Eureka Previdenza

La contribuzione volontaria

Lavoratori stagionali, saltuari o discontinui

(circ.45/2009)

Il D.Lgs. n. 184/1997 (art. 5, comma 2) conferma il requisito di anzianità contributiva ridotta (un anno nel quinquennio precedente la domanda), già previsto dall’articolo 7 del D.Lgs. 16.9.1996, n. 564, per gli iscritti all'AGO e alle forme di previdenza sostitutive o esclusive, che svolgono attività dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua.
Mentre la qualifica di lavoratore “stagionale” è chiaramente rilevabile dalla CUD, da Hydra e/o da EMens (terzo carattere del codice “qualifica” uguale a "S"), più complesso appare invece individuare i soggetti che prestano attività "saltuaria o discontinua", non essendo previsto uno specifico codice. In proposito si deve tuttavia ritenere come “attività saltuaria o discontinua” quella prestata con contratto a termine (terzo carattere del codice “qualifica” uguale a "D").
Con l’occasione si precisa che la verifica del requisito contributivo ridotto, richiesto per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria di tali categorie di assicurati, deve essere effettuata secondo i criteri generali. Si farà quindi riferimento al lavoro svolto precedentemente alla domanda, tenendo presente che tale requisito deve intendersi perfezionato con il concorso di tutti i periodi contributivi, ancorché maturati con qualifica diversa da quella di "lavoratore stagionale" o di lavoratore con contratto “a termine”.
Anche il calcolo dell'importo contributivo dovuto dai prosecutori volontari in esame deve essere effettuato secondo le norme di carattere generale.
L’articolo 7 del D.Lgs. 16.9.1996, n. 564, sopra richiamato, stabilisce – al comma 3 – che l’interessato deve provare il permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo per cui chiede la copertura mediante contribuzione volontaria.
In proposito si precisa che, secondo la previsione dell'articolo 2, comma 5, del DLgs. n. 181/2000, come modificato dal DLgs. 19 dicembre 2002, n. 297, per dimostrare lo stato di disoccupazione a Pubbliche Amministrazioni, concessionari e gestori di pubblici servizi è sufficiente una autocertificazione, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

 

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