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Prima salvaguardia 65.000

Lavoratori cessati per accordi collettivi di incentivo all’esodo - Lettera H

(msg.13343/2012)

Lavoratori, di cui alla lettera h), il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
L’articolo 2 del decreto interministeriale stabilisce altresì che tali lavoratori devono aver risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa.

Il contingente numerico complessivo per queste categorie di lavoratori, lettere g) e h), è stato determinato in complessive n. 6.890 unità.
Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il comma 2 dell’articolo 2, relativamente ai lavoratori di cui alle lettere g) e h) stabilisce che tali lavoratori conseguono il beneficio a condizione che la data di risoluzione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali del Lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base delle disposizioni normative o regolamentari.
Il comma 3 del più volte citato articolo 2 dispone altresì che tali lavoratori devono risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che in base alla previgente normativa avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011.

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