Eureka Previdenza

Cumulo ex dlgs 184/1997

Periodi di contribuzione utili per la misura della pensione e per l’importo minimo necessario per il diritto a pensione

(circ.116/2011)

La misura del trattamento pensionistico deve essere calcolata utilizzando i periodi di contribuzione, anche coincidenti, versati in tutte le forme assicurative in cui è stato iscritto il lavoratore, escludendo, però, i contributi versati nelle casse professionali di cui al d.lgs. n. 509 del 1994 e al d.lgs. n. 103 del 1996.

Infatti, l’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 184 del 1997 recita: “Rientra nei poteri degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore di liberi professionisti, conferiti dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento del computo dei periodi contributivi non coincidenti posseduti dal professionista presso altre forme di previdenza obbligatoria, al solo fine del conseguimento dei requisiti contributivi previsti dall'ordinamento giuridico di appartenenza per il diritto a pensione e non per la misura di quest'ultima”.

Il legislatore ha previsto che la concessione da parte delle Casse professionali di una pensione con il cumulo gratuito dei periodi contributivi versati presso forme assicurative gestite da Enti previdenziali pubblici, valutando ai fini della misura i contributi versati presso le Casse stesse, sia subordinata ad una loro deliberazione, nel rispetto del principio di autonomia riconosciuto dalla legge n. 335 del 1995.

Pertanto, i contributi versati presso le Casse professionali possono essere cumulati con quelli versati presso forme assicurative obbligatorie gestite da Enti previdenziali pubblici solo ai fini del diritto, ma non per la misura della prestazione.

Ne consegue che l’importo complessivo della pensione non può tenere conto dei contributi maturati presso le Casse professionali nemmeno ai fini del raggiungimento dell’importo minimo di pensione pari ad almeno 1,2 volte l’assegno sociale necessario, ai sensi del suddetto articolo 1, comma 20, per l’accesso alla pensione contributiva prima del compimento del 65° anno di età.

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