Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Salvaguardia Quinta salvaguardia - 17.000 Lavoratori in mobilità e successivamente prosecutori volontari
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Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione
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Quinta salvaguardia - 17.000
Lavoratori in mobilità e successivamente prosecutori volontari
(msg.4373/2014)
Lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data (art. 1, comma 194, lett. e)
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 1.000 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia in parola sono i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa.
Dal dettato normativo si evince che la salvaguardia in parola è rivolta esclusivamente a quei soggetti che entro i sei mesi successivi al termine della mobilità ordinaria, abbiano perfezionato il requisito dell’età e quello contributivo. Al riguardo si precisa che se al momento del termine della mobilità ordinaria è stato già perfezionato il requisito contributivo, ma non quello dell’età, tali soggetti non rientrano nella tipologia in esame in quanto la norma espressamente fa riferimento al perfezionamento dei requisiti “mediante versamento dei contributi volontari” che – com’è ovvio – interessano esclusivamente il requisito contributivo e non già quello anagrafico; conseguentemente questi lavoratori non potranno accedere alla salvaguardia di cui trattasi.
E’ opportuno evidenziare che l’espressione “collocati in mobilità ordinaria” utilizzata dalla norma contenuta nella lettera in esame, rimanda al presupposto normativo secondo cui la iscrizione nelle liste di mobilità - che determina la collocazione in mobilità - si verifica il giorno successivo alla data di licenziamento. Tale precisazione comporta che possono essere ammessi alla salvaguardia in argomento – sempre che siano in possesso dei summenzionati requisiti pensionistici - i lavoratori licenziati fino al 3 dicembre 2011.
Si precisa inoltre che la fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria, di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere verificata alla data del 16 aprile 2014, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del decreto interministeriale 14 febbraio 2014. Pertanto, eventuali periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità, ex art. 8 comma 6 e 7 della legge n. 223 del 1991, successivi al 16 aprile 2014 non possono essere considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell’indennità stessa.
I lavoratori di cui al presente punto possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il 6 gennaio 2015.
Si specifica infine che i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità in deroga non rientrano nel novero dei destinatari della salvaguardia in parola.