Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Salvaguardia Prima salvaguardia - 65.000 Modalità di presentazione alla DTL dell’istanza da parte dei lavoratori di cui alle lettere E F G H
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Modalità di presentazione alla DTL dell’istanza da parte dei lavoratori di cui alle lettere E F G H
(msg.13343/2012)
Articolo 4 del decreto interministeriale 1 giugno 2012: modalità di presentazione dell’istanza da parte dei lavoratori di cui alle lettere e), f), g) e h) per il riconoscimento dei benefici di cui all’articolo 24, comma 14, della legge n. 214 del 2011.
Tali lavoratori devono presentare l’istanza per l’accesso alla deroga di cui all'articolo 24, comma 14, della legge n. 214 del 2011, secondo le modalità che di seguito si illustrano.
- Lavoratori di cui alle lettere e) e f), articolo 2, comma 1:
- Tali soggetti devono presentare istanza per l’accesso ai benefici di cui al comma 14 dell’articolo 24 della legge n. 214 del 2011, alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti in base alla residenza degli stessi. All’istanza deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, relativa al provvedimento di esonero qualora soggetti di cui alla lettera e), e di congedo se soggetti di cui alla lettera f), con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo da parte della competente Direzione Territoriale del Lavoro.
- Lavoratori di cui alle lettere g) e h), articolo 2, comma 1:
- Tali lavoratori devono presentare istanza per l’accesso ai benefici di cui al comma 14 dell’articolo 24 della legge n. 214 del 2011, corredata dall’accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, secondo le seguenti modalità:
- nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411, 412 e 412-ter del codice di procedura civile, l’istanza è presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;
- in tutti gli altri casi, l’istanza è presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.
- Tali lavoratori devono presentare istanza per l’accesso ai benefici di cui al comma 14 dell’articolo 24 della legge n. 214 del 2011, corredata dall’accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, secondo le seguenti modalità: