Eureka Previdenza

Quinta salvaguardia - 17.000

Lavoratori cessati per risoluzione unilaterale

msg.4373/2014

Lavoratori cessati in base a risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio  2007 e il 31 dicembre 2011 (art. 1, comma 194, lett. d)

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 5.200 unità.

Potenziali destinatari della salvaguardia in parola sono i lavoratori  il  cui  rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto,  successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a  rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

I predetti lavoratori possono accedere al beneficio a condizione che  perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il 6 gennaio 2015.

L’articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, ha previsto che i lavoratori in argomento conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie ai soggetti competenti sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Modalità e termine di presentazione delle istanze

L’articolo 5 del più volte citato decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha previsto che i lavoratori di cui al presente punto devono presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia in parola alla competente DTL entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014 e, dunque, entro il 15 giugno 2014, termine prorogato di diritto al 16 giugno 2014, primo giorno seguente non festivo (Al riguardo, v. circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 18 aprile 2014).

In particolare, l’articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, prevede che i lavoratori di che trattasi presentano istanza di accesso ai benefici di cui all'articolo 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 alla Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore.

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