Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Salvaguardia Quinta salvaguardia - 17.000 Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione
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Autorizzati alla prosecuzione volontaria che non hanno versato prima del 6 dicembre 2011
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Decorrenza e criterio ordinatorio
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Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria
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Lavoratori cessati dopo il 30 giugno 2012
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Lavoratori cessati entro il 30 giugno 2012
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Lavoratori cessati per risoluzione unilaterale
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Lavoratori in mobilità e successivamente prosecutori volontari
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Quinta salvaguardia - 17.000
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Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione
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Quinta salvaguardia - 17.000
Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione
(msg.4373/2014)
Preliminarmente, si elencano le tipologie di lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, della legge n. 147 del 2013 ed i relativi criteri di ammissione alla salvaguardia:
Lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, della legge n. 147 del 2013 |
Criteri di ammissione alla salvaguardia |
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a) Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. |
Autorizzazione antecedente alla data del 4.12.2011. Almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011. Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015. |
b) Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012: - in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile; -in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rap-presentative a livello nazionale. |
Anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015. |
c) Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012: - in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile; -in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rap-presentative a livello nazionale. |
Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015. |
d) Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011. |
Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015. |
e) Lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione suc-cessivamente alla predetta data. |
Perfezionamento, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, mediante il versamento di contributi volontari, dei requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011. Il predetto versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione. Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015. |
f) Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011. |
Anche se al 6 dicembre 2011 non hanno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data. A condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013. A condizione che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015. |