione dell’INPDAI, è necessario rivedere le modalità di trattazione delle domande di trasferimento presentate dagli interessati ai sensi dell’art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44, ancora giacenti presso le Sedi; l'attuale procedura di trasferimento prevede,infatti, l’emissione del mandato di pagamento in favore dell'INPDAI (modello IP6bis).
Premesso che le domande presentate fino al 31 dicembre 2002 devono essere definite secondo i criteri vigenti fino a tale data, si precisa che non devono più essere effettuati trasferimenti di contributi da INPS a INPDAI.
Al fine di evitare l’emissione di ulteriori mandati di pagamento è stata inibita la procedura di trasferimento all'INPDAI per i codici tipo pratica 44U - EL44 - ET44 - TT44 - VL44, in attesa delle modifiche necessarie alla trattazione di tali tipologie di pratiche.
Le Sedi proseguiranno l’istruttoria delle domande di trasferimento ancora giacenti, la cui definizione potrà avvenire non appena completate le operazioni di aggiornamento della procedura automatizzata, con invio alla struttura del soppresso INPDAI della prevista documentazione cartacea (modello TrC/01).
Del pari non dovranno essere effettuati trasferimenti di contributi all'INPDAI ex art.2 della legge 29/79.
Riguardo agli aspetti contabili si fa presente che, nell’ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è stata istituita la seguente contabilità separata:
FPY – Gestione assicurativa per i dirigenti di aziende industriali già iscritti al soppresso INPDAI – Art. 42, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Il trasferimento dei contributi a tale contabilità separata deve essere imputato, con biglietto contabile fuori cassa prodotto dalla procedura automatizzata, in “DARE” dei conti …32/040 (già …32/40) delle gestioni interessate ed in “AVERE” del conto FPY 22/140, di nuova istituzione (v. allegato).
Si fa riserva di ulteriori comunicazioni in merito alla trattazione delle eventuali domande di trasferimento, presentate dagli interessati in data successiva al 31 dicembre 2002.
IL DIRETTORE CENTRALE DELLE
IL DIRETTORE CENTRALE
PRESTAZIONI
FINANZA, CONTABILITA’ E BILANCIO
De Stefanis
Spina
Allegato1.3
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI Tipo variazione : I Codice conto : FPY 22/140 Denominazione completa :Valori trasferiti da Fondi amministrati dall’Istituto per la copertura di periodi assicurativi
Denominazione abbreviata: VALORI TRASF.DA FONDI INPS COPERT.PERIODI ASSIC.
Circolare 107 del 23 giugno 2003
Oggetto:
Articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Soppressione dell’INPDAI. Istruzioni in materia di prestazioni pensionistiche e di posizioni assicurative.
SOMMARIO:
L’articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), ha previsto la soppressione dell’INPDAI disponendo il trasferimento delle relative funzioni all’INPS. Si forniscono i criteri per l’accertamento del diritto e la determinazione della misura delle prestazioni da liquidare agli iscritti al soppresso Istituto e per l’utilizzazione della contribuzione fatta valere nell’assicurazione generale obbligatoria.
Premessa
L'articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), ha soppresso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), costituito con legge 27 dicembre 1953, n. 967.
Dal 1° gennaio 2003 sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il predetto soppresso Istituto. Tale iscrizione, nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, avviene, tanto per i titolari di trattamenti pensionistici, quanto per i titolari di posizioni assicurative, con evidenza contabile separata.
I dirigenti di aziende industriali, il cui rapporto di lavoro decorre dal 1° gennaio 2003, sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, come precisato con circolare n. 83 del 24 aprile 2003 e pertanto sono assoggettati al relativo regime pensionistico.
Le istruzioni operative relative all'assunzione in carico delle pensioni in essere presso il suddetto soppresso Istituto e quelle riguardanti la gestione delle nuove domande di pensione sono state fornite con circolare n. 44 del 26 febbraio 2003. Con la medesima circolare sono state fornite le prime istruzioni in ordine ai trasferimenti, alle ricongiunzioni e alle ricostituzioni delle posizioni assicurative.
Si forniscono ulteriori indicazioni relative alle prestazioni pensionistiche da erogare a seguito della soppressione dell'INPDAI riguardanti anche le modalità di utilizzo, ai fini pensionistici, della contribuzione esistente nell'assicurazione generale obbligatoria, computabile nella sua interezza a titolo non oneroso.
Il passaggio all’assicurazione generale obbligatoria consente la liquidazione di un unico trattamento che tiene conto di tutta la contribuzione versata con la determinazione della retribuzione media pensionabile sugli ultimi anni di retribuzione.
Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui all'unico trattamento pensionistico sono a carico delle rispettive gestioni assicurative.
1 - Pensioni con decorrenza anteriore o pari al 1° gennaio 2003
1.1 - Pensioni già liquidate
A norma dell'articolo 42, comma 1, della citata legge i trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già erogati dal soppresso Istituto, a partire dal 1° gennaio 2003 sono a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con evidenza contabile separata.
Dal 1° giugno 2003, al pagamento dei trattamenti pensionistici in argomento provvede direttamente l’INPS con le modalità adottate per la generalità dei propri pensionati.
Con il messaggio n. 152 del 19 maggio 2003 (allegato 1) sono state comunicate le modalità utilizzate per l’assunzione in carico delle pensioni in essere.
1.2 - Pensioni da liquidare
Per le pensioni da liquidare con decorrenza anteriore o pari al 1° gennaio 2003 si applica la disciplina vigente presso il soppresso INPDAI.
2 - Pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 2003
2.1 - Pensioni dirette
Ai sensi dell'articolo 42, comma 3, della legge n. 289/2002, dal 1° gennaio 2003 il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Le nuove disposizioni sono applicabili alle pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 2003.
2.1.1 - Requisiti per il diritto alla pensione
Ai fini dell'accertamento dei requisiti per il diritto alla pensione nei confronti dei dirigenti di aziende industriali si applica la disciplina in vigore per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Ai fini dell'accertamento dei requisiti contributivi e assicurativi, deve essere considerata l’intera posizione assicurativa esistente sia nell’INPDAI per i periodi anteriori al 1° gennaio 2003, sia nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con evidenza contabile separata, dal 1° gennaio 2003 in poi.
2.1.2 - Misura
Nel rispetto del principio del pro-rata di cui al comma 3 del citato articolo 42, l'importo della pensione è determinato dalla somma di più quote:
la quota corrispondente alle anzianità contributive acquisite presso il soppresso Istituto alla data del 31 dicembre 2002, comprese quelle oggetto di trasferimento in applicazione dell'articolo 5 della legge n. 44/73 o di ricongiunzione, a seguito di domanda presentata entro il 31 dicembre 2002;
la quota corrispondente all'anzianità contributiva maturata presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestione contabile separata, dal 1° gennaio 2003.
Per le modalità di determinazione degli elementi di calcolo delle predette quote si rinvia al punto 8 della presente circolare.
2.2 - Pensioni ai superstiti
Ai fini dell'accertamento dei requisiti per il diritto a pensione ai superstiti si applica la disciplina in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
2.2.1 - Pensioni di reversibilità
Ai fini della determinazione dell'importo delle pensioni di reversibilità a favore dei superstiti di pensionati si applicano le aliquote di reversibilità, previste dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria, alle pensioni dirette in pagamento al momento del decesso.
2.2.2 - Pensioni indirette
Ai fini della determinazione dell'importo delle pensioni indirette spettanti ai superstiti di assicurati si applicano le aliquote di reversibilità previste dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria alle pensioni calcolate applicando i criteri illustrati al punto 8.
3 -
Utilizzazione di periodi di contribuzione anteriori al 1° gennaio 2003 nel fondo pensioni lavoratori dipendenti, non trasferiti
3.1 - Pensioni con decorrenza anteriore o pari al 1° gennaio 2003
I titolari di pensioni liquidate o da liquidare dall'INPDAI, con decorrenza anteriore o pari al 1° gennaio 2003, poste a carico dell'assicurazione generale obbligatoria con evidenza contabile separata dal 1° gennaio 2003, che possono far valere, presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, periodi di contribuzione anteriori alla decorrenza della pensione non trasferiti possono utilizzare tali periodi per la liquidazione di una pensione autonoma o supplementare con le modalità previste nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
3.2 - Pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 2003
I periodi di contribuzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, anteriori al 1° gennaio 2003, non trasferiti all’INPDAI, possono essere utilizzati ai fini della liquidazione di un unico trattamento pensionistico il cui diritto deve essere accertato tenendo conto della posizione assicurativa complessiva fatta valere dagli interessati sia nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sia presso il soppresso INPDAI, escludendo ai predetti fini eventuali periodi temporalmente sovrapposti.
La quota di pensione derivante dalla contribuzione accreditata nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti è da calcolare secondo le norme dell’assicurazione generale obbligatoria ed è posta a carico del Fondo stesso.
4 -
Utilizzazione dei periodi di contribuzione accreditati presso le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi
4.1- Pensioni con decorrenza anteriore o pari al 1° gennaio 2003
I titolari di pensioni liquidate o da liquidare dall'INPDAI con decorrenza anteriore o pari al 1° gennaio 2003, poste a carico dell'assicurazione generale obbligatoria con evidenza contabile separata dal 1° gennaio 2003, che possono far valere presso una gestione previdenziale dei lavoratori autonomi periodi di contribuzione anteriori alla decorrenza della pensione, non utilizzati, possono utilizzare tali periodi per la liquidazione di una pensione autonoma o supplementare con le modalità previste nella gestione previdenziale dei lavoratori autonomi.
4.2 - Pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 2003
I periodi di contribuzione non coincidenti con quelli esistenti presso l’INPDAI, accreditati nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi che non siano stati ricongiunti a norma dell'articolo 2 della legge 29/79, possono essere utilizzati per la liquidazione di un'unica pensione, il cui diritto deve essere accertato secondo la disciplina prevista per le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, escludendo ai predetti fini periodi temporali sovrapposti.
L'importo della pensione è determinato dalla somma delle quote calcolate in base alla contribuzione versata nelle diverse gestioni seguendo i criteri definiti dall’articolo 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
La quota relativa alle anzianità contributive acquisite presso il soppresso INPDAI sarà determinata a norma del comma 3, articolo 42 della legge n. 289/2002.
Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui all'unico trattamento pensionistico sono a carico delle rispettive gestioni assicurative.
5 -
Utilizzazione dei periodi di contribuzione accreditati successivamente alla decorrenza della pensione liquidata dall'INPDAI
I periodi di contribuzione successivi alla decorrenza della pensione a suo tempo liquidata dall'INPDAI, accreditati presso lo stesso INPDAI o nelle gestioni dei lavoratori autonomi o nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti possono essere utilizzati per la liquidazione di supplementi di pensione con la periodicità prevista dall’articolo 7 della legge n. 155/1981. Anche ai fini della determinazione dell'importo del supplemento si applica il principio del pro-rata come enunciato dal comma 3, articolo 42 della legge n. 289/2002.
6 – Pensioni supplementari per contribuzione da dirigente di azienda industriale
I titolari di trattamento pensionistico a carico di forme previdenziali obbligatorie per i lavoratori dipendenti sostitutive o esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria diverse dall'INPDAI, che, successivamente al conseguimento del diritto alla pensione abbiano versato contributi all'INPDAI fino al 31 dicembre 2002, e, a seguito della soppressione del suddetto Istituto, siano iscritti, con separata evidenza contabile, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2003, hanno diritto ad una pensione supplementare ex articolo 5, legge n. 1338/1962 allorché tale contribuzione versata non dia diritto ad una pensione autonoma da liquidare presso il predetto Fondo. Anche tale pensione sarà calcolata con il criterio del pro-rata.
7 -
Pensioni da liquidare con decorrenza dal 1° gennaio 2003 in regime internazionale e con contribuzione nei Fondi speciali di previdenza
Per tali situazioni si fa riserva di fornire successive istruzioni.
8 - Modalità di calcolo
I trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti aventi decorrenza fino al 1° gennaio 2003 sono erogati dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria con evidenza contabile separata, secondo i principi ed i criteri di calcolo in essere presso il soppresso INPDAI.
Per le pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 2003 al fine di stabilire il sistema di calcolo da applicare – retributivo, misto o contributivo – a norma della legge 8 agosto 1995, n 335, occorre far riferimento all’anzianità contributiva complessivamente maturata fino al 31 dicembre 1995 (maggiore o minore di 18 anni, oppure uguale a zero) sia nel soppresso INPDAI che nell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS.
La pensione con sistema retributivo è calcolata, nel rispetto del principio del pro - rata di cui al comma 3 dell’articolo 42, secondo i criteri di seguito illustrati.
La pensione con sistema misto è calcolata per la parte relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1995 con i criteri dettati per il sistema retributivo; per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1996 si applicano i criteri di calcolo della pensione contributiva, a nulla rilevando se maturati nel Fondo pensioni dell’INPS o nel soppresso INPDAI.
8.1 - Pensioni retributive
Per le pensioni retributive con decorrenza successiva al 1° gennaio 2003 il metodo di calcolo tiene conto dei seguenti elementi:
La retribuzione media pensionabile è calcolata sugli ultimi 5 o 10 anni di copertura contributiva, indipendentemente dalla gestione assicurativa di appartenenza (INPDAI o INPS). Per le retribuzioni che concorrono alla determinazione della quota di pensione relativa alle anzianità contributive dei periodi INPDAI anteriori al 1° gennaio 2003, si applica il massimale annuo stabilito dall’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, indicizzato per gli anni successivi al 2002.
L’anzianità contributiva riferita ai periodi INPDAI è verificata in base alle regole vigenti in tale Fondo, mentre per i periodi dal 1° gennaio 2003 segue la disciplina vigente per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. A tal fine si tiene conto sia della posizione assicurativa acquisita presso l’INPDAI anche per effetto del trasferimento ex art. 5 legge 44/73 o per articolo 2 della legge n. 29/79 che di quella maturata presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione si applicano seguendo il criterio del riferimento temporale dei vari periodi contributivi.
Di seguito si specificano le modalità di determinazione dell’importo della pensione, tenendo conto del principio del pro – rata.
8.1.1 -
Pensioni con anzianità contributiva trasferita all’INPDAI ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 44/73
L’importo della pensione è costituito dalla somma delle seguenti quote:
quota corrispondente all’anzianità contributiva acquisita presso il soppresso INPDAI fino al 31 dicembre 2002, comprensiva della posizione trasferita dall’INPS, determinata secondo i criteri vigenti presso l’INPDAI:
per l’anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1992, la retribuzione media pensionabile è calcolata sugli ultimi 5 anni di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, con il limite del massimale stabilito dal comma 7, articolo 3 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, indicizzato per gli anni successivi al 2002. La retribuzione media pensionabile così determinata si utilizza per determinare la quota di pensione corrispondente all’anzianità contributiva esistente al 31 dicembre 1992. Le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione sono quelle utilizzate dall’INPDAI prima della soppressione;
per l’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2002, la retribuzione media pensionabile è calcolata sugli ultimi 10 anni di contribuzione precedenti la decorrenza della pensione, determinata secondo i criteri sopra indicati. La retribuzione media pensionabile così determinata si utilizza per determinare la quota di pensione corrispondente all’anzianità contributiva esistente dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2002. Le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione sono quelle del soppresso INPDAI;
per le anzianità contributive trasferite da altre gestioni, la retribuzione media è calcolata sugli ultimi 5 o 10 anni di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione INPDAI, secondo le aliquote di rendimento e le fasce vigenti presso le gestioni di provenienza.
quota corrispondente alla anzianità contributiva acquisita presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2003 fino alla data di decorrenza della pensione. In questa quota la retribuzione media pensionabile è calcolata sugli ultimi 10 anni di contribuzione precedenti la decorrenza della pensione, indifferentemente se assicurati presso l’INPDAI o presso l’INPS, tenendo conto delle retribuzioni assoggettate a contribuzione. L’anzianità contributiva è quella acquisita presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2003 in poi, così come le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione sono quelle vigenti nel Fondo stesso.
8.1.2 -
Pensioni con anzianità contributiva non trasferita all’INPDAI
8.1.2.1 -
Contribuzione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS
L’importo della pensione è determinato dalla somma delle seguenti quote:
quota corrispondente all’anzianità contributiva acquisita presso il soppresso INPDAI al 31 dicembre 2002, determinata secondo i criteri vigenti presso la stessa assicurazione, con le modalità di cui al punto 8.1.1;
quota corrispondente all’anzianità contributiva maturata presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti fino al 31 dicembre 2002, determinata con le modalità di seguito descritte:
per l’anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1992, la retribuzione media pensionabile è calcolata sulle retribuzioni degli ultimi 5 anni di contribuzione precedenti la decorrenza della pensione, indifferentemente se assicurati presso l’INPDAI o presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS. Il limite del massimale annuo non si applica per le retribuzioni successive al 31 dicembre 2002 e per quelle precedenti relative a periodi con contribuzione INPS. La retribuzione media pensionabile si applica all’anzianità contributiva registrata presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti al 31 dicembre 1992. Le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione sono quelle vigenti nel Fondo stesso;
per l’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2002 la retribuzione media pensionabile è calcolata sugli ultimi 10 anni di contribuzione precedenti la decorrenza della pensione, indifferentemente se assicurati presso l’INPDAI o presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS. Il limite del massimale annuo non si applica alle anzianità contributive relative a periodi con contribuzione INPS. Le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione sono quelle vigenti nel Fondo stesso.
quota corrispondente alla anzianità contributiva acquisita presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2003 fino alla data di decorrenza della pensione. In questa quota la retribuzione media pensionabile è calcolata sugli ultimi 10 anni di contribuzione precedenti la decorrenza della pensione, indifferentemente se assicurati presso l’INPDAI o presso l’INPS, tenuto conto delle retribuzioni assoggettate a contribuzione. L’anzianità contributiva è quella acquisita presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2003 in poi, così come le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione sono quelle vigenti nel Fondo stesso.
8.1.2.2 -
Contribuzione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi dell’INPS
L’importo della pensione è determinato, oltre che dalla somma delle quote determinate con le modalità di cui al punto 8.1.2.1, dalla somma delle quote derivanti dalla contribuzione versata nelle gestioni dei lavoratori autonomi.
8.2 - Pensioni contributive
La pensione contributiva è calcolata determinando un unico montante.
9 – Procedure di liquidazione delle pensioni
In attesa dell’aggiornamento delle procedure di liquidazione delle pensioni per la gestione delle pensioni in argomento restano confermate le istruzioni impartite con la circolare n. 44 del 26 febbraio 2003. La liquidazione delle pensioni continua a essere pertanto effettuata da parte della struttura ex INPDAI.
Le Sedi devono provvedere alla trasmissione all’INPDAI delle domande pervenute entro il giorno successivo a quello della presentazione.
10 - Contribuzione individuale
10.1 - Trasferimenti di contribuzione
Con la circolare n. 44 del 26 febbraio 2003 sono state definite le modalità di trattazione delle domande presentate fino al 31 dicembre 2002 per il trasferimento dei contributi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 44/73, per la ricongiunzione a titolo oneroso in applicazione dell'articolo 2 della legge n. 29/79, per la ricostituzione della posizione assicurativa in applicazione dell'articolo 22 del DPR n. 58/76.
Come precisato con la citata circolare, ferma restando la definizione di tali domande con i criteri vigenti entro il 31 dicembre 2002, nessun trasferimento di contribuzione deve avvenire dall'INPS all'INPDAI (ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 44/73 e dell'articolo 2 della legge n. 29/79) e dall'INPDAI all'INPS (ai sensi dell'articolo 22 del DPR n. 58/76).
A seguito della soppressione dell’INPDAI la facoltà di cui all’articolo 5 è da ritenere superata.
10. 2 - Riscatto di laurea
Per le domande il riscatto di laurea presentate dopo il 31 dicembre 2002, ferma restando la collocazione temporale dei periodi, si applicano i criteri di calcolo descritti al punto 3.2, considerando i periodi da riscattare come periodi acquisiti nell’evidenza contabile separata del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
10.3 - Servizio militare
Per la contribuzione figurativa relativa al servizio militare, si applica la disciplina in vigore presso il soppresso INPDAI per le domande di accredito presentate fino al 31 dicembre 2002 e quella in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, evidenza contabile separata, per le domande di accredito presentate a partire dal 1° gennaio 2003. Resta ferma la collocazione temporale di tali periodi.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
PRAUSCELLO
Allegato 1
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
STRUTTURA DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI
DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI
E TELECOMUNICAZIONI
AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI PROVINCIALI e SUBPROVINCIALI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE
Oggetto:
Pagamento delle pensioni ex INPDAI
Con circolare n. 44 del 26 febbraio 2003 sono state fornite le prime istruzioni operative in merito all’assunzione in carico delle pensioni in essere, alla gestione delle domande di pensione e ai trasferimenti, ricongiunzioni e ricostituzioni di posizioni assicurative del soppresso Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI).
I pagamenti delle rate da gennaio a maggio 2003 sono stati effettuati con le modalità in uso presso l’ex INPDAI: invio mensile di un flusso di pagamenti esecutivi alla Banca di Roma (Tesoriere dell’INPDAI), che provvedeva a disporre i bonifici con le modalità richieste dai pensionati.
A partire dalla rata di giugno 2003, come indicato al punto 1 della citata circolare n. 44, sono stati inseriti sul data base delle pensioni i dati utili per effettuare il pagamento delle pensioni in argomento.
Il caricamento dei dati sull’archivio delle pensioni è stato effettuato sulla base di un flusso di informazioni fornite dall’ex INPDAI e descritte di seguito.
Fino a dicembre 2003 la struttura ex INPDAI predisporrà gli importi dei pagamenti mensili per i quali fornirà un flusso mensile al fine di aggiornare il data base delle pensioni e predisporre i pagamenti con la generalità delle pensioni INPS.
Prima dell’inizio delle operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento per l’anno 2004 verrà effettuato il caricamento di tutti i dati per la gestione delle pensioni ex INPDAI.
1 – Flusso di dati fornito da INPDAI
Per l’aggiornamento degli archivi INPS, l’INPDAI ha fornito le seguenti informazioni:
- dati anagrafici, codice fiscale e indirizzo del titolare della pensione;
- dati anagrafici, codice fiscale e indirizzo del delegato o del tutore;
- tipologia della pensione;
- importi mensili;
- modalità di pagamento;
- importo del pagamento da disporre per il mese di giugno 2003 e relativi componenti.
L’INPDAI ha fornito anche i dati necessari per il pagamento delle quote disgiunte per i contitolari di pensioni di reversibilità, per i beneficiari di assegno divorzile, di assegno alimentare all’ex coniuge e ai figli e per i pignoramenti.
2- Inserimento delle nuove posizioni sul data base delle pensioni
Come indicato al punto 2 della circolare n. 44 del 26 febbraio 2003, le pensioni ex INPDAI sono contraddistinte dalle categorie indicate nella seguente tabella:
Tipo pensione
Categoria alfabetica
Categoria numerica
pensione vecchiaia o di anzianità
VDAI
082
pensione inabilità o assegno di invalidità
IDAI
083
pensione ai superstiti
SDAI
084
In fase di caricamento le pensioni sono state attribuite alla Sede di competenza, sulla base della residenza del soggetto segnalata da INPDAI.
Le pensioni dei residenti all’estero sono state attribuite alla Sede presso la quale è in gestione una pensione INPS; in assenza di altre pensioni INPS, alla Sede nel cui ambito territoriale si colloca il comune di nascita del pensionato; se il pensionato è nato all’estero, alla Sede provinciale di Roma.
Il numero di certificato è uguale alle prime sei cifre del trattamento ex INPDAI.
I dati forniti da INPDAI hanno consentito il caricamento di pensioni nelle seguenti aree del data base delle pensioni:
Area
Dati
GP1
decorrenza della pensione, indirizzo, dati del delegato e/o del tutore e localizzazione del pagamento;
GP2
dati delle pensioni abbinate;
GP3
dati anagrafici del soggetto;
GP5
importo mensile da giugno 2003;
GP8
dati relativi al pagamento della rata di giugno 2003.
2.1 – Localizzazione del pagamento
L’INPDAI ha fornito le coordinate per il pagamento della rata mensile: codice ABI, codice CAB, numero di conto corrente, modalità di pagamento (assegno circolare non trasferibile a domicilio, accredito in conto corrente, accredito su libretto a risparmio, riscossione allo sportello).
Le pensioni in pagamento con assegno circolare a domicilio del pensionato sono state localizzate presso la Banca di Roma ed è stato memorizzato il codice ABI 3002 e il codice CAB 7922222.
Anche le pensioni in pagamento all’estero sono state localizzate presso la Banca di Roma ed è stato memorizzato il codice ABI 3002 e il codice CAB 7911111. La Banca provvederà a disporre il pagamento con le modalità fin qui utilizzate.
2.2 – Dati per il pagamento della rata mensile
L’INPDAI, per il pagamento della rata di giugno 2003, ha fornito i seguenti dati:
- importo netto da pagare, registrato in GP8MD02E;
- ritenute erariali, registrate in GP8MD04E;
- importi dei conguagli a credito o a debito, registrati con codice in GP8MD52 e importo in GP8MD53E;
- importo dell’arrotondamento della rata di maggio 2003.
Per il momento è prevista la memorizzazione dei seguenti conguagli:
GP8MD52
codice
Descrizione
105
arrotondamento precedente
448
addizionale regionale
449
addizionale comunale
468
rimborso di addizionale comunale
473
rimborso di addizionale regionale
476
conguagli a credito del pensionato
477
conguagli a debito del pensionato
111
quota corrisposta ad altro contitolare
112
assegno alimentare per i figli
113
assegno divorzile all’ex coniuge superstite
127
assegno alimentare per il coniuge
158
trattenute per pignoramento
Tutti i dati trasmessi da INPDAI per il titolare della pensione sono memorizzati sul data base delle pensioni.
Per i mesi residui dell’anno 2003 l’importo netto da porre in pagamento è determinato dall’INPDAI. Con l’estrazione della rata mensile le procedure INPS provvedono ad arrotondare l’importo da pagare e ad abbinare le pensioni per il pagamento.
Per la rata di giugno 2003 non è stato operato alcun abbinamento; il pagamento abbinato con le altre pensioni del soggetto sarà effettuato a partire dai prossimi mesi.
2.2.1 - Dati per il pagamento delle quote disgiunte
Le quote disgiunte da corrispondere ai contitolari di pensioni di reversibilità, ai beneficiari di assegno divorzile, di assegno alimentare all’ex coniuge e ai figli, ai beneficiari di pignoramento sono memorizzate sull’ARCHIVIO CONGUAGLI.
Con l’estrazione della rata mensile di pensione, le quote disgiunte sono memorizzate sul data base delle pensioni con le modalità in uso per le quote disgiunte delle pensioni INPS, con nuovo GP8 con tipo documento al campo GP8MC01 da 51 a 59.
3 – Comunicazione ai pensionati
Ai pensionati INPDAI viene inviata a mezzo POSTEL la comunicazione riportata in allegato 1.
In occasione del pagamento della rata mensile è prevista la consueta comunicazione, inviata dall’Ente pagatore. I pensionati riceveranno inoltre dall’INPDAI la comunicazione con il dettaglio degli importi.
5 – AGENDA1
I pagamenti delle pensioni in argomento vengono memorizzati in AGENDA1 e sono consultabili con le consuete modalità.
6 – Archivio locale DS78
Le pensioni in argomento sono state rese disponibili per il caricamento sull’archivio locale DS78.
7 –
Tassazione cumulata in applicazione dell’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. Perequazione cumulata in applicazione dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
Per l’anno 2003, considerato che in attesa del caricamento definitivo la gestione delle pensioni rimane alla struttura ex INPDAI e l’INPS gestisce direttamente soltanto i pagamenti, la tassazione cumulata e la determinazione della perequazione cumulata saranno operate con riferimento alla prestazione memorizzata nel Casellario centrale dei pensionati con codice ente 9932 e non con riferimento alla pensione di categoria 082, 083 e 084.
8 –
Dati reddituali
Per l’anno 2003, le procedure faranno riferimento alle prestazioni memorizzate nel Casellario centrale dei pensionati con codice ente 9932, anche per l’individuazione dei dati reddituali (procedura QRED).
***
Si invitano le Sedi ad adottare tutte le iniziative che riterranno utili per fornire agli interessati le informazioni relative all’operazione.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Prauscello
Allegato 1
INPS
Sede di ………………… Data………………….....…………
Chiave pensione ………….………….
Titolare ………………………….…...
Codice fiscale ………………………..
Al/Alla Signor/Signora
XXXX/YYYY
Via xxxxxxxxxx
Città
Oggetto:
Nuove modalità di pagamento della sua pensione
Gentile Signore/a,
Come le è noto, l’articolo 42 della legge finanziaria 2003 prevede che, con effetto dal gennaio 2003, i titolari di pensioni presso il soppresso INPDAI siano iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.
Da gennaio a maggio 2003 ha riscosso la pensione con le modalità già in uso presso l’INPDAI.
A partire da giugno 2003 la pensione le sarà pagata con le modalità che adottiamo per la generalità dei nostri pensionati.
Il pagamento avviene ogni mese, con valuta del 1° giorno del mese al quale il pagamento si riferisce. Qualora il 1° giorno del mese sia festivo o sia un sabato, la valuta è posticipata al primo giorno utile. La pensione di giugno le sarà pagata con valuta 3 giugno.
I titolari di più pensioni riceveranno con un unico pagamento tutti i trattamenti.
La pensione può essere accreditata sul conto corrente bancario, sul libretto di risparmio, può essere pagata con assegno circolare o in contanti allo sportello. In tal caso dovrà presentare questa lettera unitamente ad un documento di identità. Se vuole, può richiedere in qualsiasi momento di trasferire la sua pensione presso un’altra Banca o presso un altro ufficio delle Poste Italiane Spa da lei prescelti. I moduli da utilizzare per il trasferimento della sua pensione sono reperibili presso le banche, gli uffici postali o le Sedi INPS.
Se riscuote la pensione in contanti può anche rilasciare delega ad una persona di sua fiducia.
All’inizio di ogni anno le verrà inviato, dall’INPS, un documento (Mod. OBISM) sul quale sono riportati gli importi della pensione aggiornata e le trattenute previste. Per i mesi nei quali si verificano variazioni (per pagamento di conguagli o per nuove trattenute) sarà inviata apposita comunicazione.
La informiamo inoltre che la gestione della sua pensione viene affidata alla nostra Sede territorialmente competente e più vicina alla sua residenza.
La Sede di riferimento per lei è:
Nome Sede
Indirizzo Sede
Il nuovo riferimento della sua pensione è
Categoria
Sede
Numero di certificato
Per ulteriori informazioni si potrà comunque rivolgere a un qualsiasi ufficio dell’INPS o chiamare InpsInforma al numero 16464.
Distinti saluti
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Prauscello
Circolare 195 del 18 dicembre 2003
OGGETTO:
Legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 47. Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all’amianto.
SOMMARIO:
Modifica della disciplina di cui al comma 8 dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257,riguardante benefici previdenziali previsti per i lavoratori che abbiano svolto attività con esposizione all’amianto.
Introduzione
Nel supplemento ordinario n. 181/L alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003, è stata pubblicata la legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante: “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”. Il provvedimento, entrato in vigore il 26 novembre 2003, reca, all’articolo 47 (allegato 1), disposizioni in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto.
Con messaggio n. 363 del 22 ottobre 2003 (allegato 2) sono state fornite le prime istruzioni riguardanti l’articolo 47 del citato decreto legge n. 269.
Nel confermare che per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del citato decreto, ivi comprese, quindi, quelle aventi decorrenza 1° ottobre 2003, si applica la disciplina di cui al comma 8 dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, modificata dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, si illustrano, di seguito, le modifiche apportate in sede di conversione del decreto n. 269.
La legge n. 326, di conversione del decreto legge n. 269, ha introdotto, all’articolo 47, tra l’altro, il comma 6 bis e il comma 6 quinquies.
Il comma 6 bis, in deroga alla nuova disciplina, fa salve le previgenti disposizioni, in materia di benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione all’amianto, per i lavoratori che si trovavano al 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto, in situazioni individuate dal comma stesso.
Il comma 6 quinquies reca norme riguardanti la sanatoria di indebiti pensionistici derivanti dal riconoscimento del beneficio in sede giudiziaria.
In attesa che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, vengano stabilite le modalità di attuazione dell’articolo 47 come previsto dal comma 6 del medesimo articolo 47, si fa seguito al messaggio n. 363 al fine di fornire le indicazioni per la liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore di soggetti ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente nonché per l’abbandono dell’azione di recupero degli indebiti pensionistici.
1- Soggetti ai quali continua ad applicarsi la previgente disciplina
Il comma 6 bis così dispone: “ Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.”
Pertanto l’esposizione ultradecennale all’amianto continua a dar luogo al riconoscimento del beneficio pensionistico consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente 1,5, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione sia ai fini della determinazione del relativo importo nei confronti dei seguenti soggetti:
a) lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano perfezionato i requisiti contributivi ed anagrafici previsti per il diritto al trattamento pensionistico anche in base al beneficio di cui al comma 8 dell’ articolo 13 della citata legge n. 257. Ai fini del perfezionamento di tali requisiti non rileva né la data di presentazione della domanda di pensione né la decorrenza da attribuire al trattamento pensionistico. Pertanto, per quanto riguarda le pensioni di anzianità, la data corrispondente alla c.d. “finestra di accesso” può risultare anche successiva al 2 ottobre 2003;
b) lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 fruivano dei trattamenti di mobilità;
c) lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.
Nel far riserva di successive istruzioni per le pensioni da liquidare in favore dei lavoratori di cui alla lettera c) per i quali sono in corso approfondimenti, le competenti Strutture, in presenza di ogni altra condizione di legge, potranno procedere alla liquidazione delle pensioni in favore dei lavoratori di cui alle lettere a) e b) in base alla previgente disciplina.
Ai fini della liquidazione delle predette pensioni le certificazioni rilasciate dall’INAIL sono da considerarsi utili a prescindere dalla data di rilascio delle stesse.
2- Abbandono dell’azione di recupero di indebito pensionistico
Il comma 6 quinquies dispone che “In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell’ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
La disposizione in questione prevede quindi l’abbandono dell’azione di recupero degli indebiti pensionistici derivanti da pensioni liquidate o ricostituite con attribuzione dei benefici previsti per il lavoro svolto con esposizione all’amianto, in applicazione di sentenze provvisoriamente esecutive favorevoli agli interessati, riformate nei gradi successivi di giudizio a favore dell’Istituto.
La sanatoria in questione non si applica ai recuperi già effettuati al 26 novembre 2003, data di entrata in vigore della legge n. 326.
Pertanto, le competenti Sedi provvederanno alle attività connesse all’abbandono del debito residuo, dandone comunicazione ai medesimi soggetti interessati.
3- Oneri
Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 6 bis sono posti a carico dello Stato secondo quanto previsto dal comma 6 quater dell’articolo 47 della legge 326.
4- Procedure
La procedura IVS74 è stata aggiornata e consente la liquidazione delle pensioni in argomento indicando, sul pannello MNLAN30, nel campo “COD. ATT.” il valore 03 e nel campo “PROF.IND.” il valore 326.
Per la determinazione degli oneri, sul pannello MNLPREO dovrà essere indicato, nel campo "CODICE LEGGE PREPENSIONAMENTO", il codice 20.05 e nel campo "N. SETT. BENEFICIO AMIANTO" il numero delle settimane di beneficio riconosciute.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
TOMASSINI
Allegato 1
Legge 24 novembre 2003, n. 326
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici.
Omissis…
Art. 47.
Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto
1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e' ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al punto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124.
4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall'INAIL.
5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui e' stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.
6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano gia' maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n.257, nonche' coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilita', ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.
6-ter. I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianita' contributiva, hanno facolta' di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano gia' usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6-quater. All'onere relativo all'applicazione dei commi 6-bis e 6-ter, valutato in 75 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
6-quinques. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalle legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si da' luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Omissis…
Allegato 2
DIREZIONE CENTRALE Messaggio N. 363 del 22/10/2003
DELLE PRESTAZIONI
AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE
Oggetto: Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269. Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto - Articolo 47.
Nel supplemento ordinario n. 157/L alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2003, è stato pubblicato il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", rettificato con Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.234 dell’8 ottobre 2003.
Il provvedimento, entrato in vigore il 2 ottobre 2003, reca all'articolo 47 nuove disposizioni in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.
Il comma 1, del citato articolo 47, dispone che "A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime".
Il comma 2 stabilisce che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Il comma 3, come rettificato con il predetto Comunicato, dispone che "Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono concessi esclusivamente ai lavoratori iscritti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’INAIL, che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124".
Il comma 4 stabilisce che "La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall'INAIL".
Il comma 5 dispone che "I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 3, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici".
Il comma 6, infine, prevede che "Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Il decreto in questione, come disposto dall'articolo 53, è entrato in vigore il 2 ottobre 2003, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Ciò posto, i lavoratori che intendano ottenere il beneficio pensionistico previsto dal citato articolo 47 devono presentare alle competenti Sedi dell'Istituto la certificazione INAIL recante data non anteriore a quella del 1° ottobre 2003.
I certificati INAIL rilasciati fino al 30 settembre 2003 sono da ritenersi utili per il riconoscimento dei benefici pensionistici previsti dalla previgente normativa per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto in argomento, ivi comprese quelle aventi decorrenza 1° ottobre 2003.
Si fa riserva di successive istruzioni.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Prauscello