Eureka Previdenza

Prima Salvaguardia - 65.000

Lavoratori dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito - Lettera C

(msg.13343/2012)

Il contingente numerico per questa tipologia di soggetti è stato fissato in 17.710 unità.

Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Prima Salvaguardia - 65.000

Lavoratori dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito - Lettera C

(msg.13343/2012)

Il contingente numerico per questa tipologia di soggetti è stato fissato in 17.710 unità.

Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Destinatari

Potenziali destinatari sono i soggetti titolari di assegno straordinario di sostegno al reddito ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e dei Regolamenti di settore:

  • alla data del 4 dicembre 2011;
  • nonché da data successiva al 4 dicembre 2011 sulla base di accordi collettivi stipulati entro la medesima data, a condizione che l’accesso alla prestazione risulti autorizzato dall’INPS e che gli interessati restino a carico dei Fondi fino al compimento di almeno 62 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previgenti, fermo restando il limite massimo di permanenza nel Fondo previsto dai singoli Regolamenti di settore.

Si fa presente, con riguardo al Fondo settore tributi erariali di cui al DM n. 375/2003, che - ove necessario - le Sedi possono procedere all’accredito manuale della contribuzione correlata all’assegno straordinario fino alla data di marzo 2008, come indicato nel messaggio n. 39845 del 6 dicembre 2005, utilizzando le informazioni contenute nel quadro D della domanda di assegno.
Si precisa, con riferimento ai titolari di assegno straordinario del Fondo settore credito di cui al DM n. 158/2000, iscritti alla gestione ex INPDAP, che il periodo contributivo presso la predetta gestione è stato validato secondo le indicazioni della circolare INPDAP n. 12 del 27/02/2004.
Per i titolari di assegno straordinario da data successiva al 4 dicembre 2011, (cioè per le decorrenze della prestazione dal 1° gennaio 2012 in poi), si evidenzia che i potenziali beneficiari della deroga potrebbero non risultare inseriti nelle liste SICO-SALVAGUARDATI di cui al messaggio n. 12196 del 20/07/2012 (e quindi potrebbero non ricevere la relativa lettera); pertanto qualora gli stessi dovessero richiedere un appuntamento presso la Sede INPS, quest’ultima avrà comunque cura di verificare la posizione assicurativa individuale ed accertare l’eventuale diritto del soggetto interessato per la conseguente segnalazione nell’applicativo MONITORAGGIO 65MILA in corso di predisposizione.
Nel fare riserva di illustrare con successivo messaggio le modalità per l’autorizzazione da parte dell’INPS delle domande di assegno straordinario per i lavoratori che intendano usufruire della salvaguardia in argomento, ad integrazione del messaggio n. 7223 del 27 aprile 2012 si fa presente che:

  • con riferimento alle domande di prestazione straordinaria già presentate alla Sede di competenza, qualora il lavoratore interessato perfezioni il requisito anagrafico di 62 anni nel periodo massimo di permanenza nel Fondo, come previsto dal citato decreto interministeriale dell’1.6.2012, la domanda deve essere esaminata secondo le modalità per l’autorizzazione da parte dell’INPS;
  • con riferimento alle domande di prestazione straordinaria presentate dalle aziende esodanti successivamente all’entrata in vigore del citato DI 1° giugno 2012, come precisato in premessa, si rimanda alle specifiche istruzioni che verranno impartite con successivo messaggio.

Limitatamente ai soggetti di cui all’articolo 2, lettera c), del decreto interministeriale 1° giugno 2012, già titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011, che, per effetto dell’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita, conseguono il trattamento pensionistico oltre il limite massimo di permanenza nel Fondo previsto dai singoli Regolamenti di settore verrà assicurata a carico dei Fondi di solidarietà la prosecuzione dell’erogazione dell’assegno straordinario fino al conseguimento della pensione.
L’articolo 2, lettera c), del decreto interministeriale 1° giugno 2012 ha inoltre stabilito che possono accedere alla salvaguardia i lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai Fondi di solidarietà successivamente a tale data, fermo restando che gli interessati restino a carico dei Fondi fino al compimento del 62mo anno di età, anche nei casi in cui il soggetto maturi i requisiti per accedere al pensionamento da data anteriore.

Esaurimento del contingente con l’ultima decorrenza utile al 1° gennaio 2015

Esaurimento del contingente con l’ultima  decorrenza utile al 1° gennaio 2015 (msg.9611/2014)

Come è noto, il decreto 1° giugno 2012 ha determinato in 17.710 unità il contingente numerico dei lavoratori titolari di assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà di settore interessati dalla concessione del beneficio della deroga in oggetto.
Il citato decreto del 1° giugno ha anche previsto che al beneficio possano essere  ammessi i soggetti autorizzati dall’INPS, al quale la legge affida il complessivo monitoraggio del numero del lavoratori beneficiari della salvaguardia (articolo 24, comma 15).
L’Istituto effettua il monitoraggio delle domande di assegno straordinario presentate, per i lavoratori che intendano avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di riforma, secondo il criterio – stabilito dalla legge - della data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Come altresì noto, il decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla legge n. 135/2012, e il successivo decreto attuativo dell’8 ottobre 2012 pubblicato nella GU n. 17 del 21 gennaio 2013, ha previsto l’ampliamento del sopra richiamato contingente, per ulteriori 1.600 unità.
Il messaggio n. 20944 del 19 dicembre 2012 ha illustrato le modalità di presentazione delle domande di assegno straordinario in salvaguardia, le quali hanno carattere di prenotazione e sono acquisite dalle Sedi solo dopo l’autorizzazione alla liquidazione da parte della Direzione centrale pensioni.
Dal monitoraggio effettuato per l’individuazione - tra i titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011 e tra i titolari di assegno straordinario da gennaio 2012 - dei destinatari della normativa in salvaguardia, è risultato che il contingente dei soggetti appartenenti alla categoria dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, pari a 19.310 unità (17.710 decreto del 1° giugno 2012 + 1.600 legge n. 135/2012), che potranno usufruire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, della normativa previgente la riforma per l’accesso al pensionamento, è da considerarsi esaurito con l’ultima  decorrenza utile al 1° gennaio 2015 (cessazione rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2014).
In considerazione tuttavia della natura dinamica del predetto monitoraggio, la Direzione centrale pensioni continuerà ad effettuare tale attività, illustrata nel richiamato messaggio n. 20944, con cadenza mensile al fine di tenere conto delle eventuali disponibilità che si dovessero verificare nei plafond assegnati, aggiornando i dati relativi.

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