Eureka Previdenza

La contribuzione volontaria

Requisiti contributivi necessari per l'autorizzazione

 

La contribuzione volontaria

Requisiti contributivi necessari per l'autorizzazione

 

Domande presentate dal 1° gennaio 2001

Domande presentate dal 1° gennaio 2001 (circ. 102/2001)

Il comma 10, dell'art. 69, della legge n° 388 del 23.12.2000 aggiunge all'art. 5 del D.Lgs. 184/97 il comma 2 bis: <<L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è altresì concessa in presenza dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 18.2.83, n° 47>>Viene, quindi, ripristinato il requisito, per poter essere ammessi alla prosecuzione volontaria, di cinque anni di contribuzione maturati in qualsiasi epoca. I requisiti per l'autorizzazione ai versamenti volontari sono:

  • Cinque anni di contribuzione maturati in qualsiasi epoca ovvero:
  • 60 contributi mensili;
  • 260 contributi settimanali;
  • 465 contributi giornalieri agricoli per gli uomini;
  • 310 contributi giornalieri agricoli per le donne e i giovani;
  • 125 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui agli art. 40, n. 9, e 76 del R.D.L.4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.

oppure

Tre anni nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda nella gestione in cui chiede di essere autorizzato ovvero:

  • 36 contributi mensili;
  • 156 contributi settimanali;
  • 279 contributi giornalieri agricoli per gli uomini;
  • 186 contributi giornalieri agricoli per le donne e i giovani;
  • 65 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui agli art. 40, n. 9, e 76 del R.D.L.4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.

I requisiti devono essere perfezionati mediante una contribuzione effettiva (obbligatoria, da riscatto, da integrazione volontaria dei contributi obbligatori agricoli versati in numero inferiore al limite annuo di 270) acquisita anche a seguito di ricongiunzione o trasferimento e, quindi, con esclusione della contribuzione figurativa a qualsiasi titolo accreditata o pervenuta alla gestione pensionistica interessata.

Il suddetto requisito può essere fatto valere soltanto per le domande presentate dal 1.1.2001, mentre per le domande presentate dal 12.7.97 al 31.12.2000 rimane vigente il solo requisito di tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda.

Requisiti contributivi per l'autorizzazione ai versamenti volontari nella Gestione Separata

Particolari requisiti per l'autorizzazione alla prosecuione volontaria nella Gestione Separata (circ.96/2003)

Come previsto dall'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. 184/1997, il requisito contributivo minimo richiesto per autorizzare la prosecuzione volontaria della “Gestione separata” è pari ad:

  • un anno di effettiva contribuzione nel quinquennio precedente la relativa domanda.

Si ricorda inoltre che dal 1° gennaio 2001 è possibile autorizzare alla prosecuzione volontaria nella Gestione anche sulla base del requisito alternativo di cinque anni di effettiva contribuzione, introdotto dall’articolo 69, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il requisito contributivo necessario per l’autorizzazione deve essere perfezionato sulla base delle sole contribuzioni versate nella Gestione Separata.

Per individuare il requisito richiesto ai fini dell’autorizzazione (l’anno o i cinque anni di contribuzione), va tenuto presente che nella Gestione Separata:

  • i contributi sono versati in relazione ai compensi percepiti dall’interessato, sulla base dell’aliquota di volta in volta vigente (per l’assolvimento dell’obbligo contributivo non sono previsti minimali di contribuzione);
  • la copertura di un intero anno si realizza in presenza di un contributo non inferiore a quello ottenuto applicando al minimale di reddito della gestione Commercianti l’aliquota IVS della Gestione separata, individuata con riferimento alla situazione contributiva dell’interessato;
  • la durata della copertura assicurativa dei vari periodi contributivi viene determinata con riferimento al minimale di reddito della gestione Commercianti dell’anno in cui l’assicurato ha percepito i compensi assoggettati a contribuzione nella Gestione.

Domande presentate dal 12 luglio 1997 al 31 dicembre 2000

Domande presentate dal 12/071997 al 31/12/2000

L'art. 5, comma 2 del Dlgs 184/97 stabilisce che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai versamenti volontari in tutte le gestioni amministrate dall'Istituto e salve le eccezioni di cui si dirà, l'assicurato deve far valere, nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda nella gestione in cui chiede di essere autorizzato, in via alternativa:

  • 36 contributi mensili;
  • 156 contributi settimanali;
  • 279 contributi giornalieri agricoli per gli uomini;
  • 186 contributi giornalieri agricoli per le donne e i giovani;
  • 65 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui agli art. 40, n. 9, e 76 del R.D.L.4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.

I requisiti devono essere perfezionati mediante una contribuzione effettiva (obbligatoria, da riscatto, da integrazione volontaria dei contributi obbligatori agricoli versati in numero inferiore al limite annuo di 270) acquisita anche a seguito di ricongiunzione o trasferimento e, quindi, con esclusione della contribuzione figurativa a qualsiasi titolo accreditata o pervenuta alla gestione pensionistica interessata.

La norma riproduce sostanzialmente il disposto di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 18 febbraio 1983, n. 47; innova, peraltro, rispetto alla pregressa normativa in quanto elimina il requisito alternativo dei 5 anni di contribuzione in qualsiasi epoca versato.

Contributi non versati purché non prescritti per il requisito contributivo

Contributi non versati purché non prescritti

Restano confermati, ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il rilascio dell'autorizzazione ai versamenti volontari, i criteri, previsti dalla normativa previgente (D.P.R. n 1432/71 e legge n. 47/1983), - non modificata dal decreto in esame, - in materia di computo dei contributi dovuti, ma non versati, purché non prescritti.

Contributi versati in più gestioni

Contributi versati in più gestioni

L'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 184/97 stabiliva che l'assicurato deve far valere il requisito dei tre anni nel quinquennio precedente l'autorizzazione nella gestione nella quale l'assicurato chiede di essere autorizzato.

Il decreto legislativo n. 278/1998, all’art. 2, ha modificato la norma sopracitata sostituendo le parole "nella gestione presso la quale" con le parole " nell’assicurazione generale obbligatoria ovvero nel fondo sostitutivo o esclusivo della medesima gestione presso il quale". Con tale norma è stata, pertanto, ripristinata la possibilità, prevista dalla previgente normativa, di perfezionare il requisito contributivo per il rilascio dell’autorizzazione ai versamenti volontari mediante il cumulo dei contributi versati nelle diverse gestioni dell’assicurazione generale obbligatoria (lavoratori dipendenti, agricoli dipendenti ecc.).

Per effetto di quanto disposto dall’art. 6 del decreto legislativo n. 278 la modifica legislativa ha effetto a far tempo dalla data di entrata in vigore della norma modificata (12 luglio 1997). Per quanto concerne il rilascio dell’autorizzazione ai versamenti volontari nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo di contribuzioni versate nelle diverse gestioni dell’assicurazione obbligatoria I.V.S., lo stesso resta disciplinato dall’art. 27 della legge 22 luglio 1966, n. 613, norma tuttora in vigore trattandosi di norma speciale.

Utilizzo della contribuzione estera

(msg.1518/2015) (msg.2490/2015)

Come noto, quando la contribuzione accreditata in Italia non è sufficiente per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, il richiedente può far valere eventuale contribuzione versata in Paesi convenzionati con l’Italia.
La contribuzione estera, infatti, può essere totalizzata con quella italiana, al fine di perfezionare il requisito contributivo, a condizione che sia possibile far valere almeno un contributo settimanale effettivo.
È necessario, invece, sempre al fine di perfezionare il requisito contributivo utile all’ammissione alla prosecuzione volontaria, far valere almeno 52 contributi settimanali versati in Italia per totalizzare la contribuzione italiana con quella maturata nei seguenti Stati:

  • Santa Sede (art. 6, comma 1, della Convenzione di Sicurezza Sociale tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, vedi punto 6 della circolare n. 64 del 15 aprile 2004);
  • Australia (art. 11, comma 3, dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e l’Australia in materia di Sicurezza Sociale, vedi punto 3.2 della circolare n.50 del 17 aprile 2008);
  • Tunisia (art. 6, comma 1, della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Tunisina in materia di Sicurezza Sociale, vedi punto 3.2 della circolare n.50 del 17 aprile 2008);
  • Venezuela (art. 9 della Convenzione di Sicurezza Sociale fra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Venezuela, vedi punto 3.2 della circolare n.50 del 17 aprile 2008);
  • San Marino (art. 4 dell’Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino per la modifica della Convenzione in materia di Sicurezza Sociale del 10 luglio 1974, vedi messaggio n. 1518 del 2 marzo 2015).

In fase di monitoraggio sull'applicazione degli Accordi bilaterali di sicurezza sociale in vigore, è stato rilevato, a parziale rettifica della citata circolare, che, in base all’art. 6 della Convenzione italo-argentina, firmata il 3 novembre 1981, in vigore dal 1° gennaio 1984, l’Argentina non rientra tra gli Stati per i quali è richiesto il requisito dei 52 contributi settimanali versati in Italia per poter totalizzare la contribuzione italiana con quella versata all’estero.
Pertanto, anche la contribuzione argentina può essere totalizzata con quella italiana, al fine di perfezionare il requisito contributivo, a condizione che risulti versato in Italia almeno 1 contributo settimanale effettivo.
Inoltre, è stato rilevato che l’elenco dei Paesi contenuto nella circolare suindicata deve essere integrato con la Repubblica di San Marino, alla luce dell’articolo 4 dell’Accordo bilaterale di Sicurezza Sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino del 12 dicembre 1991, ratificato con legge n. 48 del 31.1.1996, che ha modificato la Convenzione bilaterale del 10 luglio 1974.
Tale disposizione stabilisce che, qualora la contribuzione versata in Italia non sia sufficiente per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, è  possibile totalizzare la stessa con la contribuzione versata presso la Repubblica di San Marino, a condizione che nell’assicurazione italiana risultino almeno 52 contributi settimanali.
Infatti, l’articolo 5 della Convenzione bilaterale, come integrato dal citato articolo 4 dell’Accordo di modifica, dispone quanto segue: “Ai fini dell’ammissione all’assicurazione volontaria o facoltativa, conformemente alla legislazione di uno Stato contraente, i periodi di assicurazione compiuti in virtù di detta legislazione si cumulano, in quanto necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell’altro Stato contraente, a condizione che non si sovrappongano e che l’interessato possa far valere almeno un anno di contribuzione nell’assicurazione del primo Stato”.
Si confermano, infine, le disposizioni contenute nella circolare n. 50 del 17 aprile 2008, in merito al venir meno della possibilità, in assenza di contribuzione versata in Italia, di ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria sulla base della sola contribuzione versata in Svezia, Liechtenstein e Svizzera.
Anche per tali Stati, quindi, il requisito contributivo utile all’ammissione alla prosecuzione volontaria deve essere accertato in base alle disposizioni di carattere generale, che prevedono la possibilità di totalizzare i contributi italiani con quelli esteri maturati in Paesi convenzionati con l’Italia, a condizione che sia fatto valere in Italia almeno un contributo settimanale effettivamente versato.

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