Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Salvaguardia Prima salvaguardia - 65.000 Norme Messaggi ME 2007 Messaggio 11846 del 9 maggio 2007
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Lettera A - Lavoratori in mobilità ordinaria
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Lettera B - Lavoratori in mobilità lunga
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Lettera C - Lavoratori dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito
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Lettera D - Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria
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Lettera E - Lavoratori in esonero dal servizio
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Lettera F - Lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave
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Lettera G - Lavoratori cessati per accordi individuali
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Modalità di presentazione alla DTL dell’istanza da parte dei lavoratori di cui alle lettere E F G H
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Messaggio 11846 del 9 maggio 2007
Oggetto: Benefici previdenziali per esposizione all’amianto – articolo 13, commi 7 ed 8, legge 27 marzo 1992 n. 257 - periodi di cassa integrazione guadagni, malattia e maternità – applicazione del coefficiente moltiplicatore.
Al fine di assicurare l’uniformità delle difese dell’Istituto nelle controversie promosse per ottenere - ai sensi dell’articolo 13, commi 7° ed 8°, della legge 27 marzo 1992 n. 257 - l’applicazione dei benefici pensionistici per prolungata esposizione all’amianto, si richiama il contenuto della circolare n. 255 del 10 novembre 1993, ribadito dal successivo messaggio n. 303 del 20 novembre 2001, a termini del quale i periodi di cassa integrazione guadagni, di malattia e di maternità sono da ritenere utili sia ai fini del conseguimento del requisito dei 10 anni di esposizione all'amianto, sia ai fini, una volta posseduto tale requisito, della moltiplicazione di tali periodi per il coefficiente di 1,5.
L'Avvocato Coordinatore Generale (Avv. Fausto M. Prosperi Valenti)