Eureka Previdenza

Circolare 116 del 9 settembre 2011

OGGETTO:     

Articolo 1 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184, come modificato da articolo 1, comma 76, lett. b) della legge 24 dicembre 2007, n. 247 “Cumulo dei periodi assicurativi”. Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n.335, in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi.
SOMMARIO:     

Per i lavoratori,  la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,  l’art. 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, prevede la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, restando a carico delle singole gestioni l’erogazione in proquota della succitata prestazione.

 
PREMESSA

Il d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184 (G.U.- serie generale - n. 148 del 27 giugno 1997 – allegato 1), in attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, contiene disposizioni in materia di ricongiunzione di periodi assicurativi, di riscatto e di prosecuzione volontaria.

In particolare, in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, l’articolo 1 del predetto decreto, rubricato “cumulo di periodi assicurativi”, innovando la legislazione vigente,ha previsto, al primo comma, che per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il sistema contributivo iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995 n. 335, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità”.

Il citato articolo 1 è stato successivamente modificato dall’articolo 1, comma 76, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, (pubblicata sulla G.U. n. 301 del 29 dicembre 2007) che ha soppresso, al primo comma, le parole “che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale”.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, possono avvalersi della facoltà prevista dalla disposizione in oggetto anche i lavoratori che, in una delle gestioni presso le quali hanno effettuato versamenti contributivi, hanno maturato il diritto ad un trattamento pensionistico autonomo.

Nessuna modifica è stata, invece, apportata ai commi successivi dell’articolo 1 del d.lgs. n. 184 del 1997.

Il secondo comma del predetto articolo 1 dispone che “il cumulo di cui al comma 1 opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché deceduti prima del compimento dell'età pensionabile”.

Il successivo comma 3 dispone che “Agli aventi titolo al cumulo spettano le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle rispettive gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia per le gestioni medesime. Le quote di pensione sono poste a carico ed erogate da ciascuna gestione”.

Al quarto comma è stabilito che “Gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione del presente articolo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione da parte dell'assicurato e, in caso di decesso di quest'ultimo, dal mese successivo a tale evento”.

A tale proposito, si precisa che la pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell’assicurato.

All’ultimo comma, che peraltro esula dalle competenze dell’Istituto, è precisato, infine, che “Rientra nei poteri degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore di liberi professionisti, conferiti dall'articolo 3, comma 12, della legge8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento del computo dei periodi contributivi non coincidenti posseduti dal professionista presso altre forme di previdenza obbligatoria, al solo fine del conseguimento dei requisiti contributivi previsti dall'ordinamento giuridico di appartenenza per il diritto a pensione e non per la misura di quest'ultima”.

Con la presente circolare, che tiene conto del parere espresso in materia dal Ministero del Lavoro con nota del 13 aprile 2010, prot. 04/UL/0003472/P, si illustrano i criteri applicativi delle  richiamate disposizioni normative.

1. Campo di applicazione

1.1 Destinatari (articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 184 del 1997)

L’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, come modificato dall’articolo 1, comma 76, della legge n. 247 del 2007, individua coloro che possono avvalersi della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi.

Si tratta dei lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo iscritti a due o più gestioni previdenziali dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti e delle forme sostitutive edesclusive della stessa, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995; nonché dei lavoratori di cui all’art.1, comma 23, della medesima legge, che abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche  Sociali, in merito all’ambito di applicazione del cumulo in argomento, con nota  di cui sopra è cenno, ha precisato che “Ai fini del riconoscimento, da parte dell’Inps del cumulo dei periodi assicurativi, tra i soggetti destinatari vanno inseriti anche gli iscritti alle casse previdenziali  di cui al d.lgs. n. 103 del 1996 e, con riferimento ai restanti regimi previdenziali dei liberi professionisti, solo quei soggetti la cui cassa di appartenenza abbia adottato il sistema contributivo definito dalla legge n. 335 del 1995”.

Tenuto conto di quanto sopra illustrato, devono intendersi quali destinatari della norma in esame i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti e delle forme sostitutive edesclusive della stessa, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 nonché ai regimi dei liberi professionistici disciplinati dal d.lgs. n. 103 del 1996 ed  alle casse disciplinate dal  d.lgs. n. 509 del 1994 , qualora queste ultime abbiano optato, ai sensi del comma 12 dell’articolo 3 della legge n. 335 del 1995, per l’adozione del sistema contributivo.

Nella considerazione che l’articolo 1 del decreto effettua un richiamo ai soli lavoratori di cui all’articolo 1, comma 19, della legge n. 335 del 1995, cioè ai lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il sistema contributivo, non possono avvalersi della facoltà in esame i lavoratori cui si applicano i cosiddetti sistemi di calcolo retributivo o misto.

Tuttavia, in analogia con quanto esplicitato al secondo capoverso del punto 1.1 della presente circolare, sono parimenti inclusi nell’ambito di applicazione della disposizione in parola gli assicurati che hanno optato per il sistema di calcolo contributivo ai sensi di tale norma.

Come detto in premessa, ai sensi della normativa in vigore fino al 31 dicembre 2007, la facoltà di cumulo in argomento non poteva essere esercitata dai lavoratori che avessero maturato il diritto ad un trattamento pensionistico autonomo in una delle gestioni nelle quali erano iscritti.

L’articolo 1, comma 76, della legge n. 247 del2007, adecorrere dal 1° gennaio2008, hasoppresso tale limite consentendo anche a coloro che hanno raggiunto il diritto a pensione in una delle gestioni in cui sono assicurati di avvalersi della facoltà in argomento.

Nell’ipotesi in cui i lavoratori che hanno raggiunto un autonomo diritto a pensione in una delle gestioni intendano beneficiare del cumulo, la decorrenza della pensione, conseguita utilizzando i contributi posseduti nelle diverse gestioni, non potrà essere anteriore al 1° febbraio 2008.

E’ invece preclusa la possibilità di avvalersi dell’istituto in questione a coloro che siano già titolari di un trattamento pensionistico erogato da una delle gestioni nell’ambito delle quali si chiede il cumulo.

1.2 Prestazioni pensionistiche (articolo 1, commi 1 e 2, d.lgs. n. 184 del 1997)

L’istituto del cumulo dei periodi assicurativi è consentito ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, così come definita dall’art.1, comma 19, della L.335/95, alla pensione di inabilità e alla pensione ai superstiti indiretta, mentre non è  utilizzabile per il conseguimento del diritto all’assegno ordinario di invalidità in quanto prestazione non prevista dal d.lgs. n. 184 del 1997.

Le prestazioni pensionistiche conseguite avvalendosi del cumulo dei periodi assicurativi di cui al primo comma costituiscono un'unica pensione alla quale si applicano tutti gli istituti di carattere generale previsti per i trattamenti liquidati col sistema di calcolo contributivo.

Al riguardo, si precisa che, a seguito dell’armonizzazione operata dalla legge n. 335 del 1995, i requisiti amministrativi richiesti per i trattamenti pensionistici conseguibili con il cumulo dei periodi assicurativi sono i medesimi in tutte le forme assicurative ricomprese nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, comma 1, del decreto n. 184 del 1997
2. Periodi di contribuzione cumulabili.

Il cumulo riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi. Non è, quindi, possibile il cumulo parziale sia per quanto riguarda le gestioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, comma 1, del decreto in esame, così come indicato dal Ministero del Lavoro, sia per quanto riguarda i periodi contributivi di una singola gestione.

Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione possono essere cumulati solo i periodi non coincidenti temporalmente.

Pertanto, l’ente competente all’istruttoria dovrà valutare una sola volta i periodi eventualmente coincidenti.

2.1. Periodi di contribuzione utili per la misura della pensione e per l’importo minimo necessario per il diritto a pensione

La misura del trattamento pensionistico deve essere calcolata utilizzando i periodi di contribuzione, anche coincidenti, versati in tutte le forme assicurative in cui è stato iscritto il lavoratore, escludendo, però, i contributi versati nelle casse professionali di cui al d.lgs. n. 509 del 1994 e al d.lgs. n. 103 del 1996.

Infatti, l’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 184 del 1997 recita: “Rientra nei poteri degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore di liberi professionisti, conferiti dall'articolo 3, comma 12, della legge8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento del computo dei periodi contributivi non coincidenti posseduti dal professionista presso altre forme di previdenza obbligatoria, al solo fine del conseguimento dei requisiti contributivi previsti dall'ordinamento giuridico di appartenenza per il diritto a pensione e non per la misura di quest'ultima”.

Il legislatore ha previsto che la concessione da parte delle Casse professionali di una pensione con il cumulo gratuito dei periodi contributivi versati presso forme assicurative gestite da Enti previdenziali pubblici, valutando ai fini della misura i contributi versati presso le Casse stesse, sia subordinata ad una loro deliberazione, nel rispetto del principio di autonomia riconosciuto dalla legge n. 335 del 1995.

Pertanto, i contributi versati presso le Casse professionali possono essere cumulati con quelli versati presso forme assicurative obbligatorie gestite da Enti previdenziali pubblici solo ai fini del diritto, ma non per la misura della prestazione.

Ne consegue che l’importo complessivo della pensione non può tenere conto dei contributi maturati presso le Casse professionali nemmeno ai fini del raggiungimento dell’importo minimo di pensione pari ad almeno 1,2 volte l’assegno sociale necessario, ai sensi del suddetto articolo 1, comma 20, per l’accesso alla pensione contributiva prima del compimento del 65° anno di età.

3. Esercizio del diritto. Individuazione Ente istruttore e modalità di liquidazione dei trattamenti pensionistici (articolo 1, comma 3, del d.lgs. n.184 del 1997)

Qualora il soggetto al momento della domanda di pensione di vecchiaia, del verificarsi dell’evento inabilitante ovvero del decesso sia iscritto presso una delle Casse di cui ai decreti n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, dovrà presentare la domanda all’ultimo Ente in cui è stato precedentemente iscritto. Sarà quest’ultimo Ente ad attivare la procedura istruttoria per la determinazione del diritto a pensione, richiedendo anche notizie sull’anzianità contributiva che il lavoratore ha maturato presso le Casse professionali.

Se, al momento della domanda di prestazione con il cumulo dei periodi assicurativi, il lavoratore dovesse risultare iscritto contemporaneamente a più gestioni gli è data la facoltà di scegliere la gestione presso cui presentare la domanda.

Qualora l’Inps risulti l’Ente di ultima iscrizione o quello cui l’interessato ha scelto di presentare la domanda, sarà a carico dell’Istituto l’avvio del procedimento ed il compimento dell’istruttoria per il riconoscimento della prestazione richiesta.

Al fine di consentire la predetta istruttoria, l’assicurato o il suo superstite  dovranno indicare, nella domanda, le altre gestioni previdenziali e Casse in cui sono accreditati i contributi da cumulare.

La Struttura territoriale Inps richiederà agli Enti ed alle Casse interessati dal cumulo di comunicare le informazioni necessarie per verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la prestazione pensionistica richiesta.

Al termine dell’accertamento dovrà essere data comunicazione agli altri Enti interessati affinché procedano, secondo quanto stabilito al comma 3 dell’articolo in esame, al pagamento delle quote di pensione di propria competenza.

4.  Pensione di vecchiaia (articolo 1, comma 19, della legge n. 335 del 1995)

Nel caso in cui l’assicurato eserciti la facoltà di cumulo per il conseguimento della pensione di vecchiaia,la Strutturaterritoriale Inps, ove risulti ente istruttore, dovrà verificare che il lavoratore, al momento della domanda,  abbia perfezionato i requisiti di cui all’articolo 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995, come modificato dalla legge 23 agosto 2004, n. 243 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Pertanto, il lavoratore potrà accedere alla pensione di vecchiaia:

    al compimento di 60 anni di età, se donna, e 65, se uomo, e purché abbia maturato, cumulando i periodi di contribuzione non coincidenti posseduti nelle diverse gestioni, comprese le Casse se presenti, almeno cinque anni di contribuzione effettiva, con esclusione, cioè, di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

    Relativamente alle lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria il comma 12-sexies dell’articolo 12 del decreto legge  31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n.122, hadisposto la sostituzione del 1° comma dell’articolo 22-ter del D.L. 78/2009 convertito in legge n. 102 del 2009, prevedendo a decorrere dal 2012 per le lavoratrici in argomento l’elevazione a 65 anni del requisito anagrafico già elevato a 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2010 per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

oppure

    a prescindere dal requisito anagrafico, con un’anzianità contributiva maturata complessivamente nelle varie gestioni, comprese le Casse, se presenti, pari o superiore a 40 anni. Si ricorda che, ai fini del computo della predetta anzianità, non concorrono i contributi versati a titolo di prosecuzione volontaria mentre  la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5 (articolo 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995). Per le pensioni con decorrenza non anteriore al 1°gennaio 2008, è utile anche l’anzianità derivante dal riscatto dei periodi di studio.

    Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 l’accesso alla pensione di vecchiaia  è concessa, in alternativa alle sopra citate ipotesi, anche al raggiungimento di un’anzianità contributiva complessiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 58 anni di età, per i lavoratori dipendenti, e di 59 per quelli autonomi. Dal 1° luglio 2009 si applica il sistema delle “quote” introdotto dalla legge n. 247 del 2007 ed illustrato nella circolare n. 60 del 15 maggio 2008, al punto 2.

Anche per il raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva si utilizzano i criteri già illustrati per il computo dei 40 anni di contribuzione (vedi messaggio n. 29224 del 4 dicembre 2007).

Nei casi sopra descritti, qualora il lavoratore o la lavoratrice presenti domanda di pensione di vecchiaia prima del compimento dei 65 anni di età, l’ente istruttore dovrà verificare che, alla decorrenza del trattamento, l’importo della pensione di vecchiaia non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale (articolo 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995).

Al fine di accertare la sussistenza di tale condizione, la Strutturaterritoriale Inps competente  dovrà richiedere agli altri Enti interessati, l’ammontare della quota di pensione maturata presso di essi secondo le regole vigenti nel rispettivo ordinamento al momento della presentazione della domanda (art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 184 del 1997). La somma di tutti i prorata non dovrà risultare inferiore al limite sopra richiamato.

Nel caso in cui, tra le gestioni interessate dal cumulo vi sia anche una Cassa e, quest’ultima non abbia riconosciuto, con delibera, il predetto cumulo, l’assicurato avrà diritto alla pensione “cumulata” solo se il  relativo importo, senza la quota a carico della Cassa, non risulti inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale.

Resta fermo che per l’accesso alla pensione, l’assicurato – alla data di decorrenza del trattamento pensionistico - deve aver cessato l’attività di lavoro dipendente eventualmente svolta (circolare n. 65 del 6 marzo 1995, punto 3; circolare n. 97 del 5 aprile 1995, punto 2).

4.2. Pensione di inabilità.

Per la liquidazione della pensione di inabilità deve preliminarmente essere verificato il requisito sanitario da parte dell’Ente o dalla Cassa al quale il soggetto è iscritto al momento dell’evento inabilitante.

Una volta riconosciuto lo stato di inabilità, l’Ente istruttore deve verificare la sussistenza del requisito contributivo minimo richiesto per il diritto al trattamento in esame.

Il diritto alla pensione di inabilità si consegue in presenza  di almeno 5 anni di assicurazione e di contribuzione, di cui almeno 3 anni accreditati e/o dovuti nel quinquennio precedente la domanda.

Il lavoratore riconosciuto inabile ha diritto alla maggiorazione convenzionale che dovrà essere attribuita con le modalità previste dall’articolo 1, comma 15, della legge n. 335 del 1995;  la maggiorazione è determinata in relazione al periodo mancante al compimento del sessantesimo anno di età, indipendentemente dal sesso dell’interessato.

La maggiorazione convenzionale incrementerà le singole quote di pensione a carico degli Enti interessati in misura proporzionale alle anzianità contributive maturate dal lavoratore presso ciascuna di esse.

La maggiorazione in argomento va comunque riconosciuta entro l’anzianità contributiva massima di 2080 settimane (articolo 1, comma 15, della legge n. 335 del 1995), conseguentemente l’Ente istruttore deve tenere conto dei contributi complessivamente versati dal lavoratore presso tutte le gestioni previdenziali coinvolte nel cumulo.

I periodi contributivi maturati nelle diverse gestioni nelle quali l’assicurato è stato iscritto concorrono con quelli maturati nella gestione “accertatrice” alla determinazione dell’anzianità contributiva massima riconoscibile come maggiorazione convenzionale.

Nel sistema di calcolo contributivo, detta maggiorazione si determina aggiungendo al montante contributivo individuale effettivamente maturato dall’assicurato all’atto del pensionamento, un’ulteriore quota contributiva riferita al periodo di maggiorazione, determinato quest’ultimo secondo le modalità e le regole della medesima gestione (circolare n. 180 del 1996 paragrafo 3).

Nel calcolo della quota di maggiorazione convenzionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rilevano esclusivamente le retribuzioni esistenti in tale gestione.

La ripartizione dell’onere derivante dalla maggiorazione convenzionale tra le diverse gestioni, si effettua tenendo conto del rapporto tra l’anzianità contributiva utile per la misura della pensione posseduta dal lavoratore in ciascuna gestione e l’anzianità contributiva utile per la misura acquisita complessivamente dal lavoratore nelle diverse gestioni totalizzate.

Ove il lavoratore ottenga la pensione di inabilità prima del compimento dei 57 anni di età, per determinare la quota di pensione a carico delle forme assicurative gestite dall’Istituto dovrà essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i 57 anni.

4.3. Pensione indiretta ai superstiti (articolo 1, comma 2, d.lgs. n.184 del 1997).

Il cumulo dei periodi assicurativi può essere esercitato per la liquidazione della pensione ai superstiti di assicurato, ancorchè  il lavoratore sia deceduto prima del compimento dell’età pensionabile.

L’Ente istruttore deve, quindi, accertare se il richiedente o i richiedenti la pensione ai superstiti con il cumulo dei periodi assicurativi  rientrino tra i soggetti aventi titolo alla stessa e se, considerando tutti i periodi di contribuzione non coincidenti, compresi quelli posseduti nelle casse, se presenti, il de cuius abbia complessivamente maturato almeno:

- cinque anni di assicurazione e contribuzione di cui almeno tre anni nel quinquennio  precedente la data del decesso   

                                               ovvero

- quindici anni di  assicurazione e di contribuzione

Nel caso in cui il lavoratore sia deceduto prima del compimento dei 57 anni di età, per determinare la quota di pensione a carico di ciascuna delle forme assicurative presso cui il de cuius aveva una posizione assicurativa dovrà essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i 57 anni (circolare n. 180 del14 settembre 1996, par. 2.2).

Qualora il decesso del dante causa sia intervenuto anteriormente al 1° gennaio 2008, agli aventi diritto potrà essere riconosciuta la pensione ai superstiti con il cumulo dei periodi assicurativi, solo se il de cuius, al momento della morte, non risultava aver perfezionato un autonomo diritto a pensione in alcuna delle gestioni presso cui era stato iscritto.

 
5. Decorrenza dei trattamenti pensionistici conseguiti con il cumulo.

L’articolo 1, comma 4, del d.lgs. n. 184 del 1997 stabilisce che “gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 184 del 1997 decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione da parte dell'assicurato e, in caso di decesso di quest'ultimo, dal mese successivo a tale evento”.

Tale disposizione opera nei confronti di coloro che abbiano perfezionato i requisiti entro il 31 dicembre 2007.

Quanto sopra in relazione alle norme c.d. di “salvaguardia del diritto a pensione” contenute nella legge n. 243 del 2004 (articolo 1, comma 3).

Ciò posto, si richiama  l’articolo 1, comma 5, della legge n. 247 del 2007 che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2008, le finestre di accesso alla pensione di vecchiaia (v. in proposito circolare n. 60 del 2008).

Conseguentemente,  per le pensioni di vecchiaia aventi decorrenza 1° gennaio 2008, si dovrà tener conto della disciplina in materia di decorrenza introdotta dal menzionato articolo 1, comma 5, della legge n. 247.

In particolare dovranno essere applicate le finestre di accesso previste per i lavoratori dipendenti qualora i periodi di contribuzione cumulati siano tutti maturati in forme assicurative per i lavoratori dipendenti.

Nei rimanenti casi (quindi anche nelle fattispecie in cui siano interessate le Casse) dovranno essere applicate le “finestre di accesso” alla pensione di vecchiaia stabilite per i lavoratori autonomi.

Inoltre, come illustrato al punto 1.1. della presente circolare, la facoltà di cumulare i periodi contributivi ai sensi della disposizione in esame è stata estesa anche ai lavoratori che hanno maturato il requisito autonomo a pensione in una delle gestioni interessate al cumulo secondo quanto stabilito  dal citato articolo 1, comma 76, lettera b), della legge n. 247 del 2007.

Pertanto in tali fattispecie la pensione non può avere decorrenza anteriore al febbraio 2008 e conseguentemente nei confronti degli interessati si dovrà tener conto della disciplina in materia di decorrenza introdotta dal menzionato articolo 1, comma 5, della legge n. 247.

 
5.1 NOVITA’ INTRODOTTE  IN MATERIA PREVIDENZIALE DALLE LEGGI N. 122 DEL 2010 E N. 111  del 2011.
A) Legge n. 122/2010

Com’è noto l’articolo 12, commi 1 e  2,  del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, haprevisto nuove disposizioni in materia previdenziale, illustrate con circolari n. 126  del 2010 e n. 53 del 2011,

Di seguito, sommariamente, si riepilogano le disposizioni in materia di decorrenza per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

Relativamente alle pensioni  di vecchiaia aventi decorrenza 1° gennaio 2011, l’articolo 12, commi 1 e 2, della legge n. 122 del 30 luglio 2010, che ha convertito con modificazioni il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,  ha tra l’altro introdotto, dal 1° gennaio 2011, un’ulteriore nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia  rispetto alle disposizioni previste dalle leggi n. 243 del 2004 e n. 247 del 2007.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, i soggetti che maturano il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia secondo le disposizioni in esame potranno accedere alla pensione di vecchiaia:

    trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti richiesti nei confronti di coloro che liquidano le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
    trascorsi diciotto mesi  dalla data di maturazione dei requisiti richiesti nei confronti di coloro che liquidano le pensioni  a  carico delle gestioni per gli artigiani,  i  commercianti  e  i  coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 1,  comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

In particolare, dovranno essere applicate le finestre di accesso previste per i lavoratori dipendenti qualora i periodi di contribuzione cumulati siano tutti maturati in forme assicurative per i lavoratori dipendenti.

Nei rimanenti casi, quindi, anche nei casi in cui siano interessate le Casse, dovranno essere applicate le “finestre di accesso” alla pensione di vecchiaia stabilite per i lavoratori autonomi e parasubordinati.
B) Legge 15 luglio 2011, n. 111 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

Con  apposita circolare saranno forniti gli approfondimenti per quanto riguarda le novità introdotte dalla legge n. 111/2011.
6. Rivalutazione delle pensioni liquidate con il cumulo dei periodi assicurativi. Integrazione al trattamento minimo.

Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni conseguite con il cumulo dei periodi assicurativi sono liquidati con un meccanismo analogo a quello previsto per i trattamenti da totalizzazione di cui al d.lgs. n. 42 del 2006.

Infatti, la pensione conseguita in applicazione della normativa in esame deve essere considerata come un’unica pensione.

Gli oneri di perequazione sono poi ripartiti proporzionalmente sulle singole quote in relazione al loro importo e posti a carico delle gestioni interessate.

Non si applicano ai trattamenti liquidati con il cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi del comma 16 dell’art. 1 della legge n. 335 del 1995, le disposizioni sull’integrazione al minimo.

7. Trattamenti di famiglia

Sulle pensioni conseguite con il cumulo dei periodi assicurativi è possibile erogare, in presenza, ovviamente, dei requisiti previsti dalla normativa vigente, i trattamenti di famiglia.

Per quanto concerne la normativa da applicare, il Ministero ha chiarito, con nota del 13 aprile 2010, prot. 04/UL/0002372/P, che si deve far riferimento ai medesimi criteri utilizzati per le pensioni in totalizzazione.

Pertanto, qualora tra le quote che hanno dato luogo alla pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico di una forma assicurativa dei lavoratori dipendenti, al pensionato deve essere riconosciuto l’assegno al nucleo familiare.

In mancanza di una quota a carico di una delle suddette forme assicurative dei lavoratori dipendenti, troverà applicazione la disciplina dei trattamenti di famiglia prevista per i titolari di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

 
      Il Direttore Generale     
      Nori     


Allegato N.1

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997 n. 184

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1997 n. 148)


Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.

IL Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;

Vista la preliminare deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1997;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della camera dei deputati e del senato della repubblica;

Vista la deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri e del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Capo I

Disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi

Art. 1.

Cumulo di periodi assicurativi

    Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, [che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale [1], é data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui al comma 20 del predetto articolo 1, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità.
    Il cumulo di cui al comma 1 opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.
    Agli aventi titolo al cumulo spettano le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle rispettive gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia per le gestioni medesime. Le quote di pensione sono poste a carico ed erogate da ciascuna gestione.
    Gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione del presente articolo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione da parte dell'assicurato e, in caso di decesso di quest'ultimo, dal mese successivo a tale evento.
    Rientra nei poteri degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore di liberi professionisti, conferiti dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento del computo dei periodi contributivi non coincidenti posseduti dal professionista presso altre forme di previdenza obbligatoria, al solo fine del conseguimento dei requisiti contributivi previsti dall'ordinamento giuridico di appartenenza per il diritto a pensione e non per la misura di quest'ultima.

omissis


Capo IV

Norme finali

Art. 9.

Norme transitorie e finali

    Nelle materie regolate dal presente decreto legislativo continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni relativamente alle domande esercitate dagli interessati in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto medesimo.

[1] Parole soppresse dall’articolo 1, comma 76, lettera b), della legge24 dicembre 2007, n. 247.

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