Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Salvaguardia Prima salvaguardia - 65.000 Lettera B - Lavoratori in mobilità lunga
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Lettera A - Lavoratori in mobilità ordinaria
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Lettera B - Lavoratori in mobilità lunga
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Lettera C - Lavoratori dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito
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Lettera D - Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria
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Lettera E - Lavoratori in esonero dal servizio
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Lettera F - Lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave
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Lettera G - Lavoratori cessati per accordi individuali
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Lettera H - Lavoratori cessati per accordi collettivi di incentivo all’esodo
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Modalità di presentazione alla DTL dell’istanza da parte dei lavoratori di cui alle lettere E F G H
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Prima Salvaguardia - 65.000
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Tipologie di lavoratori e criteri di salvaguardia
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Prima Salvaguardia - 65.000
Lavoratori in mobilità lunga - Lettera B
(msg.13343/2012 punto2.2)
Il contingente numerico per questa tipologia di soggetti è stato fissato in 3.460 unità.
Potenziali destinatari sono:
- i lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi delle leggi n. 176/1998, n. 81/2003, n. 296/2006;
- i lavoratori ultracinquantenni inseriti nel programma di reimpiego di cui alla legge n. 127/2006.
In merito ai requisiti pensionistici che le suindicate categorie devono maturare si specifica quanto segue.
- Per i lavoratori di cui alla lettera a) i requisiti per la pensione di anzianità da perfezionare sono quelli di cui alla tabella C allegata alla legge n. 449/1997 (circ. n. 116/2003).
- Per i soli lavoratori destinatari della legge n. 176/1998, i requisiti dell’età per la pensione di vecchiaia sono 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini. (vedi circ. n. 185/1998 punto 2.2.3).
- Per i lavoratori di cui alla lettera b) i requisiti per la pensione di vecchiaia o anzianità sono quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti o per gli iscritti nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (CD/CM, ART E COMM), vigenti anteriormente all’entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011.
Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.