Eureka Previdenza

Quinta salvaguardia - 17.000

Autorizzati alla prosecuzione volontaria che non hanno versato prima del 6 dicembre 2011

msg.4373/2014

Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data (art. 1, comma 194, lett. f)

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 9.000 unità.

Potenziali destinatari della salvaguardia in parola sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre  2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

I predetti lavoratori possono accedere al beneficio a condizione che  perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il 6 gennaio 2015.

Quinta salvaguardia - 17.000

Autorizzati alla prosecuzione volontaria che non hanno versato prima del 6 dicembre 2011

msg.4373/2014

Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data (art. 1, comma 194, lett. f)

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 9.000 unità.

Potenziali destinatari della salvaguardia in parola sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre  2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

I predetti lavoratori possono accedere al beneficio a condizione che  perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il 6 gennaio 2015.

Modalità e termine di presentazione delle istanze

Modalità e termine di presentazione delle istanze

L’articolo 4 del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha previsto che i lavoratori di cui al presente punto devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola all’INPS, entro il 15 giugno 2014, termine prorogato di diritto al 16 giugno 2014, primo giorno seguente non festivo.

Al riguardo, si precisa che la presentazione delle istanze potrà avvenire on line sul sito www.inps.it, sia da parte dei patronati che dei cittadini.

Con successivo messaggio di prossima pubblicazione verranno fornite specifiche istruzioni relative ai prodotti informatici appositamente istituiti.

Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la Sede competente, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.

Per gli scritti INPS Gestione dipendenti pubblici si rinvia alle istruzioni fornite al punto 3.1.2 del presente messaggio.

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