Home Prestazioni a sostegno del reddito Riduzione della capacità lavorativa Indennità di malattia Norme Messaggi ME 1985
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A chi non spetta
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A chi spetta
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Assenza a visita di controllo
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Certificato di iscrizione d'urgenza
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Certificato medico
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Contribuzione figurativa
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Corresponsione dell’indennità di malattia in ipotesi di trasferimento del lavoratore in costanza di malattia in altro Paese UE
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Importo
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Indennità di malattia
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Indennità e altre prestazioni
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Irreperibilità a visita di controllo
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Malattia durante il congedo parentale o congedo di maternità
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Malattia durante le cure termali
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Malattia durante le ferie
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Malattia in paesi della UE o convenzionati
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Malattia in paesi extra UE non convenzionati
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Modalità di pagamento
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Periodo indennizzabile
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Permanenza prolungata di pazienti presso le Unità operative di Pronto Soccorso
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Prescrizione
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Prestazioni di malattia e di degenza ospedaliera ai lavoratori della Gestione separata
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Reperibilità a visita medica
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Requisiti per il diritto
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Trasferimento all'estero per cure
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Trasmissione telematica - Spedizione - Recapito del certificato medico
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Variazione di domicilio durante la malattia
Messaggio 14096 del 22 aprile 1985
Oggetto:
Valutazione dei redditi esteri ai fini della erogazione di determinate prestazioni.
Con riferimento ad alcuni quesiti formulati dalle Sedi, si precisa che, in analogia al criterio adottato in materia di trattamenti familiari sulla base di un parere reso dal Ministero del Lavoro, laddove non trovi applicazione l'articolo 9bis della legge n. 638/83, tra i redditi assoggettabili all'I.R.P.E.F. che l'assicurato è tenuto a dichiarare ai fini della percezione di determinate prestazioni, vanno compresi anche i redditi conseguiti all'estero nonché quelli derivanti da lavoro prestato presso organismi internazionali, anche se non assoggettati alla legislazione fiscale italiana. Restano escluse le pensioni estere aventi natura meramene risarcitoria.
IL DIRETTORE GENERALE FASSARI