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Cumulo ex dlgs 184/1997
Decorrenza dei trattamenti pensionistici conseguiti con il cumulo
(circ.116/2011) (circ.103/2017)
L’articolo 1, comma 4, del d.lgs. n. 184 del 1997 stabilisce che “gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione dell’articolo 1 del d.lgs. n. 184 del 1997 decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione da parte dell'assicurato e, in caso di decesso di quest'ultimo, dal mese successivo a tale evento”.
L’articolo 24, comma 5, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 dispone che “con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”.
Da ciò ne deriva che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la pensione di vecchiaia in cumulo decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda se, a tale data, risultano perfezionati tutti i requisiti e le condizioni di legge mentre per la pensione anticipata in cumulo vedi decorrenza della pensione anticipata
La pensione di inabilità in cumulo decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda se, a tale data, risultano perfezionati tutti i requisiti di legge, mentre, la pensione indiretta ai superstiti in cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del de cuius.