Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Cumulo ex dlgs 184/1997 Calcolo, misura e pagamento dei trattamenti pensionistici in cumulo
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Calcolo, misura e pagamento dei trattamenti pensionistici in cumulo
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Cumulo ex dlgs 184/1997
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Cumulo ex dlgs 184/1997
Calcolo, misura e pagamento dei trattamenti pensionistici in cumulo
(circ.103/2017)
Il trattamento pensionistico conseguito con il cumulo di cui al d.lgs. n. 184 del 1997 è calcolato interamente con il sistema contributivo.
Per il calcolo del trattamento pensionistico conseguito con il cumulo di cui al d.lgs. n. 184 del 1997 dai lavoratori di cui al punto 2.3 della presente circolare, trovano applicazione:
- le istruzioni di cui alla circolare n. 181 dell’11 ottobre 2001, punto 2.1 ed alla circolare n. 108 del 2002, punto 2, per il periodo di contribuzione accreditata per ciascuna gestione, ai fini della determinazione del montante contributivo maturato alla data del 31 dicembre 1995;
- le istruzioni di cui alla circolare n. 181 dell’11 ottobre 2001, punto 2.2 ai fini della determinazione del montante contributivo per i periodi successivi al 1995.
L’importo è determinato “pro rata”. Pertanto, ciascuna gestione, per la parte di propria competenza, determina il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, alle rispettive aliquote e sulla base delle rispettive retribuzioni e/o redditi di riferimento.
Ai fini della misura del trattamento pensionistico pro quota, vengono considerati tutti i periodi assicurativi versati e/o accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni.
Nel caso in cui tra le gestioni interessate dal cumulo vi sia anche una Cassa professionale l’importo della pensione conseguita dall’assicurato si baserà esclusivamente sulle quote erogate dalle altre gestioni coinvolte nel cumulo (v. p. 2.1 ultimo capoverso circolare n. 116 del 2011).
Al pagamento della pensione in cumulo, comprensivo del pro-rata delle varie gestioni coinvolte nel cumulo, provvederà la gestione Inps che ha istruito la domanda.