Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Salvaguardia Prima salvaguardia - 65.000 Lettera A - Lavoratori in mobilità ordinaria
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Tipologie di lavoratori e criteri di salvaguardia
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Prima Salvaguardia - 65.000
Lavoratori in mobilità ordinaria - Lettera A
(msg.13343/2012 punto2.1)
Il contingente numerico per questa tipologia di soggetti è stato fissato in 25.590 unità.
Potenziali destinatari sono i lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 con cessazione dell’attività lavorativa alla data del 4 dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti pensionistici, previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti o per gli iscritti nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (CD/CM, ART E COMM), vigenti anteriormente all’entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991 n. 223.
Nel computo di detti lavoratori devono essere considerati anche quelli per i quali interventi legislativi successivi hanno esteso l’applicazione della legge n. 223/1991 come:
- l’articolo 7, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni ed integrazioni per i lavoratori licenziati da aziende del commercio con più di 50 dipendenti e fino a 200, da aziende costituite per l’espletamento di attività’ di logistica, che occupino più di 200 dipendenti, o che occupino più di 50 dipendenti fino a 200 (in procedura dsweb codice intervento 013) e per i lavoratori licenziati da agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e da imprese di vigilanza (in procedura dsweb codice intervento 014);
- l’art. 1 bis del D.L. n. 249 del 5 ottobre 2004 convertito in legge n. 291 del 3 dicembre 2004 integrato e modificato dell’articolo 2, commi 1 e 2 del D.L. n. 134 del 28 agosto 2008, convertito in legge n. 166 del 27 ottobre 2008 per i lavoratori del trasporto aereo e delle società derivate” (in procedura dsweb codice intervento 562 o 747 );
- l’articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 per i lavoratori delle società di gestione aeroportuale e delle società da questi derivate (in procedura dsweb codice intervento 561 o 747).
Si specifica che i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità in deroga non rientrano nel novero dei destinatari della salvaguardia in parola.
Si precisa inoltre che il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria, entro il quale deve avvenire la maturazione dei requisiti per il pensionamento, deve essere verificato alla data del 24 luglio 2012, data di pubblicazione del decreto interministeriale 1° giugno 2012 nella Gazzetta Ufficiale n. 171. Pertanto, eventuali periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità successive al 24 luglio 2012 non possono essere considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento.
Va poi evidenziata la particolare situazione, già segnalata in sede ministeriale, dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria che, per effetto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti pensionistici, potrebbero perfezionare gli stessi oltre il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria.
Al riguardo si precisa che, in esito agli approfondimenti ministeriali, è stato stabilito che, con specifici interventi, detti lavoratori, cessati entro il 31 dicembre 2011, rientreranno tra i destinatari della salvaguardia.
Tali interventi non riguardano i lavoratori collocati in mobilità ordinaria e cessati dal 1° gennaio 2012.
Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.