Eureka Previdenza

Cumulo ex dlgs 184/1997

Decorrenza dei trattamenti pensionistici conseguiti con il cumulo

(circ.116/2011) (circ.103/2017)

L’articolo 1, comma 4, del d.lgs. n. 184 del 1997 stabilisce che “gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione dell’articolo 1 del d.lgs. n. 184 del 1997 decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione da parte dell'assicurato e, in caso di decesso di quest'ultimo, dal mese successivo a tale evento”.

L’articolo 24, comma 5, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 dispone che “con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”.

Da ciò ne deriva che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la pensione di vecchiaia in cumulo decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda se, a tale data, risultano perfezionati tutti i requisiti e le condizioni di legge mentre per la pensione anticipata in cumulo vedi decorrenza della pensione anticipata

La pensione di inabilità in cumulo decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda se, a tale data, risultano perfezionati tutti i requisiti di legge, mentre, la pensione indiretta ai superstiti in cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del de cuius. 

Cumulo ex dlgs 184/1997

Decorrenza dei trattamenti pensionistici conseguiti con il cumulo

(circ.116/2011) (circ.103/2017)

L’articolo 1, comma 4, del d.lgs. n. 184 del 1997 stabilisce che “gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione dell’articolo 1 del d.lgs. n. 184 del 1997 decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione da parte dell'assicurato e, in caso di decesso di quest'ultimo, dal mese successivo a tale evento”.

L’articolo 24, comma 5, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 dispone che “con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”.

Da ciò ne deriva che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la pensione di vecchiaia in cumulo decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda se, a tale data, risultano perfezionati tutti i requisiti e le condizioni di legge mentre per la pensione anticipata in cumulo vedi decorrenza della pensione anticipata

La pensione di inabilità in cumulo decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda se, a tale data, risultano perfezionati tutti i requisiti di legge, mentre, la pensione indiretta ai superstiti in cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del de cuius. 

Normativa in vigore fino al 31 dicembre 2011

Normativa in vigore fino al 31 dicembre 2011

Tale disposizione opera nei confronti di coloro che abbiano perfezionato i requisiti entro il 31 dicembre 2007.

Quanto sopra in relazione alle norme c.d. di “salvaguardia del diritto a pensione” contenute nella legge n. 243 del 2004 (articolo 1, comma 3).

Sistema delle finestre

Ciò posto, si richiama  l’articolo 1, comma 5, della legge n. 247 del 2007 che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2008, le finestre di accesso alla pensione di vecchiaia (v. in proposito circolare n. 60 del 2008).

Conseguentemente,  per le pensioni di vecchiaia aventi decorrenza 1° gennaio 2008, si dovrà tener conto della disciplina in materia di decorrenza introdotta dal menzionato articolo 1, comma 5, della legge n. 247 del 2007.

In particolare dovranno essere applicate le finestre di accesso previste per i lavoratori dipendenti qualora i periodi di contribuzione cumulati siano tutti maturati in forme assicurative per i lavoratori dipendenti.

Nei rimanenti casi (quindi anche nelle fattispecie in cui siano interessate le Casse) dovranno essere applicate le “finestre di accesso” alla pensione di vecchiaia stabilite per i lavoratori autonomi.

Inoltre, come illustrato al punto 1.1. della presente circolare, la facoltà di cumulare i periodi contributivi ai sensi della disposizione in esame è stata estesa anche ai lavoratori che hanno maturato il requisito autonomo a pensione in una delle gestioni interessate al cumulo secondo quanto stabilito  dal citato articolo 1, comma 76, lettera b), della legge n. 247 del 2007.

Pertanto in tali fattispecie la pensione non può avere decorrenza anteriore al febbraio 2008 e conseguentemente nei confronti degli interessati si dovrà tener conto della disciplina in materia di decorrenza introdotta dal menzionato articolo 1, comma 5, della legge n. 247 del 2007.

Novità introdotte in materia previdenziale dalle leggi 122/2010 e 111/2011

  • Legge n. 122/2010
    Com’è noto l’articolo 12, commi 1 e  2,  del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, haprevisto nuove disposizioni in materia previdenziale, illustrate con circolari n. 126 del 2010 e n. 53 del 2011,
    Di seguito, sommariamente, si riepilogano le disposizioni in materia di decorrenza per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
    Relativamente alle pensioni  di vecchiaia aventi decorrenza 1° gennaio 2011, l’articolo 12, commi 1 e 2, della legge n. 122 del 30 luglio 2010, che ha convertito con modificazioni il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,  ha tra l’altro introdotto, dal 1° gennaio 2011, un’ulteriore nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia  rispetto alle disposizioni previste dalle leggi n. 243 del 2004 e n. 247 del 2007.
    Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, i soggetti che maturano il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia secondo le disposizioni in esame potranno accedere alla pensione di vecchiaia:
    • trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti richiesti nei confronti di coloro che liquidano le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
    • trascorsi diciotto mesi  dalla data di maturazione dei requisiti richiesti nei confronti di coloro che liquidano le pensioni  a  carico delle gestioni per gli artigiani,  i  commercianti  e  i  coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 1,  comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
    • In particolare, dovranno essere applicate le finestre di accesso previste per i lavoratori dipendenti qualora i periodi di contribuzione cumulati siano tutti maturati in forme assicurative per i lavoratori dipendenti.
      Nei rimanenti casi, quindi, anche nei casi in cui siano interessate le Casse, dovranno essere applicate le “finestre di accesso” alla pensione di vecchiaia stabilite per i lavoratori autonomi e parasubordinati.
  • Legge 15 luglio 2011, n. 111 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (msg.16032/2011)
    Il comma 22 ter del più volte citato articolo 18 dispone che al comma 2 dell’articolo 12, del decreto legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 è aggiunto il seguente periodo “I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:
    • con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2012,
    • di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2013 e
    • di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1º gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto scuola quanto stabilito al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni”.
      Pertanto per i soggetti che maturano i prescritti requisiti (40 anni di contribuzione) nell’anno 2012 per il diritto al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica potranno accedere al predetto trattamento con un mese di posticipo rispetto alle regole previgenti (v. circolare n. 126 del 2010).
      Il posticipo di cui sopra sarà pari a due mesi per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2013 e a tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 2014.
      In proposito, si richiama l’attenzione delle Direzioni in indirizzo per quanto riguarda i lavoratori ammessi alla prestazione straordinaria erogata dai Fondi di sostegno, di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 662/1996, a decorrere dal 1° agosto 2011: per tali lavoratori il diritto alla pensione deve essere verificato in funzione della nuova disciplina introdotta dal richiamato articolo 18, comma 22-ter, della legge 111/2011.
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