Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Cumulo ex dlgs 184/1997 Pensione indiretta ai superstiti
-
Calcolo, misura e pagamento dei trattamenti pensionistici in cumulo
-
Cumulo ex dlgs 184/1997
-
Decorrenza dei trattamenti pensionistici conseguiti con il cumulo
-
Destinatari della norma
-
Individuazione Ente istruttore e modalità di liquidazione dei trattamenti pensionistici
-
Pensione anticipata
-
Pensione di inabilità
-
Pensione di vecchiaia
-
Pensione di vecchiaia e pensione anticipata per i lavoratori che hanno optato per il sistema contributivo
-
Pensione indiretta ai superstiti
-
Periodi di contribuzione cumulabili
-
Periodi di contribuzione utili per la misura della pensione e per l’importo minimo necessario per il diritto a pensione
-
Prestazioni pensionistiche concesse
-
Ricorsi
-
Rivalutazione delle pensioni liquidate con il cumulo
-
Trattamenti di famiglia
-
Trattamento minimo
-
Utilizzo dei contributi interamente coincidenti
-
Valorizzazione dei periodi assicurativi successivi alla decorrenza del trattamento pensionistico in cumulo
-
Valutazione dei periodi assicurativi esteri e titolarità di pensione estera
- Dettagli
- Visite: 1499
Cumulo ex dlgs 184/1997
Pensione indiretta ai superstiti
(circ.116/2011) (circ.103/2017)
Come chiarito al punto 4.3 della circolare n. 116 del 2011, il cumulo dei periodi assicurativi può essere esercitato per la liquidazione della pensione ai superstiti di assicurato, ancorché il lavoratore sia deceduto prima del compimento dell’età pensionabile.
La legge n. 214 del 2011 nulla ha innovato in merito ai requisiti di accesso alla pensione indiretta ai superstiti. Ne discende che ai fini del conseguimento del predetto trattamento in cumulo rimangono invariate le istruzioni fornite nella circolare n. 116.
L’Ente istruttore deve, quindi, accertare se il richiedente o i richiedenti la pensione ai superstiti con il cumulo dei periodi assicurativi rientrino tra i soggetti aventi titolo alla stessa e se, considerando tutti i periodi di contribuzione non coincidenti, compresi quelli posseduti nelle casse, se presenti, il de cuius abbia complessivamente maturato almeno:
- cinque anni di assicurazione e contribuzione di cui almeno tre anni nel quinquennio precedente la data del decesso
ovvero
- quindici anni di assicurazione e di contribuzione
Nel caso in cui il lavoratore sia deceduto prima del compimento dei 57 anni di età, per determinare la quota di pensione a carico di ciascuna delle forme assicurative presso cui il de cuius aveva una posizione assicurativa dovrà essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i 57 anni (circolare n. 180 del 14 settembre 1996, par. 2.2).
La domanda di pensione indiretta ai superstiti in cumulo deve essere istruita – ai fini dell’accertamento della sussistenza dei prescritti requisiti - dalla gestione presso la quale il de cuius risulta iscritto al momento del decesso (crf. punto 3 della circolare n. 116 del 2011), ad eccezione del caso in cui al momento del decesso il de cuius risulti iscritto ad una Cassa professionale. In tale ultimo caso, la domanda di pensione indiretta ai superstiti in cumulo deve essere istruita dalla gestione Inps in cui il de cuius è stato precedentemente iscritto.
Qualora il decesso del dante causa sia intervenuto anteriormente al 1° gennaio 2008, agli aventi diritto potrà essere riconosciuta la pensione ai superstiti con il cumulo dei periodi assicurativi, solo se il de cuius, al momento della morte, non risultava aver perfezionato un autonomo diritto a pensione in alcuna delle gestioni presso cui era stato iscritto.