Eureka Previdenza

Cumulo ex dlgs 184/1997

Pensione di inabilità

(circ.116/2011) (circ.103/2017)

La legge n. 214 del 2011 nulla ha innovato in merito ai requisiti di accesso per la pensione di inabilità.

Peraltro, l’articolo 1, comma 240, della legge n. 228 del 2012 ha disposto il cumulo della contribuzione per i richiedenti la pensione di inabilità iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

In tale contesto la domanda di pensione di inabilità in cumulo ai sensi del  decreto legislativo n. 184 del 1997 rappresenta, come precisato al p. 2 del messaggio n. 7145 del 2015, un’alternativa, a richiesta dell’interessato.

Come noto, il diritto al trattamento di inabilità in cumulo, si consegue previo accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge 12 giugno 1984, n. 222.

La domanda di pensione di inabilità in cumulo deve essere istruita – ai fini dell’accertamento della sussistenza dei prescritti requisiti, compreso quello sanitario - dalla gestione presso la quale il soggetto risulta iscritto al momento del verificarsi dell’evento inabilitante (crf. punto 4 della circ.116/2011), ad eccezione dei casi in cui al momento del verificarsi dell’evento inabilitante il soggetto risulti iscritto ad una  Cassa professionale, ovvero, ad una gestione esclusiva dell’AGO che non coincida con quella di ultima iscrizione. In tali ultimi casi la domanda di pensione di inabilità in cumulo deve essere istruita dalla gestione Inps non esclusiva dell’AGO in cui il soggetto è stato precedentemente iscritto o, in mancanza di tale gestione, dalla gestione Inps non esclusiva dell’AGO in cui il soggetto è stato successivamente iscritto.

Si rammenta che la concessione della pensione di inabilità in cumulo, una volta acquisito il relativo diritto, è subordinata al realizzarsi delle condizioni di erogabilità di cui all’articolo 2 della legge n. 222 del 1984.

Come chiarito al p. 2.1 della circolare n. 116 del 2011 “La misura del trattamento pensionistico deve essere calcolata utilizzando i periodi di contribuzione, anche coincidenti, versati in tutte le forme assicurative in cui è stato iscritto il lavoratore, escludendo, però, i contributi versati nelle casse professionali di cui al d.lgs. n. 509 del 1994 e al d.lgs. n. 103 del 1996”.

Pertanto, i periodi assicurativi non coincidenti, posseduti presso le Casse professionali, sono utili ai fini del diritto alla pensione di inabilità in cumulo e non anche ai fini della misura della stessa pensione.

Conseguentemente, ai fini della misura della pensione di inabilità in cumulo, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 222 del 1984, l’importo riferito all’anzianità contributiva maturata dall’assicurato (pari all’importo dell’assegno di invalidità) deve essere determinato senza tener conto dei periodi assicurativi posseduti nelle Casse professionali, mentre l’importo della maggiorazione  deve essere determinato tenendo conto anche dei periodi  assicurativi posseduti nelle Casse professionali, considerato che detta maggiorazione è rapportata all’anzianità contributiva maturata dall’interessato.

Qualora il soggetto risulti iscritto alla gestione ex Inpdap al momento dell’evento invalidante, oltre alla pensione di cui all’articolo 2, comma 12 della legge n. 335/1995, il cumulo dei periodi assicurativi è consentito anche nelle ipotesi di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro ai sensi dell’articolo 7, lettera a) della legge n. 379/1955 ovvero, per il personale statale, ai sensi dell’articolo 42 del DPR n. 1092/1973 (cfr. Circolare n. 120 del 6/8/2013 e Messaggio n. 6528 dell’8/8/2014).

Cumulo ex dlgs 184/1997

Pensione di inabilità

(circ.116/2011) (circ.103/2017)

La legge n. 214 del 2011 nulla ha innovato in merito ai requisiti di accesso per la pensione di inabilità.

Peraltro, l’articolo 1, comma 240, della legge n. 228 del 2012 ha disposto il cumulo della contribuzione per i richiedenti la pensione di inabilità iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

In tale contesto la domanda di pensione di inabilità in cumulo ai sensi del  decreto legislativo n. 184 del 1997 rappresenta, come precisato al p. 2 del messaggio n. 7145 del 2015, un’alternativa, a richiesta dell’interessato.

Come noto, il diritto al trattamento di inabilità in cumulo, si consegue previo accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge 12 giugno 1984, n. 222.

La domanda di pensione di inabilità in cumulo deve essere istruita – ai fini dell’accertamento della sussistenza dei prescritti requisiti, compreso quello sanitario - dalla gestione presso la quale il soggetto risulta iscritto al momento del verificarsi dell’evento inabilitante (crf. punto 4 della circ.116/2011), ad eccezione dei casi in cui al momento del verificarsi dell’evento inabilitante il soggetto risulti iscritto ad una  Cassa professionale, ovvero, ad una gestione esclusiva dell’AGO che non coincida con quella di ultima iscrizione. In tali ultimi casi la domanda di pensione di inabilità in cumulo deve essere istruita dalla gestione Inps non esclusiva dell’AGO in cui il soggetto è stato precedentemente iscritto o, in mancanza di tale gestione, dalla gestione Inps non esclusiva dell’AGO in cui il soggetto è stato successivamente iscritto.

Si rammenta che la concessione della pensione di inabilità in cumulo, una volta acquisito il relativo diritto, è subordinata al realizzarsi delle condizioni di erogabilità di cui all’articolo 2 della legge n. 222 del 1984.

Come chiarito al p. 2.1 della circolare n. 116 del 2011 “La misura del trattamento pensionistico deve essere calcolata utilizzando i periodi di contribuzione, anche coincidenti, versati in tutte le forme assicurative in cui è stato iscritto il lavoratore, escludendo, però, i contributi versati nelle casse professionali di cui al d.lgs. n. 509 del 1994 e al d.lgs. n. 103 del 1996”.

Pertanto, i periodi assicurativi non coincidenti, posseduti presso le Casse professionali, sono utili ai fini del diritto alla pensione di inabilità in cumulo e non anche ai fini della misura della stessa pensione.

Conseguentemente, ai fini della misura della pensione di inabilità in cumulo, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 222 del 1984, l’importo riferito all’anzianità contributiva maturata dall’assicurato (pari all’importo dell’assegno di invalidità) deve essere determinato senza tener conto dei periodi assicurativi posseduti nelle Casse professionali, mentre l’importo della maggiorazione  deve essere determinato tenendo conto anche dei periodi  assicurativi posseduti nelle Casse professionali, considerato che detta maggiorazione è rapportata all’anzianità contributiva maturata dall’interessato.

Qualora il soggetto risulti iscritto alla gestione ex Inpdap al momento dell’evento invalidante, oltre alla pensione di cui all’articolo 2, comma 12 della legge n. 335/1995, il cumulo dei periodi assicurativi è consentito anche nelle ipotesi di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro ai sensi dell’articolo 7, lettera a) della legge n. 379/1955 ovvero, per il personale statale, ai sensi dell’articolo 42 del DPR n. 1092/1973 (cfr. Circolare n. 120 del 6/8/2013 e Messaggio n. 6528 dell’8/8/2014).

Requisiti contributivi e valutazione del requisito sanitario

Per la liquidazione della pensione di inabilità deve preliminarmente essere verificato il requisito sanitario da parte dell’Ente o dalla Cassa al quale il soggetto è iscritto al momento dell’evento inabilitante.

Una volta riconosciuto lo stato di inabilità, l’Ente istruttore deve verificare la sussistenza del requisito contributivo minimo richiesto per il diritto al trattamento in esame.

Il diritto alla pensione di inabilità si consegue in presenza  di almeno 5 anni di assicurazione e di contribuzione, di cui almeno 3 anni accreditati e/o dovuti nel quinquennio precedente la domanda.

Riconoscimento della maggiorazione convenzionale

Il lavoratore riconosciuto inabile ha diritto alla maggiorazione convenzionale che dovrà essere attribuita con le modalità previste dall’articolo 1, comma 15, della legge n. 335 del 1995;  la maggiorazione è determinata in relazione al periodo mancante al compimento del sessantesimo anno di età, indipendentemente dal sesso dell’interessato.

La maggiorazione convenzionale incrementerà le singole quote di pensione a carico degli Enti interessati in misura proporzionale alle anzianità contributive maturate dal lavoratore presso ciascuna di esse.

La maggiorazione in argomento va comunque riconosciuta entro l’anzianità contributiva massima di 2080 settimane (articolo 1, comma 15, della legge n. 335 del 1995), conseguentemente l’Ente istruttore deve tenere conto dei contributi complessivamente versati dal lavoratore presso tutte le gestioni previdenziali coinvolte nel cumulo.

I periodi contributivi maturati nelle diverse gestioni nelle quali l’assicurato è stato iscritto concorrono con quelli maturati nella gestione “accertatrice” alla determinazione dell’anzianità contributiva massima riconoscibile come maggiorazione convenzionale.

Nel sistema di calcolo contributivo, detta maggiorazione si determina aggiungendo al montante contributivo individuale effettivamente maturato dall’assicurato all’atto del pensionamento, un’ulteriore quota contributiva riferita al periodo di maggiorazione, determinato quest’ultimo secondo le modalità e le regole della medesima gestione (circolare n. 180 del 1996 paragrafo 3).

Nel calcolo della quota di maggiorazione convenzionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge n. 335 del 1995, rilevano esclusivamente le retribuzioni esistenti in tale gestione.

La ripartizione dell’onere derivante dalla maggiorazione convenzionale tra le diverse gestioni, si effettua tenendo conto del rapporto tra l’anzianità contributiva utile per la misura della pensione posseduta dal lavoratore in ciascuna gestione e l’anzianità contributiva utile per la misura acquisita complessivamente dal lavoratore nelle diverse gestioni totalizzate.

Ove il lavoratore ottenga la pensione di inabilità prima del compimento dei 57 anni di età, per determinare la quota di pensione a carico delle forme assicurative gestite dall’Istituto dovrà essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i 57 anni.

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