Eureka Previdenza

Cumulo ex dlgs 184/1997

Pensione di vecchiaia

(circ.116/2011) (circ.103/2017)

A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme per il perfezionamento dei requisiti per loro previsti dall’articolo 24, commi 6 e 7, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia in cumulo (vedi circolari n. 35 del 2012 p. 1.2, n. 36 del 2012, punto 1.2 e n. 37 del 2012, punto 7, n. 63 del 2015).

Cumulo ex dlgs 184/1997

Pensione di vecchiaia

(circ.116/2011) (circ.103/2017)

A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme per il perfezionamento dei requisiti per loro previsti dall’articolo 24, commi 6 e 7, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia in cumulo (vedi circolari n. 35 del 2012 p. 1.2, n. 36 del 2012, punto 1.2 e n. 37 del 2012, punto 7, n. 63 del 2015).

Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo

Pertanto, il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo si consegue al perfezionamento dei requisiti di cui al punto a), o al punto b), che seguono:

Cessazione dell'attività di lavoro dipendente

Resta ferma la condizione della cessazione dell’attività di lavoro dipendente alla data di decorrenza del trattamento pensionistico. Nessun rilievo ha, invece, lo svolgimento di attività lavorativa autonoma o parasubordinata.

Raggiungimento dell'importo soglia

Come già chiarito al punto 2.1 della circolare n. 116 del 2011, ai fini della verifica del raggiungimento del c.d. importo soglia, di cui alla lettera a) del presente punto, non si computano i periodi assicurativi maturati presso le Casse professionali.

Requisito anagrafico più elevato tra quelli previsti dalle gestioni cumulate

Requisito anagrafico più elevato tra quelli previsti dalle gestioni cumulate

Si precisa, inoltre, che nelle ipotesi in cui i soggetti che si avvalgono del cumulo siano in possesso di contribuzione in gestioni per le quali i rispettivi ordinamenti prevedano, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 214 del 2011,  una differente età di accesso alla pensione di vecchiaia di cui alla precedente lett. a), il requisito anagrafico cui far riferimento per verificare il raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo è quello più elevato tra quelli previsti dalle gestioni cumulate.

Gestione che istruisce la domanda di pensione di vecchiaia

Gestione che istruisce la domanda di pensione di vecchiaia

La domanda di pensione di vecchiaia in cumulo deve essere istruita – ai fini dell’accertamento della sussistenza dei prescritti requisiti - dalla gestione presso la quale il soggetto risulta iscritto al momento della presentazione della domanda (crf. punto 3 della circolare n. 116 del 2011), ad eccezione dei casi in cui al momento della presentazione della domanda il soggetto risulti iscritto ad una  Cassa professionale. In tali ultimi casi la domanda di pensione di vecchiaia in cumulo deve essere istruita dalla gestione Inps in cui il soggetto è stato precedentemente iscritto.

Normativa valida fino al 31 dicembre 2011

Normativa valida fino al 31122011

Nel caso in cui l’assicurato eserciti la facoltà di cumulo per il conseguimento della pensione di vecchiaia, la Struttura territoriale Inps, ove risulti ente istruttore, dovrà verificare che il lavoratore, al momento della domanda,  abbia perfezionato i requisiti di cui all’articolo 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995, come modificato dalla legge 23 agosto 2004, n. 243 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Pertanto, il lavoratore potrà accedere alla pensione di vecchiaia:

  • al compimento di 60 anni di età, se donna, e 65, se uomo, e purché abbia maturato, cumulando i periodi di contribuzione non coincidenti posseduti nelle diverse gestioni, comprese le Casse se presenti, almeno cinque anni di contribuzione effettiva, con esclusione, cioè, di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
  • Relativamente alle lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria il comma 12-sexies dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n.122, ha disposto la sostituzione del 1° comma dell’articolo 22-ter del D.L. 78/2009 convertito in legge n. 102 del 2009, prevedendo a decorrere dal 2012 per le lavoratrici in argomento l’elevazione a 65 anni del requisito anagrafico già elevato a 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2010 per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

oppure

  • a prescindere dal requisito anagrafico, con un’anzianità contributiva maturata complessivamente nelle varie gestioni, comprese le Casse, se presenti, pari o superiore a 40 anni. Si ricorda che, ai fini del computo della predetta anzianità, non concorrono i contributi versati a titolo di prosecuzione volontaria mentre  la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5 (articolo 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995). Per le pensioni con decorrenza non anteriore al 1°gennaio 2008, è utile anche l’anzianità derivante dal riscatto dei periodi di studio.
  • Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 l’accesso alla pensione di vecchiaia  è concessa, in alternativa alle sopra citate ipotesi, anche al raggiungimento di un’anzianità contributiva complessiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 58 anni di età, per i lavoratori dipendenti, e di 59 per quelli autonomi. Dal 1° luglio 2009 si applica il sistema delle “quote” introdotto dalla legge n. 247 del 2007 ed illustrato nella circolare n. 60 del 15 maggio 2008, al punto 2.

Anche per il raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva si utilizzano i criteri già illustrati per il computo dei 40 anni di contribuzione (vedi messaggio n. 29224 del 4 dicembre 2007).

Nei casi sopra descritti, qualora il lavoratore o la lavoratrice presenti domanda di pensione di vecchiaia prima del compimento dei 65 anni di età, l’ente istruttore dovrà verificare che, alla decorrenza del trattamento, l’importo della pensione di vecchiaia non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale (articolo 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995).

Al fine di accertare la sussistenza di tale condizione, la Strutturaterritoriale Inps competente  dovrà richiedere agli altri Enti interessati, l’ammontare della quota di pensione maturata presso di essi secondo le regole vigenti nel rispettivo ordinamento al momento della presentazione della domanda (art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 184 del 1997). La somma di tutti i prorata non dovrà risultare inferiore al limite sopra richiamato.

Nel caso in cui, tra le gestioni interessate dal cumulo vi sia anche una Cassa e, quest’ultima non abbia riconosciuto, con delibera, il predetto cumulo, l’assicurato avrà diritto alla pensione “cumulata” solo se il  relativo importo, senza la quota a carico della Cassa, non risulti inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale.

Resta fermo che per l’accesso alla pensione, l’assicurato – alla data di decorrenza del trattamento pensionistico - deve aver cessato l’attività di lavoro dipendente eventualmente svolta (circolare n. 65 del 6 marzo 1995, punto 3; circolare n. 97 del 5 aprile 1995, punto 2).

Twitter Facebook