Eureka Previdenza

Prima salvaguardia - 65.000

Modalità di presentazione alla DTL dell’istanza da parte dei lavoratori di cui alle lettere E F G H

(msg.13343/2012)

Articolo 4 del decreto interministeriale 1 giugno 2012: modalità di presentazione dell’istanza da parte dei lavoratori di cui alle lettere e), f), g) e h) per il riconoscimento dei benefici di cui all’articolo 24, comma 14, della legge n. 214 del 2011.
Tali lavoratori devono presentare l’istanza per l’accesso alla deroga di cui all'articolo 24, comma 14, della legge n. 214 del 2011, secondo le modalità che di seguito si illustrano.

  • Lavoratori di cui alle lettere e) e f), articolo 2, comma 1:
    • Tali soggetti devono presentare istanza per l’accesso ai benefici di cui al comma 14 dell’articolo 24 della legge n. 214 del 2011, alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti in base alla residenza degli stessi. All’istanza deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, relativa al provvedimento di esonero qualora soggetti di cui alla lettera e), e di congedo se soggetti di cui alla lettera f), con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo da parte della competente Direzione Territoriale del Lavoro.
  • Lavoratori di cui alle lettere g) e h), articolo 2, comma 1:
    • Tali lavoratori devono presentare istanza per l’accesso ai benefici di cui al comma 14 dell’articolo 24 della legge n. 214 del 2011, corredata dall’accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, secondo le seguenti modalità:
      • nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411, 412 e 412-ter del codice di procedura civile, l’istanza è presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;
      • in tutti gli altri casi, l’istanza è presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

Prima salvaguardia - 65.000

Modalità di presentazione alla DTL dell’istanza da parte dei lavoratori di cui alle lettere E F G H

(msg.13343/2012)

Articolo 4 del decreto interministeriale 1 giugno 2012: modalità di presentazione dell’istanza da parte dei lavoratori di cui alle lettere e), f), g) e h) per il riconoscimento dei benefici di cui all’articolo 24, comma 14, della legge n. 214 del 2011.
Tali lavoratori devono presentare l’istanza per l’accesso alla deroga di cui all'articolo 24, comma 14, della legge n. 214 del 2011, secondo le modalità che di seguito si illustrano.

  • Lavoratori di cui alle lettere e) e f), articolo 2, comma 1:
    • Tali soggetti devono presentare istanza per l’accesso ai benefici di cui al comma 14 dell’articolo 24 della legge n. 214 del 2011, alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti in base alla residenza degli stessi. All’istanza deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, relativa al provvedimento di esonero qualora soggetti di cui alla lettera e), e di congedo se soggetti di cui alla lettera f), con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo da parte della competente Direzione Territoriale del Lavoro.
  • Lavoratori di cui alle lettere g) e h), articolo 2, comma 1:
    • Tali lavoratori devono presentare istanza per l’accesso ai benefici di cui al comma 14 dell’articolo 24 della legge n. 214 del 2011, corredata dall’accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, secondo le seguenti modalità:
      • nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411, 412 e 412-ter del codice di procedura civile, l’istanza è presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;
      • in tutti gli altri casi, l’istanza è presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

Termine di presentazione dell’istanze di cui all’articolo 4 ed istituzione delle commissioni per l’esame dell’istanze.

Termine di presentazione dell’istanze di cui all’articolo 4 ed istituzione delle commissioni per l’esame dell’istanze.
I commi 5 e 6 dell’articolo 4 del decreto interministeriale del 1° giugno 2012 stabiliscono quanto segue.
Le istanze di accesso ai benefici di cui all'articolo 24, comma 14, della legge n. 214 del 2011 alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro devono essere presentate entro il 21 novembre 2012 e cioè entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale.
Il comma 6 dell’articolo 4 ha disposto l’istituzione di una Commissione per l’esame delle istanze di che trattasi, di cui un componente è un funzionario dell’INPS designato dal Direttore provinciale della Sede di appartenenza.
L’articolo 5, comma 1, del decreto ha stabilito che le decisioni di accoglimento dovranno essere comunicate con tempestività, anche con modalità telematica, all’INPS.
Il successivo comma 2 del citato articolo 5 dispone che l’interessato, avverso il provvedimento, può presentare istanza di riesame, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l’istanza.
Tutto ciò premesso, qualora gli interessati si rivolgano – al fine di conoscere se possano o meno rientrare tra i potenziali beneficiari della c.d. salvaguardia - presso le strutture dell’Istituto, in attesa della comunicazione di accoglimento dell’istanza da parte della Commissione competente, le stesse dovranno verificare se i lavoratori siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico in base alle disposizioni vigenti alla data del 5 dicembre 2011 ed a porre in apposita evidenza i nominativi in attesa della comunicazione da parte della Direzione Territoriale del Lavoro competente.

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