Home Prestazioni a sostegno del reddito Riduzione della capacità lavorativa Indennità di malattia Norme Circolari Inps CI 2004 Circolare 10 del 22 gennaio 2004
-
A chi non spetta
-
A chi spetta
-
Assenza a visita di controllo
-
Certificato di iscrizione d'urgenza
-
Certificato medico
-
Contribuzione figurativa
-
Corresponsione dell’indennità di malattia in ipotesi di trasferimento del lavoratore in costanza di malattia in altro Paese UE
-
Importo
-
Indennità di malattia
-
Indennità e altre prestazioni
-
Irreperibilità a visita di controllo
-
Malattia durante il congedo parentale o congedo di maternità
-
Malattia durante le cure termali
-
Malattia durante le ferie
-
Malattia in paesi della UE o convenzionati
-
Malattia in paesi extra UE non convenzionati
-
Modalità di pagamento
-
Periodo indennizzabile
-
Permanenza prolungata di pazienti presso le Unità operative di Pronto Soccorso
-
Prescrizione
-
Prestazioni di malattia e di degenza ospedaliera ai lavoratori della Gestione separata
-
Reperibilità a visita medica
-
Requisiti per il diritto
-
Trasferimento all'estero per cure
-
Trasmissione telematica - Spedizione - Recapito del certificato medico
-
Variazione di domicilio durante la malattia
- Dettagli
- Visite: 31371
Circolare 10 del 22 gennaio 2004
Oggetto:
Rendita vitalizia ex art.13 L.1338/1962: chiarimenti.
SOMMARIO:
1. Premessa
2. Prova Documentale
3. Efficacia nel tempo della prova documentale
4. Prova testimoniale- durata del rapporto di lavoro
5. Figli Studenti
6. Figli minori “a carico”
7. Nucleo mezzadrile
1. Premessa
A seguito delle esperienze maturate nella prima fase di attuazione delle disposizioni fornite con le circolari n.32/2002 e 36/2003 ed in relazione ai numerosi quesiti pervenuti dalle Sedi, con particolare riferimento alla “prova documentale” dell’esistenza del rapporto di collaborazione nell’ambito di un nucleo diretto-coltivatore e alla prova testimoniale attestante “la durata” del rapporto stesso, si è reso necessario integrare con ulteriori chiarimenti l’attività istruttoria delle Sedi
con l’obiettivo di pervenire ad una chiara ed esaustiva definizione delle domande presentate dagli interessati, soprattutto nella fase di contenzioso amministrativo ex art. 47 Legge n. 88/1989.
Come più volte precisato, la prova documentale del rapporto di collaborazione , secondo quanto statuito anche da recenti sentenze della Corte di Cassazione (vedi 14 dicembre 2000 – 8 febbraio 2001 n. 1778/2001) ai fini dell’ammissibilità alla costituzione della rendita vitalizia, deve necessariamente fare riferimento ad una “data certa” risultante da documentazione, atti, ecc… che, come è noto, può essere attestata “ora per allora” esclusivamente da Pubbliche Amministrazioni e/o Enti gestori dell’attività agricola.
In tale ambito, sono pertanto da ritenere valide anche le dichiarazioni dei Sindaci (vedi punto 3 circ. n. 36/2003) che avvalorano il riscontro di atti e documenti depositati presso il Comune e quindi registrati e datati, come ad esempio quelli relativi alla trascrizione delle informazioni del censimento decennale della popolazione, laddove sono eventualmente evidenziate le annotazioni tipiche di una attività dichiarata all’epoca in fase di svolgimento : agricoltore, contadino, coltivatore, lavoratore della terra, ecc…
Ne consegue che le dichiarazioni rese “ per conoscenza personale” e similari non rientrano nella casistica della documentazione utile per dimostrare che, in un certo momento storico, esisteva un rapporto di collaborazione tra il soggetto richiedente la rendita vitalizia ed il titolare del nucleo.
3. Efficacia nel tempo della prova documentale
Con sentenza n.1778/01 la Cassazione (sez. civili) ha chiarito che la regola secondo cui la durata del rapporto di lavoro può essere provata con ogni mezzo – introdotta dalla Corte Costituzionale con sentenza n.568/ 1989 - non può essere estesa all’ipotesi in cui la” data del documento è certa ed è certa altresì, secondo il contenuto dello stesso documento, l’epoca di costituzione del rapporto”.
Pertanto la prova documentale può avvalorare l’esistenza del rapporto di lavoro esclusivamente dalla data di emissione della medesima e non può essere utilizzata per periodi precedenti. Anzi tale prova, per la circostanza, depone in senso opposto.
4. Prova testimoniale: durata del rapporto di lavoro
Con la citata sentenza n. 568/89 è stato acclarato che la durata del rapporto di lavoro può essere provata con una più ampia libertà di prova che non esclude il ricorso alle dichiarazioni testimoniali.
In conseguenza di quanto finora esposto circa l’efficacia della prova documentale, le dichiarazioni testimoniali rese ai sensi della legge 15/68 e successive modifiche ed integrazioni, potranno essere prese in considerazione soltanto per periodi successivi alla data del documento.
Nel precisare che possono essere rilasciate dichiarazioni testimoniali anche da persone in relazione di parentela, affinità o dipendenza, con la parte interessata a condizione che tale circostanza venga preliminarmente dichiarata, si rimanda a quanto esposto sull’argomento con circolare n.185/1991.
Come è noto con messaggio n. 55 del 23 ottobre 2002 (punto 4) è stata valutata l’iscrivibilità dei figli studenti nell’ambito di un nucleo diretto – coltivatore al verificarsi di tutti i requisiti richiesti dalla legge istitutiva e successive modificazioni ed integrazioni.
Al riguardo si osserva che in linea di principio la posizione dei figli studenti, che nella generalità dei casi sono registrati nel nucleo come “unità a carico” ai fini della assistenza per malattia, non costituisce a priori un impedimento alla richiesta di costituzione di rendita vitalizia ex art.13 legge 1338/1962. Ciò in quanto, se risulta accertata l’appartenenza al nucleo familiare, nonché il rapporto di collaborazione con il titolare, ovviamente documentati secondo le disposizioni contenute nelle circolari emanate in materia ed in conformità alle precisazioni fornite con la presente circolare, la domanda dell’interessato è suscettibile di accoglimento.
Ad integrazione delle direttive impartite al punto 2 della circolare n. 36/2003 si precisa che la posizione di figlio minore “a carico” risultante dai modelli CD4 non costituisce a priori una obiettiva motivazione di reiezione della domanda. A tale proposito la predetta motivazione prevista dalla procedura 3 Erre “Risulta l’iscrizione negli elenchi di categoria quale unità a carico e non quale unità attiva per il periodo…” non deve essere più utilizzata.
Nella fattispecie, infatti, qualora i riscontri istruttori dovessero risultare negativi, dovrà essere notificata all’interessato la motivazione del mancato accoglimento della domanda che, per la circostanza, è costituita dal fatto che non è stato dimostrato con documentazione certa l’effettivo svolgimento di un rapporto di collaborazione nell’ambito del nucleo.
Al punto 5 della citata circolare 36/2003 è stata preclusa la possibilità al collaboratore del nucleo mezzadrile di avvalersi dello strumento previsto dall’art.13 della legge 1338/1962 per sanare i periodi scoperti da contribuzione per intervenuta prescrizione.
A tal proposito si fa presente che è stato formulato all’Avvocatura Centrale un apposito quesito anche alla luce degli orientamenti emersi in seno al Comitato per la gestione dei contributi e delle prestazioni dei Coltivatori diretti, Coloni e mezzadrili cui all’art.47 della Legge 88/1989.
Pertanto si fa riserva di ulteriori chiarimenti.
IL DIRETTORE GENERALE
V. CRECCO