Eureka Previdenza

Quinta salvaguardia - 17.000

Lavoratori cessati dopo il 30 giugno 2012

msg.4373/2014

Lavoratori cessati dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo (art. 1, comma 194, lett. c)

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 500 unità.

Potenziali destinatari della salvaguardia in parola sono i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

I predetti lavoratori possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il 6 gennaio 2015.

L’articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha previsto che i lavoratori in argomento conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie ai soggetti competenti sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Quinta salvaguardia - 17.000

Lavoratori cessati dopo il 30 giugno 2012

msg.4373/2014

Lavoratori cessati dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo (art. 1, comma 194, lett. c)

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 500 unità.

Potenziali destinatari della salvaguardia in parola sono i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

I predetti lavoratori possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il 6 gennaio 2015.

L’articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha previsto che i lavoratori in argomento conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie ai soggetti competenti sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Modalità e termine di presentazione delle istanze

Modalità e termine di presentazione delle istanze

L’articolo 5 del più volte citato decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha previsto che i lavoratori di cui al presente punto devono presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia in parola alla competente DTL entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014 e, dunque, entro il 15 giugno 2014, termine prorogato di diritto al 16 giugno 2014, primo giorno seguente non festivo (Al riguardo, v. circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 18 aprile 2014).

In particolare, i lavoratori di che trattasi presentano istanza di accesso ai benefici di cui all'articolo 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, secondo le seguenti modalità:

  1. nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l'istanza è presentata alla Direzione Territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;
  2. in tutti gli altri casi, l'istanza è presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.
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