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Autorizzati alla prosecuzione volontaria che non hanno versato prima del 6 dicembre 2011
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Decorrenza e criterio ordinatorio
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Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria
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Lavoratori cessati dopo il 30 giugno 2012
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Lavoratori cessati entro il 30 giugno 2012
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Lavoratori cessati per risoluzione unilaterale
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Lavoratori in mobilità e successivamente prosecutori volontari
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Quinta salvaguardia - 17.000
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Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione
Decreto legge 69 del 13 giugno 2023
Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. (23G00080)
Vigente al: 11-1-2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche al testo unico bancario. Caso EU Pilot 2021/10083/FISMA
Modifica al decreto-legge n. 73 del 2021))
«3-bis. Quando è disposta la sospensione di cui al comma 1, la Banca d'Italia effettua la valutazione di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01, entro il termine ivi indicato, che decorre da quando la sospensione diventa efficace.»;
1) alla lettera a), dopo le parole: «96-bis.2, rimborsi» sono inserite le seguenti: «in caso di provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 96-bis.2, comma 01, o»;
2) alla lettera c), le parole: «se il costo dell'intervento non supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi» sono sostituite dalle seguenti: «se, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, il costo di quest'ultimo non supera gli oneri che il sistema dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi al netto di quanto esso recupererebbe dalla banca in liquidazione per il credito di cui all'articolo 91, comma 1-bis, lettera b),
1) al comma 1, dopo le parole: «
2) al comma 5, lettera c), le parole: «compensazione di eventuali debiti» sono sostituite dalle seguenti: «compensazione dell'ammontare complessivo del deposito con eventuali debiti» e dopo le parole: «si producono gli effetti del provvedimento» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01, o di quello»;
1) al comma 1 è premesso il seguente:
«01. Quando una banca si rende inadempiente all'obbligo di restituire i propri depositi per cause direttamente connesse con la sua situazione finanziaria, la Banca d'Italia verifica se la banca è al momento in grado di rimborsare i propri depositi o se ha la ragionevole prospettiva di ripristinare a breve l'accessibilità ai depositi stessi. Ove entrambe queste condizioni non risultino verificate, la Banca d'Italia lo dichiara con provvedimento adottato entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui accerta l'inadempimento. Il provvedimento è pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale e i suoi effetti decorrono dal momento indicato dalla Banca d'Italia nel provvedimento stesso. Il provvedimento non è adottato se la Banca d'Italia ha già adottato la proposta di cui all'articolo 80, comma 1.»;
2) al comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 83, comma 1», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «, ovvero del provvedimento di cui al comma 01»;
3) al comma 4, dopo le parole: «gli effetti del provvedimento» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 01 o di quello»;
4) al comma 5, le parole: «rimborsi effettuati, beneficiando della preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi effettuati. Quando la banca è in liquidazione coatta amministrativa, il credito dei sistemi di garanzia beneficia della preferenza».
Art. 1-bis
Nel medesimo periodo di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
Il D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191, ha disposto (con l'art. 4-quinquies, comma 6) che "Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è individuata la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 5, che comunque si applicano alle proposte di transazione espresse a partire dal 1° febbraio 2024".
Art. 2
1.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10,95 milioni di euro per l'anno 2023 e 21,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26.
Art. 3
«2-bis. La Consob può trasmettere alle autorità competenti di un Paese terzo carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia, nonché relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni in esame a condizione che vengano rispettati i requisiti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), e paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, così come modificata dalla direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014. La trasmissione dei dati personali è effettuata ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.».
Art. 3-bis
a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera ee) è inserita la seguente:
"ee-bis) 'ritirò: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura";
b) all'articolo 18, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. Nei casi di avvio della procedura ai sensi dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2019/882 da parte dell'autorità di un altro Stato membro, il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le misure adottate, tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non conformità del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, le sue obiezioni";
c) all'articolo 25, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Le autorità di vigilanza di cui al presente decreto comunicano alla Commissione, in tempo utile, tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione medesima di redigere la relazione di cui all'articolo 33 della direttiva (UE) 2019/882"))
Art. 4
Art. 6
«525. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del
Art. 7
Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812
Art. 8
Istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon
1. Al fine di assicurare l'adozione di interventi di prevenzione e riduzione della concentrazione del radon
2.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031
Art. 8-bis
Art. 9
«1-bis. Nei casi in cui risulti necessario limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti il prefetto o i prefetti competenti per territorio limitatamente agli aspetti di sicurezza della
1-ter. L'ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale provvede a rendere noti all'utenza i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1-bis in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, e con le modalità di cui al comma 5.
1-quater. Il controllo della velocità nelle aree individuate ai sensi del comma 1-bis può essere effettuato ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera f).
1-quinquies. Chiunque non osserva i limiti di velocità stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1-bis è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 142.»;
«9-ter. I comuni possono stabilire, all'interno di una determinata zona a traffico limitato, diversi tempi massimi di permanenza, tra l'ingresso e l'uscita, anche differenziati per categoria di veicoli o di utenti.».
Art. 9-bis
1) al decimo periodo, le parole: "con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi in house dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di Sud e di politiche di coesione, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può a tal fine avvalersi del gestore dello stabilimento ovvero di organismi in house dello Stato";
2) il dodicesimo periodo è sostituito dai seguenti: "I criteri e le modalità di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. sono individuati con il decreto di cui al decimo periodo, che contiene altresì l'indicazione del termine massimo di realizzazione dei predetti progetti. È fatta salva la facoltà per il gestore dello stabilimento di presentare progetti di decarbonizzazione ad integrazione di quelli previsti dal decimo periodo, da attuare con oneri a proprio carico, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e sottoposti alla valutazione e approvazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. secondo i criteri e le modalità indicati nel decreto di cui al medesimo decimo periodo".
"1-septies. Nei casi previsti dal comma 1-bis.1, qualora la prosecuzione dell'attività sia stata autorizzata dopo l'adozione del provvedimento di sequestro, l'amministratore giudiziario, ovvero il commissario straordinario nominato nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, è autorizzato a proseguire l'attività anche quando il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo, fermo restando il rispetto delle prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del terzo periodo del comma 1-bis.1 ovvero delle misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-bis.1. In questo caso, il giudice competente è il giudice dell'esecuzione.
1-octies. In caso di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, il sequestro preventivo, disposto ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale ovvero di altre previsioni di legge che a detto articolo rinviano, non impedisce il trasferimento dei beni in sequestro ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in attuazione del programma di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero ai sensi di altre disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, se essi sono costituiti da stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, purché ricorrano le seguenti condizioni:
a) l'ammissione all'amministrazione straordinaria è intervenuta dopo il verificarsi dei reati che hanno dato luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro;
b) dopo l'adozione del provvedimento di sequestro, è stata autorizzata la prosecuzione dell'attività;
c) sono in corso di attuazione o sono state attuate le prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del comma 1-bis.1, ovvero le misure indicate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai fini del bilanciamento tra esigenze di continuità dell'attività produttiva e beni giuridici lesi dagli illeciti oggetto del giudizio penale, ovvero le prescrizioni dettate da provvedimenti amministrativi che autorizzino la prosecuzione dell'attività dettando misure dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici oggetto del giudizio penale;
d) il soggetto al quale i beni sono trasferiti non risulta controllato, controllante o collegato ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, né altrimenti riconducibile, direttamente o indirettamente, al soggetto che ha commesso i reati per i quali il sequestro è stato disposto, ovvero all'ente che ha commesso gli illeciti amministrativi per i quali il sequestro è stato disposto, ovvero al soggetto per conto o nell'interesse del quale essi hanno agito;
e) la congruità del prezzo è attestata mediante apposita perizia giurata, ivi compresa quella utilizzata ai fini della determinazione del valore del bene ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero di altre disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, tenendo comunque conto delle valutazioni fatte nell'ambito delle procedure competitive per la cessione a terzi dei complessi aziendali.
Le medesime disposizioni si applicano nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di confisca nei casi previsti dal comma 1-septies.
1-novies. Nei casi di cui al comma 1-octies, il corrispettivo della cessione è depositato dagli organi dell'amministrazione straordinaria presso la Cassa delle ammende, con divieto di utilizzo per finalità diverse dall'acquisto di titoli di Stato, fino alla conclusione del procedimento penale, salvo il caso in cui il sequestro sia revocato. Dal momento del deposito del corrispettivo presso la Cassa delle ammende, gli effetti del sequestro sui beni cessano definitivamente, salvo quanto previsto, ai fini della loro utilizzazione, dal quinto periodo del presente comma. Nel caso in cui il giudice disponga la confisca, essa ha ad oggetto esclusivamente le somme depositate ai sensi del primo periodo, che sono acquisite al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di revoca del sequestro o di mancata adozione del provvedimento di confisca, le somme sono immediatamente restituite ai commissari straordinari e dagli stessi utilizzabili per le finalità di cui al capo VI del titolo III del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Al fine di poter utilizzare il bene, dopo che la confisca è divenuta definitiva, l'acquirente e i successivi aventi causa devono rispettare le prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del terzo periodo del comma 1-bis.1 del presente articolo ovvero le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-bis.1, salvo che il giudice dell'esecuzione accerti, su istanza dell'interessato, la cessazione dei rischi conseguenti alla libera disponibilità del bene medesimo. Qualora la cessione avvenga nei casi previsti dal comma 1-octies, ultimo periodo, la confisca dei beni perde efficacia e si trasferisce sul corrispettivo versato ai sensi del primo periodo del presente comma, ferma l'applicazione del quinto periodo.
1-decies. Per le finalità di cui al comma 1-octies, lettera c), la verifica relativa all'attuazione delle misure indicate nell'ambito della procedura di interesse strategico nazionale è effettuata da un comitato di cinque esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato sentiti i Ministri delle imprese e del made in Italy, della salute e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché la regione nel cui territorio sono ubicati gli impianti o le infrastrutture. Con il decreto di cui al primo periodo, si provvede altresì alla determinazione del compenso riconosciuto a ciascun componente del comitato, in ogni caso non superiore ad euro 50.000 in ragione d'anno, con oneri posti a carico esclusivo dei terzi gestori dell'impianto o dell'infrastruttura. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette alla Camere una relazione sull'attività di verifica effettuata dal comitato di cui al primo periodo".
"2-bis. Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271";
Art. 10
Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni pubblicano sul proprio sito internet istituzionale l'elenco di tali zone entro il 30 settembre di ciascun anno.
Art. 10-bis
Procedura di infrazione n. 2013/2092)
1) dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2005/2006, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, e dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, la riduzione del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine:
i) tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non più dovuto; ii) tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, come registrate nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) a cura delle competenti amministrazioni regionali;
iii) tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali; iv) tra i produttori per i quali il superamento del quantitativo di riferimento individuale non risulti superiore al quantitativo stesso. Qualora dette riduzioni non esauriscano le disponibilità, il residuo è ripartito tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo di riferimento individuale;
2) dalla campagna 2006/2007 alla campagna 2008/2009, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004, come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1468/2006 della Commissione, del 4 ottobre 2006, la riduzione del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine: i) tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato risulti indebitamente imputato o comunque non più dovuto; ii) tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali; iii) tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali; iv) tra i produttori per i quali il superamento del quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 5 per cento o a 15.000 kg, se questo valore è quello più basso; v) tra i produttori il cui quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 50 per cento della media nazionale del quantitativo di riferimento individuale. Qualora dette riduzioni non esauriscano le disponibilità, il residuo è ripartito tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo di riferimento individuale.
Qualora ritenga l'istanza fondata, dispone per la prosecuzione del giudizio.
Il D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170, ha disposto (con l'art. 15-ter, comma 1) che "I termini di cui ai commi 7 e 13 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, sono differiti al 31 dicembre 2023".
Art. 11
Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle
1. Al personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applica l'articolo 485, comma 1, del
2. Al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applica l'articolo 569, comma 1, del
3. Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere
"9-ter. A decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono indire, prioritariamente rispetto alle selezioni pubbliche di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, procedure di reclutamento straordinarie, distinte per istituzione e settore artistico-disciplinare, a valere sui posti che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi delle vigenti graduatorie nazionali per titoli e delle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate ai docenti che, entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione, hanno maturato negli ultimi otto anni, presso le istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al periodo precedente, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno centottanta giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma. In materia di computo del periodo di servizio non di ruolo, è fatto salvo quanto stabilito dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica istituzione e limitatamente a un settore disciplinare per il quale abbia maturato almeno un anno di servizio presso tale istituzione, valutato ai sensi dei periodi precedenti. Le graduatorie di merito per istituzione sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova selettiva, le cui modalità di svolgimento sono definite nel bando di concorso secondo le modalità, in quanto compatibili, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 180 del 29 marzo 2023. Il bando prevede altresì un contributo di partecipazione a carico di ciascun candidato relativo agli oneri di svolgimento della procedura, definito dal Ministero dell'università e della ricerca. A seguito del superamento della prova di cui al periodo precedente, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° novembre successivo, nella medesima istituzione che ha bandito la procedura"))
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 785.361 euro per l'anno 2023, 948.193 euro per l'anno 2024, 1.144.694 euro per l'anno 2025 e 1.341.196 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 26.
Art. 12
Art. 13
«Art. 12-bis (Disposizioni per il personale volontario). - 1.
Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6.».
Art. 14
1) al comma 1, dopo le parole «Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica,» sono aggiunte le seguenti «immesso in ruolo a far data
2) al comma 3, le parole «e negli stessi limiti fissati dal» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;
3) il comma 4 è abrogato;
4) al comma 5, le parole «e negli stessi limiti» sono soppresse;
Ai fini del
Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Adeguamento al 2019/1157, sul rafforzamento della sicurezza delle carte di identità e dei titoli di soggiorno
Art. 18
1.
a) all'articolo 4:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito, nel rispetto delle condizioni previste dal codice frontiere Schengen istituito dal regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, allo straniero in possesso del passaporto o di un documento di viaggio equipollente in corso di validità, nonché del visto d'ingresso o dell'autorizzazione ai viaggi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, , o di un permesso di soggiorno, ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, del Consiglio, del 13 giugno 2002, anch'essi in corso di validità.»;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'ingresso in Italia può avvenire, salvi i casi di forza maggiore e i casi di eccezione previsti dal regolamento (UE) 2016/399, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.
1-ter. Salvi i casi di esenzione, è fatto obbligo ai cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, di fornire i dati biometrici richiesti, ai fini delle verifiche di frontiera previste dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399. In caso di rifiuto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1.
1-quater. L'autorità di frontiera assicura la registrazione, nel sistema di ingressi/uscite (entry-exit system-EES) di cui al regolamento (UE) 2017/2226, dei dati richiesti ai fini del controllo e provvede, in caso di ingresso sul territorio nazionale, ad informare il cittadino straniero della durata massima del soggiorno autorizzato. L'informazione di cui al primo periodo può essere resa anche attraverso attrezzature installate ai valichi di frontiera. Ai cittadini di Paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorità italiane in corso di validità, il personale addetto ai controlli di frontiera provvede ad apporre sul passaporto un timbro recante l'indicazione della data di ingresso o di uscita.
1-quinquies.
a) determinate le autorità di frontiera, nonché quelle competenti in materia di immigrazione;
b) designate le autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;
c) disciplinate le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema EES a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2226.»;
3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L'autorizzazione ai viaggi di cui al comma 1 è richiesta dai cittadini di Paesi terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, secondo le modalità previste dagli articoli 15, 17 e 18 del medesimo regolamento.
L'autorizzazione è rilasciata, rifiutata, annullata o revocata dall'Unità nazionale ETIAS (European travel information ad authorisation system) in attuazione del Capo VI
2-ter. Per l'adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 4), 21) e 22), del regolamento (UE) 2018/1240, con uno o più decreti adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia sono:
a) determinate le autorità di frontiera, nonché quelle competenti in materia di immigrazione;
b) designate le autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;
c) disciplinate le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (European travel information ad authorisation system-ETIAS) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1240.»;
b) all'articolo 5, al comma 8-bis, dopo le parole: «contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso» sono inserite le seguenti: «
1) al comma 1, dopo le parole: "i requisiti richiesti" sono inserite le seguenti: "dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio di polizia di frontiera che ha disposto il respingimento. La procura al difensore può essere rilasciata innanzi all'autorità consolare italiana competente per territorio"))
d) all'articolo 13:
1) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «legge 28 maggio 2007, n. 68
2) al comma 2-ter, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «In tali casi, lo straniero può essere destinatario di un divieto di reingresso nel territorio dello Stato e si applicano le disposizioni di cui ai commi 13 e 14-bis. Il divieto di cui al presente comma decorre dalla data di uscita dal territorio nazionale e opera per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.»;
3) dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti:
«2-quater. Salvi i casi di esenzione, è fatto obbligo ai cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il regolamento (UE) 2017/2226
2-quinquies. L'autorità di frontiera, all'atto della registrazione in uscita dello straniero, informa l'interessato che il divieto di cui al comma 2-ter è disposto dal questore del luogo in cui ha sede l'ufficio di frontiera, entro centoventi giorni, tenendo conto di tutte le circostanze
L'autorità di frontiera informa altresì lo straniero che, nel caso in cui, in occasione del controllo in uscita, non sia dichiarato un domicilio diverso, le comunicazioni relative all'adozione del provvedimento di divieto saranno notificate, anche con ricorso a modalità telematiche, all'indirizzo fornito in occasione della compilazione del modulo di domanda di autorizzazione ai viaggi o di richiesta del visto ovvero alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza ovvero, qualora assenti, del Paese limitrofo. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7. L'autorità di frontiera comunica allo straniero che entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data del rintraccio in frontiera potrà far pervenire al questore, anche a mezzo del servizio postale o per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, le proprie osservazioni o deduzioni.
2-sexies. Contro il provvedimento di cui al comma 2-ter è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il questore che ha adottato il provvedimento.
La procura al difensore può essere rilasciata innanzi all'autorità consolare italiana competente per territorio.»;
4) al comma 14-bis, dopo le parole «divieto di cui al comma 13» sono inserite le seguenti «, anche nel caso di espulsione disposta dal giudice,».
2.
a) all'articolo 7, il comma 2 è abrogato;
b) all'articolo 8, al comma 1, il secondo periodo è abrogato.
3. L'accesso all'archivio comune di dati di identità (CIR - Common Identity Repository), istituito dall'articolo 17,
4. I decreti di cui al comma 1, lettera a),
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle di cui al comma 1,
Art. 18-bis
a) all'articolo 18-bis:
1) al comma 2, le parole: "la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano";
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro elemento rilevante. La sentenza è nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione";
b) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
"Art. 19 (Garanzie richieste allo Stato membro di emissione in casi particolari). - 1. Se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l'esecuzione del mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena inflitta, su richiesta o trascorsi al massimo venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinchè la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite.
2. Se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di persona legittimamente ed effettivamente residente in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, l'esecuzione del mandato può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 2-bis"))
Art. 18-ter
a) al comma 1, dopo le parole: "ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana" sono aggiunte le seguenti: "che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo";
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al primo periodo, il permesso di soggiorno è rilasciato a seguito della prima richiesta avanzata o della presentazione dell'istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia. Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia di cui al presente comma è valido cinque anni, è rinnovabile alla scadenza e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro"))
Art. 19
«185. Al fine di favorire il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e formativi dello sport, con particolare riferimento alla fase post-pandemica e in attesa che trovino piena applicazione i principi di riordino del settore contenuti nella legge 8 agosto 2019, n. 86, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, gli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a condizione che in ciascun anno le federazioni sportive destinino integralmente gli stessi allo sviluppo delle attività statutarie non commerciali.»;
Art. 20
«b) coloro nei confronti dei quali sia stata emessa l'inibitoria prevista dall'articolo 3-bis;»;
«
2. La domanda di inibitoria si propone con ricorso al tribunale ordinario del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Quando è pendente tra le stesse parti uno dei procedimenti di cui all'articolo 473-bis del codice di procedura civile, la domanda si propone al giudice che procede. Se il minore è residente all'estero, la domanda si propone al tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o al tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE.
3. Il ricorso può essere proposto dal pubblico ministero o dall'altro genitore o da colui che esercita la responsabilità genitoriale.
1) le parole: «dal precedente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 3»;
2) le parole: «35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200» sono sostituite dalle seguenti: «34 del decreto legislativo , ferma restando l'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3-bis»;
Art. 21
Art. 22
a) al primo periodo, le parole: "si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori" sono sostituite dalle seguenti: "sono valutati, ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici, tenendo conto delle esternalità positive in relazione al contributo degli interventi medesimi al processo di decarbonizzazione nonché all'incremento del grado di efficienza e flessibilità delle reti e degli impianti stessi";
b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel determinare le tariffe di cui al presente articolo, tiene conto dei maggiori costi di investimento nei comuni di cui al primo periodo nonché della necessità di remunerare nei comuni medesimi interventi funzionali a garantire l'immissione in rete di gas da fonte rinnovabile"))
Art. 22-bis
1) il comma 4 è abrogato;
2) al comma 7, la lettera c) è abrogata.
Art. 22-ter
Art. 23
1.
a) ovunque ricorrano negli articoli da 1 a 24:
1) le parole «regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, il quale istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazioni e del transito di prodotti a duplice uso» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione)»;
2) le parole: «regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione)»;
3) il numero: «III-bis» è sostituito dal seguente: «IV»;
b) all'articolo 2, comma 1:
1) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) per "prodotti a duplice uso listati" s'intendono i prodotti
2) alla lettera f), dopo la parola: «prodotti» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento duplice uso»;
3) la lettera n) è sostituita dalla seguente:
«n) per "operatore" s'intende l'esportatore, l'importatore, l'intermediario o il prestatore di assistenza
d) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: «Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «L'Unità di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185
2) al comma 2, le parole: «uso e» sono sostituite dalle seguenti: «uso listati e»;
3) al comma 2-bis è aggiunto il seguente periodo: «Per le medesime attività, l'Autorità competente può altresì avvalersi del personale distaccato di cui all'articolo 30 della legge 9 luglio 1990, n. 185.»;
e) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole: «per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione ed il transito» sono sostituite dalle seguenti: «per le autorizzazioni in materia»;
2) al comma 2, la parola: «individuali» è soppressa;
3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Il Comitato, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dall'Autorità competente, esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto.»;
4) al comma 3, le parole: «dello sviluppo economico» e «dei beni e delle attività culturali e del turismo» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «delle imprese e del made in Italy» e «della cultura»;
5) al comma 5, dopo le parole: «si svolgono», sono inserite le seguenti: «con modalità telematiche o»;
f) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole da: «a duplice uso,» fino a «cooperazione internazionale,» sono sostituite dalle seguenti: «a duplice uso listati, di prodotti a duplice uso non listati, di merci soggette al regolamento antitortura o di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali è vietato, a norma dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sospende l'operazione e ne dà tempestiva comunicazione all'Autorità competente,»;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: «all'Agenzia delle dogane e dei monopoli» sono sostituite dalle seguenti: «alle altre amministrazioni di cui al comma 1»;
g) all'articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le autorizzazioni concernenti prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali sono rilasciate dall'Autorità competente nella forma di autorizzazioni specifiche individuali, salva diversa previsione dei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive.»;
h) all'articolo 9:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'Autorità competente può subordinare al rilascio di un'autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati, la prestazione di servizi di intermediazione o la fornitura di assistenza tecnica collegate ai medesimi prodotti ovvero l'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento duplice uso, qualora abbia acquisito elementi informativi su una specifica operazione d'esportazione ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del regolamento duplice uso, nonché di quanto disposto dal presente decreto. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere vietata o subordinata ad autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati ai sensi dell'articolo 9 del regolamento duplice uso.»;
2) al comma 2, le parole: «al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,» sono soppresse;
3) al comma 3, le parole da: «a questi collegati»
4) al comma 5, secondo periodo, le parole da: «è da
5) al comma 6, le parole da: «all'esportatore»
6) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Fermo quanto previsto dagli articoli 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 2, 6,
7) al comma 8, le parole da: «dell'esportatore» fino a «internazionale,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 7, comunica la stessa», e le parole: «l'esportatore o l'intermediario interessati devono presentare» sono sostituite dalle seguenti: «l'operatore presenta»;
i) all'articolo 10:
1) il comma 1
«
2) al comma 2, le parole: «dell'esportatore, dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'operatore»;
3) al comma 3, lettera d), le parole: «
4) al comma 4, la parola: «, timbrata» è soppressa;
l) all'articolo 11:
1) al comma 1, le parole: «analoghe autorizzazioni» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzazioni individuali» e il secondo periodo
2) al comma 2, le parole da: «tre anni»
3) al comma 5, lettera c), le parole: «uso o» sono sostituite dalle seguenti: «uso listati o»;
m) all'articolo 12,
n) all'articolo 13:
1) al comma 1, le parole: «e di prodotti a duplice uso non» sono soppresse e le parole: «allegato III c» e «allegato II octies» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «allegato III, sezione C,» e «allegato II, sezione I,»;
2) al comma 2, dopo le parole: «a duplice uso» è inserita la seguente: «listati»;
3) al comma 5, le parole: «dei commi 4 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 4»;
o) all'articolo 14:
1) al comma 1 le parole: «alle lettere c) e d) dell'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 15, paragrafo 1, lettere c) e d),»,
2) al comma 3, le parole: «dell'originale» sono soppresse;
p) all'articolo 15, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per la cessione di materiali o informazioni classificati inclusi in prodotti a duplice uso da trasferire all'interno dell'Unione europea anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, l'operatore presenta domanda di autorizzazione al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza per il tramite dell'Autorità competente, la quale comunica l'esito e le prescrizioni imposte a tutela dei materiali o delle informazioni classificati ai richiedenti e, quando necessario, agli Stati o alle organizzazioni internazionali di destinazione, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 6, del presente decreto.»;
q) all'articolo 16, comma 3
r) all'articolo 17:
2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dall'Autorità competente,» è inserita la seguente: «anche»;
3) al comma 4, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, dopo la parola: «esportati,» è aggiunta la seguente: «importati,»;
s) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Sanzioni relative ai prodotti a duplice uso). - 1.
Chiunque effettua operazioni di esportazione di prodotti a duplice uso listati o di prodotti a duplice uso non listati, anche in forma intangibile, di transito o di trasferimento all'interno dell'Unione europea, ovvero presta servizi di intermediazione o assistenza tecnica concernenti i prodotti medesimi, senza la relativa autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000.
2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta i servizi di cui al comma 1 in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione
3. L'operatore che
4. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 90.000 l'operatore che:
a) omette di comunicare all'Autorità competente l'intervenuta variazione dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro quindici giorni dal verificarsi della variazione;
b) viola gli obblighi di tenuta, conservazione ed esibizione della documentazione relativa alle operazioni effettuate o ai servizi resi, di cui all'articolo 27 del regolamento duplice uso;
d) non presenta i documenti richiesti dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 17, comma 2))
t) all'articolo 19:
1) al comma 1, alinea, le parole: «da due a sei anni o» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei anni e»;
2) al comma 1, lettera a) le parole da: «4-bis» a «4-sexies» sono sostituite dalle seguenti: «5, 6, 7, 8 e 9»;
3) al comma 1, lettera b) il numero: «4-bis» è sostituito dal seguente: «5»;
4) al comma 1, lettera c) le parole: «6-bis e 7-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «13 e 18»;
5) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta i servizi di cui al comma 1, lettere b) e d), in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000.»;
6) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1, lettere b) e d), è assoggettato alla sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 quando:
a) omette di comunicare all'Autorità competente le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione;
b) non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo;
c) non presenta i documenti richiesti dall'Autorità competente a norma dell'articolo 17, comma 2;
d) viola gli obblighi stabiliti dall'articolo 12, comma 4.
5. Alla stessa sanzione di cui al comma 4 soggiace l'esportatore che non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione generale dell'Unione europea negli archivi della propria sede legale per un periodo non inferiore a cinque anni
u) all'articolo 20:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. È punito con la reclusione fino a sei anni chiunque, in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive:
a) effettua operazioni di esportazione o importazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali;
b) presta servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali;
c) partecipa a qualsiasi titolo a procedure per l'affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive unionali o esegue, in tutto o in parte, uno o più dei medesimi contratti.
2. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1 senza la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000.»
2) al comma 3, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1
3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1
a) omette di comunicare all'Autorità competente le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione;
b) non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo;
c) non presenta i documenti richiesti dall'Autorità competente a norma dell'articolo 17, comma 2.»;
v) all'articolo 21:
1) al comma 1, le parole «da due a sei anni o» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei anni e»;
2) al comma 2, le parole «da uno a quattro anni o» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quattro anni e»;
z) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:
«Art. 21-bis (Confisca obbligatoria). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 240, secondo comma, numeri 1) e 2) del codice penale, nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati di cui agli articoli 18, commi 1 e 2, 19, commi 1 e 2, o 20, commi 1 e 2, del presente decreto, nonché delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.»;
aa)
bb) nelle premesse:
1) dopo le parole: «Visto il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 che procede alla rifusione del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000 ed istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazioni e del transito di prodotti a duplice uso» sono inserite le seguenti: «Visto il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione)»;
2) dopo le parole: «Visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti» sono inserite le seguenti: «Visto il regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione)».
Art. 24
«2. È ammessa, nell'ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro.»;
«3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, in conformità a quanto disposto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e, se del caso, al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 può utilizzare autocarri
1) all'alinea, la parola: ", inoltre," è soppressa;
2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) i veicoli ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t";
3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) i veicoli destinati al trasporto di cose";
4) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"b-bis) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, i veicoli per il trasporto promiscuo, le autocaravan, le caravan e i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive";
"4-bis. L'utilizzo in conto proprio dei veicoli destinati al trasporto di cose di cui al comma 4, lettera b), è ammesso qualora gli stessi abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
4-ter L'utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3 è consentita a condizione che:
a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato a un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;
b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione;
c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza.
4-quater. Al fine del rispetto delle condizioni di cui al comma 4-ter è necessario il possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico:
a) contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto;
b) qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto.
4-quinquies. I documenti di cui al comma 4-quater, lettere a) e b), possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente secondo le disposizioni vigenti"))
"5. Per i veicoli destinati a locazione senza conducente di cui al comma 4, la carta di circolazione è rilasciata alle imprese che esercitano l'attività in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481"))
«6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'interno, può stabilire eventuali ulteriori criteri limitativi, nonché le modalità per il rilascio della carta di circolazione e per l'utilizzo dei veicoli di cui ai commi 2 e 3.».
"7. Fuori dei casi indicati dai commi 2, 3 e 3-bis, chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 se si tratta di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 42 a euro 173 se si tratta di altri veicoli. Alle stesse sanzioni soggiace chiunque circola con un veicolo adibito a locazione senza conducente e non destinato a tale uso.
7-bis. Chiunque utilizza un veicolo in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3 senza rispettare le condizioni di cui al comma 4-ter è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731";
Art. 24-bis
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione) effettuato su tutta la rete sia nazionale che regionale e locale";
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Le sanzioni amministrative di cui al presente decreto non si applicano ai servizi prestati esclusivamente a fini storici o turistici con esclusione delle sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/782";
1) l'alinea è sostituito dal seguente: "Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni previste dal regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione), nonché le seguenti:";
2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) regolamento: regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione)";
3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) Agenzia: Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130";
4) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) Organismo: organismo nazionale di applicazione di cui all'articolo 31 del regolamento";
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'Organismo vigila sull'osservanza del regolamento e adotta le misure necessarie per assicurare il rispetto dei diritti dei passeggeri. È responsabile dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni del regolamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto. Esercita le funzioni di cui agli articoli 6, paragrafo 4, ultimo comma, 18, paragrafo 5, e 19, paragrafo 6, del regolamento";
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Ai fini di cui al comma 1, l'Organismo può:
a) effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento, per quanto ivi previsto;
b) acquisire dalle imprese ferroviarie, dai gestori delle stazioni, dai gestori delle infrastrutture, dai venditori di biglietti, dai tour operator e da qualsiasi altro soggetto interessato o coinvolto informazioni e documentazione ed effettuare verifiche e ispezioni;
c) prescrivere la cessazione delle condotte in contrasto con il regolamento, disponendo, se del caso, le misure opportune di ripristino";
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Ogni passeggero, dopo aver presentato reclamo ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, può presentare, entro tre mesi dal ricevimento della risposta al predetto reclamo ritenuta non satisfattiva ovvero dalla presentazione del reclamo iniziale in caso di mancata risposta, un reclamo all'Organismo, anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalità tecniche stabilite con provvedimento dell'Organismo";
4) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. L'Organismo istruisce e valuta, anche congiuntamente, i reclami pervenuti ai fini dell'accertamento dell'infrazione";
1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 del presente decreto, con riferimento all'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981";
2) al comma 5, dopo le parole: "la sicurezza" sono inserite le seguenti: "della circolazione";
3) al comma 6, le parole: "interessati dalla fase istruttoria del procedimento sanzionatorio" sono sostituite dalle seguenti: "interessati dal procedimento sanzionatorio e comunque acquisiti durante il medesimo procedimento sanzionatorio";
"Art. 6 (Sanzioni in materia di contratto di trasporto, di informazioni e biglietti, di responsabilità delle imprese ferroviarie in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli, di sicurezza, di ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni, di meccanismo per la gestione dei reclami, di qualità del servizio e di informazioni ai passeggeri in merito ai loro diritti). - 1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, da 8 a 11, 12, ad eccezione del paragrafo 7, da 14 a 17, 18, ad eccezione del paragrafo 5, 19, ad eccezione del paragrafo 7, 20, 27, 28, paragrafi 1, 3 e 4, 29 e 30 del regolamento, l'impresa ferroviaria, il gestore di infrastruttura, il gestore della stazione, il tour operator e il venditore di biglietti sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
2. Con riferimento all'articolo 11, paragrafo 4, ultimo comma, del regolamento, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, qualora anche solo temporaneamente non sia disponibile nella stazione di partenza o in prossimità della stessa alcuna modalità di vendita dei biglietti e l'acquisto riguardi un servizio ricompreso nell'ambito di un contratto di servizio pubblico, il biglietto è rilasciato a bordo treno senza alcun sovrapprezzo comunque denominato. In caso di inosservanza del divieto di applicare detto sovrapprezzo, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000.
Ai fini della valutazione della violazione si tiene conto delle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta. Non è ritenuta prossima la modalità di vendita posta a una distanza superiore a un chilometro dalla stazione.
3. Le imprese ferroviarie che non intendano offrire la possibilità di ottenere biglietti a bordo treno, qualora ciò sia limitato o negato per motivi di sicurezza o di politica antifrode o a causa dell'obbligo di prenotazione o per ragionevoli motivi commerciali, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, primo comma, del regolamento, ne danno motivata informazione all'Organismo e rendono pubblica tale decisione, anche mediante pubblicazione nelle condizioni generali di trasporto.
Art. 6-bis (Sanzioni in materia di tempistica di risposta ai reclami e alle domande di rimborso e indennizzo). - 1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 12, paragrafo 7, 18, paragrafo 5, 19, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento, il venditore di biglietti, il tour operator, l'impresa ferroviaria e il gestore della stazione sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro";
"1. Sono inefficaci le clausole derogatorie o restrittive degli obblighi nei confronti dei passeggeri che siano introdotte nel contratto di trasporto in violazione dell'articolo 7 del regolamento.
L'Organismo può ordinare la modifica della clausola derogatoria o restrittiva";
"Art. 20 (Sanzioni per violazioni degli obblighi a tutela del diritto al trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta). - 1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli da 21 a 26 del regolamento, l'impresa ferroviaria, il gestore di infrastruttura, il gestore della stazione, il tour operator e il venditore di biglietti sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
2. Alle sanzioni di cui al comma 1 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 20-bis (Sanzione in caso di inottemperanza agli ordini disposti dall'Organismo). - 1. In caso di mancata ottemperanza agli ordini di cui all'articolo 7 nonché agli ordini di cessazione delle condotte lesive di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), disposti dall'Organismo, il soggetto passivo è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000 per ogni giorno di ritardo nella rimozione della condotta lesiva.
Art. 20-ter (Sanzione in caso di omesse, tardive, inesatte, incomplete o fuorvianti informazioni all'Organismo). - 1. I destinatari di una richiesta formulata, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento, dall'Organismo, che forniscono informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete ovvero non forniscono le informazioni nel termine stabilito, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000".
Art. 24-ter
"3. Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti. Trova applicazione l'articolo 226, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali. Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta"))
Art. 25
«2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla cessione di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale o da fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti.»;
«c) l'annullamento da parte dell'acquirente di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i propri prodotti; un preavviso inferiore a trenta giorni deve essere sempre considerato breve
Con regolamento del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i casi particolari, nonché i settori nei quali le parti di un contratto di cessione possono stabilire termini di preavviso inferiori a trenta giorni))
«1. Le denunce possono essere presentate all'ICQRF dai soggetti stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata, oppure all'Autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata. Le denunce possono essere presentate altresì all'ICQRF da parte di fornitori stabiliti in Stati membri o Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale.».
Art. 25-bis
"j-bis) prodotto del tabacco riscaldato: un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre un'emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che è poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione";
1) al comma 1, le parole: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per pipa ad acqua" sono sostituite dalle seguenti: "I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua";
2) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua".
"e-bis) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati senza processo di combustione".
Art. 26
Art. 27
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 giugno 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR
Nordio, Ministro della giustizia
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Schillaci, Ministro della salute
Bernini, Ministro dell'università e della ricerca
Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Piantedosi, Ministro dell'interno
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Abodi, Ministro per lo sport e i giovani
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Decreto 18 luglio 2023
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi
della speranza di vita. (23A05661)
(GU n.243 del 17-10-2023)
IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche previdenziali e assicurative
Visto l'art. 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita;
Visto l'art. 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico da effettuarsi con decreto direttoriale del Ministero
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della
data di decorrenza di ogni aggiornamento;
Visto l'art. 12, comma 12-quater, del citato decreto-legge 30
luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, che prevede che con il medesimo decreto
direttoriale siano adeguati i requisiti vigenti nei regimi
pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall' art. 2, commi
22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' negli altri
regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti
requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale
obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all' art. 78, comma
23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27
dicembre 1941, n. 1570, nonche' i rispettivi dirigenti;
Visto l'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, che prevede che gli adeguamenti dei requisiti, previsti con
cadenza triennale fino al 1° gennaio 2019, siano effettuati con
cadenza biennale a partire dall'adeguamento successivo a quello
decorrente dalla predetta data;
Visto l'art. 12, comma 12-ter, del citato decreto-legge 30 luglio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, come modificato dall'art. 18, comma 4, lettera b), del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che, a decorrere
dall'anno 2011, l'ISTAT renda annualmente disponibile entro il 31
dicembre, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente
della speranza di vita all'eta' corrispondente a 65 anni in
riferimento alla media della popolazione residente in Italia;
Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera a) del citato decreto-legge
30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, che prevede che in caso di frazione di mese,
l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale piu'
prossimo, e il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte
decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con
arrotondamento all'unita';
Visto l'art. 1, comma 146, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
che ha aggiornato, con riferimento agli adeguamenti biennali, il
criterio di computo della variazione della speranza di vita ai fini
dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento,
integrando il citato art. 24, comma 13 del decreto-legge n. 201 del
2011 e prevedendo che:
a) la variazione della speranza di vita relativa al biennio di
riferimento sia computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di
accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media
dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la
media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente;
b) in via transitoria con riferimento all'adeguamento decorrente
dal 1° gennaio 2021, la variazione della speranza di vita relativa al
biennio 2017-2018 sia computata, ai fini dell'adeguamento dei
requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza
tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore
registrato nell'anno 2016;
c) gli adeguamenti biennali non possono in ogni caso superare i
tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti
successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a
tre mesi; gli stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di
diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di
riferimento, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti
successivi;
Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato,
di concerto con il direttore generale delle Politiche previdenziali e
assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 6
dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale n. 289 del 13 dicembre 2011, relativo
all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli
incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013;
Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato,
di concerto con il direttore generale delle Politiche previdenziali e
assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del
16 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale n. 301 del 30 dicembre 2014,
relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento
agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio
2016;
Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato,
di concerto con il direttore generale delle Politiche previdenziali e
assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5
dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale n. 289 del 12 dicembre 2017, relativo
all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli
incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2019;
Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato,
di concerto con il direttore generale delle Politiche previdenziali e
assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5
novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale n. 267 del 14 novembre 2019, relativo
all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli
incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2021;
Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato,
di concerto con il direttore generale delle Politiche previdenziali e
assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del
27 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale n. 268 del 10 novembre 2021, relativo
all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli
incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2023;
Vista la nota del presidente dell'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) n 1684104/23 del 7 giugno 2023, con cui si comunica che:
a) la variazione della speranza di vita all'eta' di 65 anni e
relativa alla media della popolazione residente in Italia ai fini
dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento con
decorrenza 1° gennaio 2025 corrispondente alla differenza tra la
media dei valori registrati negli anni 2021 e 2022 e la media dei
valori registrati negli anni 2019 e 2020 e' pari a -0,10 decimi di
anno, considerando per l'anno 2022 il dato provvisorio disponibile
relativo alla speranza di vita a 65 anni; la predetta variazione,
trasformata in dodicesimi di anno, equivale ad una variazione di
-0,11 che, a sua volta arrotondata in mesi, corrisponde ad una
variazione negativa pari a un mese;
b) i valori definitivi della speranza di vita a 65 anni per la
popolazione residente in Italia per gli anni 2019, 2020 e 2021 sono
risultati, rispettivamente, pari a 21,01, 19,98 e 20,39 (valori in
anni e centesimi di anno);
Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera b) del citato decreto-legge
30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, che prevede che i valori di somma di eta'
anagrafica e di anzianita' contributiva di cui alla Tabella B
allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, siano incrementati in misura pari al valore
dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di eta', con
arrotondamento, in caso di frazione di unita', al primo decimale;
Decreta:
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i requisiti di accesso ai
trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e
12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del
predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni e integrazioni, non sono ulteriormente
incrementati.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2023
Il Ragioniere
generale dello Stato
Mazzotta
Il direttore generale delle
politiche previdenziali
e assicurative
Marano
Decreto 21 marzo 2023
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Incentivi al posticipo del pensionamento. (23A02674)
(GU n.110 del 12-5-2023)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive
modificazioni;
Visto l'art. 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, che inserisce
nel decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e successive
modificazioni ed integrazioni, l'art. 14.1 il quale, al comma 1,
prevede che «In via sperimentale per il 2023, gli iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e
sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla gestione
separata di cui all' art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335 , possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al
raggiungimento di un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e di
un'anzianita' contributiva minima di 41 anni, di seguito definita
"pensione anticipata flessibile". Il diritto conseguito entro il 31
dicembre 2023 puo' essere esercitato anche successivamente alla
predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo».
Visto l'art. 1, comma 286, della predetta legge n. 197 del 2022,
con il quale si stabilisce che «I lavoratori dipendenti che abbiano
maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui al
comma 283 per l'accesso al trattamento di pensione anticipata
flessibile possono rinunciare all'accredito contributivo della quota
dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei
lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facolta' viene
meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di
lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore,
a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista
dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della
predetta facolta'. Con la medesima decorrenza, la somma
corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore
che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente
previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta
facolta', e' corrisposta interamente al lavoratore».
Rilevato che l'art. 1, comma 287, della citata legge n. 197 del
2022 stabilisce che «Le modalita' di attuazione del comma 286 sono
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge»;
Decreta:
Incentivo al posticipo del pensionamento
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di attuazione
dell'art. 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 29
dicembre 2022, n. 197, i lavoratori dipendenti, di cui all'art. 1,
comma 286, della predetta legge, che abbiano maturato i requisiti
minimi previsti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata
flessibile di cui all'art. 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei
contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei
lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima.
3. A seguito dell'esercizio della facolta' di rinuncia di cui al
comma 2, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte
del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore a partire
dalla prima decorrenza utile per il trattamento di pensione
anticipata flessibile. Se la facolta' di rinuncia e' esercitata
contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per
predetto pensionamento, l'obbligo di versamento contributivo viene
meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della
facolta' medesima.
4. L'importo dei contributi non versati e' interamente corrisposto
al lavoratore. Le somme corrisposte a tale titolo al lavoratore sono
imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.
5. La corresponsione al lavoratore dell'importo dei contributi non
versati cessa in caso di conseguimento di una pensione
diretta, fatta eccezione per l'assegno ordinario di invalidita' di
cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, ovvero al conseguimento del
requisito anagrafico per la pensione di
vecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, o al raggiungimento dell'eta' anagrafica per la
pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di
appartenenza, se inferiore.
6. La facolta' di cui al comma 2 ha effetto nei confronti di tutti
i rapporti di lavoro, in essere o successivi, e puo' essere
esercitata una sola volta in qualunque momento successivo alla
maturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento di pensione
anticipata flessibile. Detta facolta' e' revocabile. In caso di
revoca, gli effetti decorrono dal primo mese di paga successivo al
momento in cui la revoca stessa e' esercitata.
7. La facolta' di cui al comma 2 riguarda esclusivamente i
contributi pensionistici dovuti in relazione ai periodi di lavoro
effettuati dopo la maturazione dei requisiti per l'accesso al
trattamento di pensione anticipata flessibile.
8. In caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi,
l'incentivo e' erogato al netto della parte di contributi a carico
del lavoratore oggetto di esonero. Tale componente continua ad essere
riconosciuta, qualora previsto dalla normativa vigente, ai fini del
computo delle prestazioni pensionistiche.
Procedura
1. Il lavoratore che intende avvalersi dell'incentivo al posticipo
del pensionamento di cui al presente decreto ne da' comunicazione
all'INPS.
2. L'INPS provvede a certificare al lavoratore, dandone
comunicazione al datore di lavoro, il raggiungimento dei requisiti
minimi pensionistici per l'accesso al trattamento di pensione
anticipata flessibile entro trenta giorni dalla richiesta o
dall'acquisizione della documentazione integrativa necessaria.
3. Il datore di lavoro, acquisita la certificazione di cui al comma
2, effettua gli adempimenti ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, e
procede all'eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni
pensionistiche gia' versate.
4. L'INPS provvede alla predisposizione delle istruzioni operative
volte a specificare gli aspetti tecnici e procedurali della normativa
introdotta dall'art. 1, commi 286-287, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197.
5. In caso di variazione del datore di lavoro, la scelta di
avvalersi dell'incentivo viene automaticamente applicata e l'INPS ne
da' comunicazione al nuovo datore di lavoro nei termini di cui al
comma 2.
6. L'INPS provvede alle attivita' previste dal presente decreto
mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 marzo 2023
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del
Ministero della salute, n. 1222
Circolare 82 del 22 settembre 2023
OggettoArticolo 1, commi 286 e 287, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”. Incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. Istruzioni operative e contabiliINDICE1. Premessa
2. Facoltà di rinuncia all’accredito contributivo
3. Soggetti che possono accedere all’incentivo e decorrenza dell’esonero
4. Assetto, misura e durata dell’incentivo
5. Condizioni di spettanza dell’esonero
6. Effetti sui trattamenti pensionistici
7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
8. Coordinamento con altri incentivi
9. Procedura di riconoscimento
10. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens
11. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosPA> del flusso UniEmens
12. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens
13. Modalità di applicazione per i rapporti di lavoro domestico
14. Istruzioni contabili
1. Premessa
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALIDECRETO 21 marzo 2023 Incentivi al posticipo del pensionamento. (23A02674) (GU n.110 del 12-5-2023)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successivemodificazioni; Visto l'art. 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, che inseriscenel decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e successivemodificazioni ed integrazioni, l'art. 14.1 il quale, al comma 1,prevede che «In via sperimentale per il 2023, gli iscrittiall'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive esostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla gestioneseparata di cui all' art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335 , possono conseguire il diritto alla pensione anticipata alraggiungimento di un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e diun'anzianita' contributiva minima di 41 anni, di seguito definita"pensione anticipata flessibile". Il diritto conseguito entro il 31dicembre 2023 puo' essere esercitato anche successivamente allapredetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo». Visto l'art. 1, comma 286, della predetta legge n. 197 del 2022,con il quale si stabilisce che «I lavoratori dipendenti che abbianomaturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui alcomma 283 per l'accesso al trattamento di pensione anticipataflessibile possono rinunciare all'accredito contributivo della quotadei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generaleobbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti deilavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive dellamedesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facolta' vienemeno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore dilavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore,a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento previstadalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio dellapredetta facolta'. Con la medesima decorrenza, la sommacorrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratoreche il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'enteprevidenziale, qualora non fosse stata esercitata la predettafacolta', e' corrisposta interamente al lavoratore». Rilevato che l'art. 1, comma 287, della citata legge n. 197 del2022 stabilisce che «Le modalita' di attuazione del comma 286 sonostabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politichesociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge»; Decreta: Art. 1 Incentivo al posticipo del pensionamento 1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di attuazionedell'art. 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 29dicembre 2022, n. 197, i lavoratori dipendenti, di cui all'art. 1,comma 286, della predetta legge, che abbiano maturato i requisitiminimi previsti per l'accesso al trattamento di pensione anticipataflessibile di cui all'art. 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,possono rinunciare all'accredito contributivo della quota deicontributi a proprio carico relativi all'assicurazione generaleobbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti deilavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive dellamedesima. 3. A seguito dell'esercizio della facolta' di rinuncia di cui alcomma 2, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da partedel datore di lavoro della quota a carico del lavoratore a partiredalla prima decorrenza utile per il trattamento di pensioneanticipata flessibile. Se la facolta' di rinuncia e' esercitatacontestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile perpredetto pensionamento, l'obbligo di versamento contributivo vienemeno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio dellafacolta' medesima. 4. L'importo dei contributi non versati e' interamente corrispostoal lavoratore. Le somme corrisposte a tale titolo al lavoratore sonoimponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi. 5. La corresponsione al lavoratore dell'importo dei contributi nonversati cessa in caso di conseguimento di una pensione diretta,ovvero al conseguimento del requisito anagrafico per la pensione divecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, o al raggiungimento dell'eta' anagrafica per lapensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica diappartenenza, se inferiore. 6. La facolta' di cui al comma 2 ha effetto nei confronti di tuttii rapporti di lavoro, in essere o successivi, e puo' essereesercitata una sola volta in qualunque momento successivo allamaturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento di pensioneanticipata flessibile. Detta facolta' e' revocabile. In caso direvoca, gli effetti decorrono dal primo mese di paga successivo almomento in cui la revoca stessa e' esercitata. 7. La facolta' di cui al comma 2 riguarda esclusivamente icontributi pensionistici dovuti in relazione ai periodi di lavoroeffettuati dopo la maturazione dei requisiti per l'accesso altrattamento di pensione anticipata flessibile. 8. In caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi,l'incentivo e' erogato al netto della parte di contributi a caricodel lavoratore oggetto di esonero. Tale componente continua ad esserericonosciuta, qualora previsto dalla normativa vigente, ai fini delcomputo delle prestazioni pensionistiche. Art. 2 Procedura 1. Il lavoratore che intende avvalersi dell'incentivo al posticipodel pensionamento di cui al presente decreto ne da' comunicazioneall'INPS. 2. L'INPS provvede a certificare al lavoratore, dandonecomunicazione al datore di lavoro, il raggiungimento dei requisitiminimi pensionistici per l'accesso al trattamento di pensioneanticipata flessibile entro trenta giorni dalla richiesta odall'acquisizione della documentazione integrativa necessaria. 3. Il datore di lavoro, acquisita la certificazione di cui al comma2, effettua gli adempimenti ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, eprocede all'eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzionipensionistiche gia' versate. 4. L'INPS provvede alla predisposizione delle istruzioni operativevolte a specificare gli aspetti tecnici e procedurali della normativaintrodotta dall'art. 1, commi 286-287, della legge 29 dicembre 2022,n. 197. 5. In caso di variazione del datore di lavoro, la scelta diavvalersi dell'incentivo viene automaticamente applicata e l'INPS neda' comunicazione al nuovo datore di lavoro nei termini di cui alcomma 2. 6. L'INPS provvede alle attivita' previste dal presente decretomediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana. Roma, 21 marzo 2023 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministerodell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, delMinistero della salute, n. 1222