Home Prestazioni a sostegno del reddito Riduzione della capacità lavorativa Indennità di malattia Norme Messaggi ME 2001 Messaggio 569 del 27 giugno 2001
-
A chi non spetta
-
A chi spetta
-
Assenza a visita di controllo
-
Certificato di iscrizione d'urgenza
-
Certificato medico
-
Contribuzione figurativa
-
Corresponsione dell’indennità di malattia in ipotesi di trasferimento del lavoratore in costanza di malattia in altro Paese UE
-
Importo
-
Indennità di malattia
-
Indennità e altre prestazioni
-
Irreperibilità a visita di controllo
-
Malattia durante il congedo parentale o congedo di maternità
-
Malattia durante le cure termali
-
Malattia durante le ferie
-
Malattia in paesi della UE o convenzionati
-
Malattia in paesi extra UE non convenzionati
-
Modalità di pagamento
-
Periodo indennizzabile
-
Permanenza prolungata di pazienti presso le Unità operative di Pronto Soccorso
-
Prescrizione
-
Prestazioni di malattia e di degenza ospedaliera ai lavoratori della Gestione separata
-
Reperibilità a visita medica
-
Requisiti per il diritto
-
Trasferimento all'estero per cure
-
Trasmissione telematica - Spedizione - Recapito del certificato medico
-
Variazione di domicilio durante la malattia
- Dettagli
- Visite: 25147
Messaggio 569 del 27 giugno 2001
Oggetto: Ulteriori periodi di congedo parentale in caso di parto gemellare o plurigemellare.
Il D. Lgs. N. 151 del 26.3.2001 contenente il T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità (inviato a codeste Sedi, per una immediata conoscenza con il Msg. n. 485 del 1.6.2001), stabilisce, all’art. 32, che ciascun genitore ha diritto al congedo parentale per ogni bambino, nei suoi primi otto anni di vita.
Di conseguenza, in caso di parto gemellare o plurigemellare ciascun genitore ha diritto a fruire per ogni nato del numero di mesi di congedo parentale previsti dallo stesso art. 32 (in sintesi, per ciascun figlio, fino a 6 mesi per la madre, fino a 7 mesi per il padre, nel limite complessivo di 10 o 11 mesi fra entrambi i genitori).
Le modalità di fruizione dei periodi ed i criteri relativi al trattamento economico restano, quindi, quelli stabiliti in applicazione della legge 53/2000 e riportati nella circ. 109 del 6.6.2000.
Il genitore che intenda avvalersi di ulteriori periodi di congedo parentale per la presenza di due o più figli gemelli dovrà presentare separate domande sul nuovo Mod. AST. FAC. (v. circ. n. 103 del 11.5.2001), predisposto per l’acquisizione delle informazioni necessarie al completo esame delle domande.
Con l’occasione si precisa che per il parto plurimo non è previsto, invece, il diritto ad ulteriori periodi di congedo di maternità (astensione obbligatoria).
IL DIRETTORE CENTRALE
ZICCHEDDU