Potenziali destinatari sono i soggetti titolari di assegno straordinario di sostegno al reddito ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e dei Regolamenti di settore:
- alla data del 4 dicembre 2011;
- nonché da data successiva al 4 dicembre 2011 sulla base di accordi collettivi stipulati entro la medesima data, a condizione che l’accesso alla prestazione risulti autorizzato dall’INPS e che gli interessati restino a carico dei Fondi fino al compimento di almeno 62 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previgenti, fermo restando il limite massimo di permanenza nel Fondo previsto dai singoli Regolamenti di settore.
Si fa presente, con riguardo al Fondo settore tributi erariali di cui al DM n. 375/2003, che - ove necessario - le Sedi possono procedere all’accredito manuale della contribuzione correlata all’assegno straordinario fino alla data di marzo 2008, come indicato nel messaggio n. 39845 del 6 dicembre 2005, utilizzando le informazioni contenute nel quadro D della domanda di assegno.
Si precisa, con riferimento ai titolari di assegno straordinario del Fondo settore credito di cui al DM n. 158/2000, iscritti alla gestione ex INPDAP, che il periodo contributivo presso la predetta gestione è stato validato secondo le indicazioni della circolare INPDAP n. 12 del 27/02/2004.
Per i titolari di assegno straordinario da data successiva al 4 dicembre 2011, (cioè per le decorrenze della prestazione dal 1° gennaio 2012 in poi), si evidenzia che i potenziali beneficiari della deroga potrebbero non risultare inseriti nelle liste SICO-SALVAGUARDATI di cui al messaggio n. 12196 del 20/07/2012 (e quindi potrebbero non ricevere la relativa lettera); pertanto qualora gli stessi dovessero richiedere un appuntamento presso la Sede INPS, quest’ultima avrà comunque cura di verificare la posizione assicurativa individuale ed accertare l’eventuale diritto del soggetto interessato per la conseguente segnalazione nell’applicativo MONITORAGGIO 65MILA in corso di predisposizione.
Nel fare riserva di illustrare con successivo messaggio le modalità per l’autorizzazione da parte dell’INPS delle domande di assegno straordinario per i lavoratori che intendano usufruire della salvaguardia in argomento, ad integrazione del messaggio n. 7223 del 27 aprile 2012 si fa presente che:
- con riferimento alle domande di prestazione straordinaria già presentate alla Sede di competenza, qualora il lavoratore interessato perfezioni il requisito anagrafico di 62 anni nel periodo massimo di permanenza nel Fondo, come previsto dal citato decreto interministeriale dell’1.6.2012, la domanda deve essere esaminata secondo le modalità per l’autorizzazione da parte dell’INPS;
- con riferimento alle domande di prestazione straordinaria presentate dalle aziende esodanti successivamente all’entrata in vigore del citato DI 1° giugno 2012, come precisato in premessa, si rimanda alle specifiche istruzioni che verranno impartite con successivo messaggio.
Limitatamente ai soggetti di cui all’articolo 2, lettera c), del decreto interministeriale 1° giugno 2012, già titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011, che, per effetto dell’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita, conseguono il trattamento pensionistico oltre il limite massimo di permanenza nel Fondo previsto dai singoli Regolamenti di settore verrà assicurata a carico dei Fondi di solidarietà la prosecuzione dell’erogazione dell’assegno straordinario fino al conseguimento della pensione.
L’articolo 2, lettera c), del decreto interministeriale 1° giugno 2012 ha inoltre stabilito che possono accedere alla salvaguardia i lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai Fondi di solidarietà successivamente a tale data, fermo restando che gli interessati restino a carico dei Fondi fino al compimento del 62mo anno di età, anche nei casi in cui il soggetto maturi i requisiti per accedere al pensionamento da data anteriore.