Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Salvaguardia Prima salvaguardia - 65.000 Tipologie di lavoratori e criteri di salvaguardia
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Lettera A - Lavoratori in mobilità ordinaria
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Lettera B - Lavoratori in mobilità lunga
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Lettera C - Lavoratori dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito
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Lettera D - Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria
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Lettera E - Lavoratori in esonero dal servizio
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Lettera F - Lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave
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Lettera G - Lavoratori cessati per accordi individuali
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Lettera H - Lavoratori cessati per accordi collettivi di incentivo all’esodo
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Modalità di presentazione alla DTL dell’istanza da parte dei lavoratori di cui alle lettere E F G H
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Prima Salvaguardia - 65.000
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Tipologie di lavoratori e criteri di salvaguardia
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Prima Salvaguardia - 65.000
Tipologie di lavoratori e criteri di salvaguardia
Preliminarmente, si elencano le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione al beneficio:
Lavoratori di cui all’ARTICOLO 24, COMMA 14, LEGGE 214/2011 come modificato ed integrato dall’articolo 6, comma 2-ter, e quater, primo periodo e comma 2-septies del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 |
DECRETO INTERMINISTERIALE ATTUATIVO ARTICOLO 24 COMMA 15 LEGGE 214/2011 Criteri per la definizione della platea |
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MOBILITA’ ORDINARIA, lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni |
Accordi sindacali stipulati anteriormente il 4 dicembre 2011 Data cessazione attività entro il 4/12/2011 Perfezionamento requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità(art. 7, commi 1 e 2, legge 223/1991) |
MOBILITA’ LUNGA lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni |
Accordi collettivi stipulati entro il 4/12/2011 Data cessazione attività entro il 4/12/2011 |
TITOLARI DI PRESTAZIONE STRAORDINARIA a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28,della legge 23 dicembre 1996, n. 662. |
Titolari di assegno straordinario alla data del 4/12/2011 NONCHE’ Titolari di assegno straordinario da data successiva al 4 dicembre 2011, con accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, se l’accesso alla prestazione risulta autorizzato dall’INPS, fermo restando che gli interessati rimangono a carico dei Fondi fino al compimento di almeno 62 anni di età |
PROSECUTORI VOLONTARI lavoratori che, prima del 4 dicembre 2011 sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione |
Autorizzazione antecedente alla data del 4/12/2011 non rioccupati dopo l’autorizzazione con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6/12/2011 decorrenza massima pensione entro il 6/12/2013 |
ESONERATI lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133 |
Esonero in corso al 4/12/2011 ovvero provvedimento di concessione emesso ante 4/12/2011 |
IN CONGEDO PER ASSISTENZA FIGLI DISABILI lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al DL 26 marzo 2001, n. 151 |
In congedo al 31/10/2011 beneficio solo per pensione con 40 anni di contribuzione perfezionamento requisito contributivo entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo |
lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31/12/2011: in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile; in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale |
Data cessazione entro il 31/12/2011 Non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro Decorrenza massima pensione entro il 6/12/2013 |
Il decreto interministeriale del 1° giugno 2012, inoltre, ripartisce fra le categorie sopra indicate i posti disponibili:
Nelle prime tre categorie rientrano anche i soggetti (cd. “10mila”) già salvaguardati dalla normativa in materia di decorrenza del trattamento pensionistico di cui all’articolo 12, comma 5, della legge n. 122/2010 ( cd. “finestra mobile”). Tali lavoratori possono avvalersi congiuntamente della suddetta deroga alla normativa in materia di finestra mobile e della salvaguardia dai nuovi requisiti di accesso alla pensione di cui all’articolo 24, comma 14, della legge n. 214/2011 e s.m.i.
Tipologia lavoratore |
Numero |
---|---|
in mobilità ordinaria |
25.590 |
in mobilità lunga |
3460 |
con prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore |
17.710 |
autorizzati ai versamenti volontari |
10.250 |
con esonero in corso |
950 |
in congedo per assistenza figli con disabilità |
150 |
cessati |
6.890 |
TOTALE |
65.000 |