Home Prestazioni a sostegno del reddito Riduzione della capacità lavorativa Indennità di malattia Norme Messaggi ME 1986
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A chi non spetta
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A chi spetta
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Assenza a visita di controllo
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Certificato di iscrizione d'urgenza
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Certificato medico
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Contribuzione figurativa
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Corresponsione dell’indennità di malattia in ipotesi di trasferimento del lavoratore in costanza di malattia in altro Paese UE
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Importo
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Indennità di malattia
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Indennità e altre prestazioni
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Irreperibilità a visita di controllo
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Malattia durante il congedo parentale o congedo di maternità
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Malattia durante le cure termali
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Malattia durante le ferie
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Malattia in paesi della UE o convenzionati
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Malattia in paesi extra UE non convenzionati
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Modalità di pagamento
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Periodo indennizzabile
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Permanenza prolungata di pazienti presso le Unità operative di Pronto Soccorso
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Prescrizione
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Prestazioni di malattia e di degenza ospedaliera ai lavoratori della Gestione separata
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Reperibilità a visita medica
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Requisiti per il diritto
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Trasferimento all'estero per cure
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Trasmissione telematica - Spedizione - Recapito del certificato medico
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Variazione di domicilio durante la malattia
Messaggio 4904 del 14 ottobre 1986
Oggetto:
Termine per la presentazione della domanda di indennità per morte.
Si porta a conoscenza delle dipendenze periferiche che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 5213 del 4 novembre 1985, ha affermato che il termine per la presentazione della domanda intesa a conseguire la indennità spettante in caso di decesso di assicurato senza diritto a pensione da parte dei superstiti è tuttora, stabilito, a pena di decadenza, dall'ari. 129 2° comma, del R.D.L'. 4 ottobre 1935, n. 1827, in un anno dalla data della morte dell'assicurato medesimo.
Devono intendersi, pertanto modificate le istruzioni di cui alla ciré. n. 67404 OBG. del 28 giugno 1943, le quali, al fine di dare applicazione alla normativa da emanare ai sensi dell'ari. 42 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 — peraltro mai entrata in vigore—autorizzavano le Sedi provinciali ad esaminare le domande di indennità presentate entro il termine di cinque anni dalla data del decesso dell'assicurato.
IL DIRETTORE GENERALE
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