Eureka Previdenza

La contribuzione volontaria

Periodi neutri

Periodi neutri

Il comma 3 dell'articolo in esame conferma le disposizioni contenute nell'art. 3 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 e successive modificazioni e integrazioni, relative ai periodi da considerare neutri ai fini del computo del quinquennio entro il quale devono essere fatti valere i requisiti. Sono considerati neutri i seguenti periodi:

  • Servizio Militare ed equiparato che ha dato luogo ad accredito di contribuzione figurativa;
  • Malattia riconosciuta nell'AGO;
  • Periodi di malattia eccedenti i limiti stabiliti, purché risultanti da certificazione rilasciata da un ente previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliere;
  • Interruzione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, riconosciuta nell'AGO;
  • Periodi di disoccupazione indennizzata che hanno dato luogo ad accredito di contribuzione figurativa (vedi anche circ.148/90  e Circ. 158 del 5.6.1995 per la neutarlizzazione dei periodi di disoccupazione con requisiti ridotti);
  • figurativi accreditati in favore dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità (Circ. 158 del 5.6.1995);
  • Periodi di lavoro subordinato o autonomo che avrebbero comportalo in Italia l'obbligo assicurativo ai sensi, rispettivamente, del regio decreto-legge I 4 ottobre 1935, n. 1827, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (4),'della legge 4 luglio 1959, n. 463, della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni - compiuti all'estero e non protetti, per qualsiasi motivo, agli effetti delle assicurazioni interessate in base ad accordi o convenzioni internazionali (messaggio 15809/1999). Questo anche quando la mancanza di tale tutela deridi non tanto dalla mancanza di accordi o convenzioni internazionali ma da fatto del lavoratore stesso, come ad esempio quello del rimpatrio senza l'osservanza delle prescritte formalità. La neutralizzazione in parola opera ovviamente a condizione che i periodi non siano riscattati a norma dell'art. 51, comma 2 della legge 30/04/69 n. 153 e che i richiedenti abbiano la cittadinanza italiana;

La contribuzione volontaria

Periodi neutri

Periodi neutri

Il comma 3 dell'articolo in esame conferma le disposizioni contenute nell'art. 3 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 e successive modificazioni e integrazioni, relative ai periodi da considerare neutri ai fini del computo del quinquennio entro il quale devono essere fatti valere i requisiti. Sono considerati neutri i seguenti periodi:

  • Servizio Militare ed equiparato che ha dato luogo ad accredito di contribuzione figurativa;
  • Malattia riconosciuta nell'AGO;
  • Periodi di malattia eccedenti i limiti stabiliti, purché risultanti da certificazione rilasciata da un ente previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliere;
  • Interruzione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, riconosciuta nell'AGO;
  • Periodi di disoccupazione indennizzata che hanno dato luogo ad accredito di contribuzione figurativa (vedi anche circ.148/90  e Circ. 158 del 5.6.1995 per la neutarlizzazione dei periodi di disoccupazione con requisiti ridotti);
  • figurativi accreditati in favore dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità (Circ. 158 del 5.6.1995);
  • Periodi di lavoro subordinato o autonomo che avrebbero comportalo in Italia l'obbligo assicurativo ai sensi, rispettivamente, del regio decreto-legge I 4 ottobre 1935, n. 1827, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (4),'della legge 4 luglio 1959, n. 463, della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni - compiuti all'estero e non protetti, per qualsiasi motivo, agli effetti delle assicurazioni interessate in base ad accordi o convenzioni internazionali (messaggio 15809/1999). Questo anche quando la mancanza di tale tutela deridi non tanto dalla mancanza di accordi o convenzioni internazionali ma da fatto del lavoratore stesso, come ad esempio quello del rimpatrio senza l'osservanza delle prescritte formalità. La neutralizzazione in parola opera ovviamente a condizione che i periodi non siano riscattati a norma dell'art. 51, comma 2 della legge 30/04/69 n. 153 e che i richiedenti abbiano la cittadinanza italiana;

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  • Periodi occorsi per il recupero dei contributi obbligatori omessi che risultino determinanti ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi previsti per l'autorizzazione ai versamenti volontari. Va considerato periodo neutro il tempo intercorrente tra la data in cui è stata presentata all'INPS o all'Ispettorato del lavoro la denuncia di omissione contributiva o la data in cui tale omissione è stata accertata d'ufficio e la data della comunicazione all'interessato l'avvenuto accreditamento dei contributi stessi;
  • i periodi intercorrenti tra la data cui si riferisce l'ultimo dei contributi trasferiti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da un fondo di previdenza sostitutivo dell'assicurazione stessa, o che ne comporti l'esclusione o l'esonero, in applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322 e dell'art. 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153, o di altre disposizioni e la data dell'effettivo trasferimento dei contributi stessi all'assicurazione predetta. QUEST'ULTIMA DATA DEVE INTENDERSI FISSATA:
    1. 1)PER GLI ISCRITTI AI FONDI SPECIALI GESTITI DALL'ISTITUTO, ALLA DATA DELLA LETTERA CON LA QUALE LA DIREZIONE GENERALE SERVIZIO FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA O SERVIZIO PREVIDENZA MARINARA E ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO COMUNICA LA COSTITUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA NELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA PER L'I.V.S. PRESSO LA SEDE TERRITORIALMENTE COMPETENTE;
    2. 2)PER GLI ISCRITTI ALLE ALTRE FORME DI PREVIDENZA DIVERSE DALL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA NON GESTITE DALL'ISTITUTO,ALLA DATA DELL'EMISSIONE DEL B.C.F.C. DI INCASSO DELL'IMPORTO DEI CONTRIBUTI VERSATI PER LA COSTITUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA.
  • PERIODI INTERCORRENTI TRA LA DATA CUI SI RIFERISCE L'ULTIMO DEI CONTRIBUTI TRASFERITI ALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L' IVS DA UNA ASSICURAZIONE ESTERA IN APPLICAZIONE DI TRATTATI CONVENZIONI O ACCORDI INTERNAZIONALI E LA DATA DELL'EFFETTIVO TRASFERIMENTO DEI CONTRIBUTI STESSI ALL'ASSICURAZIONE PREDETTA. TALE DATA DEVE INTENDERSI QUELLA IN CUI L'ISTITUTO HA L' EFFETTIVA DISPONIBILITA' DELLA SOMMA TRASFERITA (DATA DELLA NOTA CON CUI LA BANCA COMUNICA IL CREDITO DELL'ISTITUTO O DELL'EFFETTIVO VERSAMENTO DA PARTE DELL'ASSICURATO).
  • PERIODI COMPRESI TRA LA DATA DEL RIMPATRIO DEI PROFUGHI GIULIANI PROVENIENTI DALLA ZONA "B" DELL' EX TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE E LA DATA DELLA DOMANDA DI REGOLARIZZAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 30-3-65 N.226;
  • PERIODI DURANTE I QUALI SONO RIMASTI PENDENTI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI ATTINENTI IL RAPPORTO DI LAVORO (I.V.S. E TBC );
  • PERIODI DURANTE I QUALI IL RICHIEDENTE HA GODUTO DI PENSIONE DI INVALIDITA' REVOCATA POI PER CESSAZIONE DELLO STATO INVALIDANTE;
  • PERIODI DURANTE I QUALI IL RICHIEDENTE HA GODUTO DELLA PENSIONE DI INVALIDITA' POI SOSPESA PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO A PENSIONE.
  • PERIODI INTERCORRENTI TRA LA DATA DELL' ULTIMO CONTRIBUTO DI RISCATTO VERSATO A NORMA DEGLI ARTT. 50 E 51, COMMA 1/2 DELLA LEGGE 30-4-69 N.153, ART. 23 TERDECIES DELLA LEGGE 11-8-72 N.485, ART. 2 OCTIES E NOVIES DELLA LEGGE 16-4-74 N.114 E LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLE RISPETTIVE LEGGI.
  • PERIODI INTERCORRENTI TRA LA DATA CUI SI RIFERISCE L' ULTIMO CONTRIBUTO DI RISCATTO ACCREDITATO IN FAVORE DI EX COMBATTENTI, APPARTENENTI A CATEGORIE ASSIMILATE E PATRIOTI, AI SENSI DELL' ART.6 DELLA LEGGE 28-3-68 N.341 E LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE STESSA (11-4-68).
  • PERIODI INTERCORRENTI TRA LA DATA DI INIZIO DELLA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA DIVENUTA INDEBITA A SEGUITO DELL' INQUADRAMENTO NEI RUOLI ORGANICI O SPECIALI TRANSITORI DELLO STATO, E LA DATA DEL PROVVEDIMENTO CON IL QUALE E' STATA DISPOSTA DETTA IMMISSIONE IN RUOLO.
  • PERIODI DI AVVENTIZIATO GIA' COPERTI DI CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA, DIVENUTA INDEBITA AI SENSI DELL' ART.38, N.2, DEL R.D.L. 4-10-35 N.1227IN SEGUITO AL RISCATTO DEI PERIODI STESSI AI PINI DEL TRATTAMENTO A CARICO DELLO STATO.
  • PERIODI INTERCORRENTI TRA LA DATA DI INIZIO DELLA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA DIVENUTA INDEBITA A SEGUITO DELL' ISCRIZIONE CON EFFETTO RETROATTIVO ALLA C.P.D.E.L. ALLA CASSA PER LE PENSIONI AI SANITARI E ALLA CASSA PER LE PENSIONI AGLI INSEGNANTI DI ASILO O SCUOLE ELEMENTARI PARIFICATE E LA DATA DEL PROVVEDIMENTO CON IL QUALE E' STATA. DISPOSTA L' ISCRIZIONE ALLE PREDETTE CASSE NEI RIGUARDI DEI DIPENDENTI DA ENTI TENUTI AD ISCRIVERE IL PROPRIO PERSONALE AGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA  COSTITUITI PRESSO,IL MINISTERO DEL TESOR0.
  • PERIODI GIA' COPERTI DI CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART.22 DELLA LEGGE 3-5-67, N. 315 IN SEGUITO AL RISCATTO DEI PERIODI STESSI DA PARTE DI ASCRITTI FACOLTATIVAMENTE AGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA COSTITUITI PRESSO IL MINISTERO DEL TESORO.
  • PERIODI DI SOSPENSIONE DALL' OBBLIGO ASSICURATIVO, NEL CASO DI UN PROCEDIMENTO DI ESONERO DALL'ASSICURAZIONE I.V.S. (SOLO I.V.S.).
  • PERIODI SCOPERTI DI CONTRIBUZIONE ANTERIORI AL 20-7-61 PER I SACERDOTI DIPENDENTI DA ENTI ECCLESIASTICI CONCORDATARI (SOLO I.V.S.).
  • PERIODI COMPRESI TRA LA DATA DELL' ULTIMO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DI RISCATTO EX LEGGE 28-7-50 N.633 E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI DI PROROGA E LA DATA DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DI RISCATTO (SOLO I.V.S.).
  • PERIODO INTERCORRENTE TRA LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA RESPINTA PER LE DISPOSIZIONI DELL' ART.16, PRIMO COMMA PRIMA PARTE DEL D.P.R. 26-4-57 N.818, E LA DATA DEL 4-6-60, DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE CHE HA DICHIARATO LA INCOSTITUZIONALITA' DEL CITATO ART.16 (SOLO I.V.S.).
  • PERIODO INTERCORRENTE TRA IL 15-1-54, DATA DI INIZIO DELL' .ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PRESSO L'I.N.P.D.A.I. PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI, ED IL 4-6-60, DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE CHE HA DICHIARATO L' INCOSTITUZIONALITA' DEL SOPRA CITATO ART.16 DEL D.P.R. N.818/57 (SOLO I.V.S.).
  • PERIODO COMPRESO TRA LA DATA DELL' ULTIMO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO VERSATO DAGLI EX DIPENDENTI DALLE DI SCIOLTE ORGANIZZAZIONI SINDACALI FASCISTE, AMMESSI A REGOLARIZZARE LA POSIZIONE ASSICURATIVA A NORMA DELLA LEGGE 2-4-58 N.331 E LA DATA DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI RELATIVI ALLA REGOLARIZZAZIONE STESSA (SOLO I.V.S.).
  • PERIODO INTERCORRENTE TRA LA DATA TERMINALE DEL PERIODO REGOLARIZZATO E LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA DOMANDA.
  • PERIODO COMPRESO TRA LA DATA CUI SI RIFERISCE L' ULTIMO CONTRIBUTO VERSATO PER RISCATTO AI SENSI DELLA LEGGE 13-3-58 N.250 E LA DATA DELL' EFFETTIVO VERSAMENTO (SOLO I.V.S.).
  • PERIODI INTERCORRENTI TRA LA DATA DI SOSPENSIONE DELL' ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA (10-7-56) E QUELLA DEL PROVVEDIMENTO DEL PASSAGGIO IN RUOLO PER I COLLOCATORI COMUNALI.
  • PERIODI DI PERMANENZA DI LAVORATORI ITALIANI TRA IL 1-5-45 E IL 5-1-56 IN TERRITORI DELLA VENEZIA GIULIA E DELL' ISTRIA SOTTRATTI PER EFFETTO DEI TRATTATI DI PACE ALLA SOVRANITA' ITALIANA, SEMPRECHE' NON SI TRATTI DI PERIODI DI LAVORO COPERTI DI ASSICURAZIONE RICONOSCIUTA UTILE IN ITALIA IN APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI ITALO-JUGOSLAVI IN MATERIA DI ASSICURAZIONI SOCIALI.
  • PERIODI COMPRESI TRA LA DATA DI DECORRENZA DELLA CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI NOMINATIVI DEI LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI ED AUTONOMI E LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DI CANCELLAZIONE.
  • PERIODI COMPRESI TRA LA DATA TERMINALE DELL' ASSICURAZIONE IN ROMANIA E QUELLA DELLA DOMANDA DI RICOSTITUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE NELL' ASSICURAZIONE ITALIANA.
  • PERIODI COMPRESI TRA LA DATA DELL'ULTIMO CONTRIBUTO RIACCREDITATO NELL'ASSICURAZIONE ITALIANA AI SENSI DELLA LEGGE 2-5-83 N.181, A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI RIMPATRIATI DALLA LIBIA E LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE STESSA (31-5-83).(CIRC. N 3104 C I DEL 2-8-83). 
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