Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Salvaguardia Quinta salvaguardia - 17.000 Lavoratori cessati dopo il 30 giugno 2012
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Quinta salvaguardia - 17.000
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Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione
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Quinta salvaguardia - 17.000
Lavoratori cessati dopo il 30 giugno 2012
msg.4373/2014
Lavoratori cessati dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo (art. 1, comma 194, lett. c)
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 500 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia in parola sono i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
I predetti lavoratori possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il 6 gennaio 2015.
L’articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha previsto che i lavoratori in argomento conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie ai soggetti competenti sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.