(msg.1518/2015) (msg.2490/2015)
Come noto, quando la contribuzione accreditata in Italia non è sufficiente per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, il richiedente può far valere eventuale contribuzione versata in Paesi convenzionati con l’Italia.
La contribuzione estera, infatti, può essere totalizzata con quella italiana, al fine di perfezionare il requisito contributivo, a condizione che sia possibile far valere almeno un contributo settimanale effettivo.
È necessario, invece, sempre al fine di perfezionare il requisito contributivo utile all’ammissione alla prosecuzione volontaria, far valere almeno 52 contributi settimanali versati in Italia per totalizzare la contribuzione italiana con quella maturata nei seguenti Stati:
- Santa Sede (art. 6, comma 1, della Convenzione di Sicurezza Sociale tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, vedi punto 6 della circolare n. 64 del 15 aprile 2004);
- Australia (art. 11, comma 3, dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e l’Australia in materia di Sicurezza Sociale, vedi punto 3.2 della circolare n.50 del 17 aprile 2008);
- Tunisia (art. 6, comma 1, della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Tunisina in materia di Sicurezza Sociale, vedi punto 3.2 della circolare n.50 del 17 aprile 2008);
- Venezuela (art. 9 della Convenzione di Sicurezza Sociale fra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Venezuela, vedi punto 3.2 della circolare n.50 del 17 aprile 2008);
- San Marino (art. 4 dell’Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino per la modifica della Convenzione in materia di Sicurezza Sociale del 10 luglio 1974, vedi messaggio n. 1518 del 2 marzo 2015).
In fase di monitoraggio sull'applicazione degli Accordi bilaterali di sicurezza sociale in vigore, è stato rilevato, a parziale rettifica della citata circolare, che, in base all’art. 6 della Convenzione italo-argentina, firmata il 3 novembre 1981, in vigore dal 1° gennaio 1984, l’Argentina non rientra tra gli Stati per i quali è richiesto il requisito dei 52 contributi settimanali versati in Italia per poter totalizzare la contribuzione italiana con quella versata all’estero.
Pertanto, anche la contribuzione argentina può essere totalizzata con quella italiana, al fine di perfezionare il requisito contributivo, a condizione che risulti versato in Italia almeno 1 contributo settimanale effettivo.
Inoltre, è stato rilevato che l’elenco dei Paesi contenuto nella circolare suindicata deve essere integrato con la Repubblica di San Marino, alla luce dell’articolo 4 dell’Accordo bilaterale di Sicurezza Sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino del 12 dicembre 1991, ratificato con legge n. 48 del 31.1.1996, che ha modificato la Convenzione bilaterale del 10 luglio 1974.
Tale disposizione stabilisce che, qualora la contribuzione versata in Italia non sia sufficiente per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, è possibile totalizzare la stessa con la contribuzione versata presso la Repubblica di San Marino, a condizione che nell’assicurazione italiana risultino almeno 52 contributi settimanali.
Infatti, l’articolo 5 della Convenzione bilaterale, come integrato dal citato articolo 4 dell’Accordo di modifica, dispone quanto segue: “Ai fini dell’ammissione all’assicurazione volontaria o facoltativa, conformemente alla legislazione di uno Stato contraente, i periodi di assicurazione compiuti in virtù di detta legislazione si cumulano, in quanto necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell’altro Stato contraente, a condizione che non si sovrappongano e che l’interessato possa far valere almeno un anno di contribuzione nell’assicurazione del primo Stato”.
Si confermano, infine, le disposizioni contenute nella circolare n. 50 del 17 aprile 2008, in merito al venir meno della possibilità, in assenza di contribuzione versata in Italia, di ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria sulla base della sola contribuzione versata in Svezia, Liechtenstein e Svizzera.
Anche per tali Stati, quindi, il requisito contributivo utile all’ammissione alla prosecuzione volontaria deve essere accertato in base alle disposizioni di carattere generale, che prevedono la possibilità di totalizzare i contributi italiani con quelli esteri maturati in Paesi convenzionati con l’Italia, a condizione che sia fatto valere in Italia almeno un contributo settimanale effettivamente versato.