Eureka Previdenza

La contribuzione volontaria

Versamento relativo al semestre anteriore alla domanda

(circ.150/2003)

Al punto 1 della circolare n. 175 del 16 ottobre 2000, con la quale sono state impartite istruzioni in merito all’applicazione dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 184/1997, si afferma che - non essendo prevista dalla predetta norma una esplicita manifestazione di volontà degli interessati - la possibilità di effettuare versamenti pregressi potesse essere riconosciuta d’ufficio a tutti gli autorizzati alla prosecuzione volontaria in vigenza del citato decreto, ovviamente in assenza di cause ostative.

Quanto sopra, nella convinzione che detta facoltà costituisce un’estensione degli effetti prodotti dall’autorizzazione alla prosecuzione volontaria e nel presupposto che il legislatore – fissando nella data di presentazione della domanda il momento a cui riferirsi per la determinazione dell’ulteriore periodo da coprire con contribuzione volontaria (sei mesi precedenti) – non intendesse prevedere un’ulteriore richiesta, ma si ricollegasse alla medesima istanza in base alla quale concedere l’autorizzazione a proseguire volontariamente il rapporto assicurativo.

La contribuzione volontaria

Versamento relativo al semestre anteriore alla domanda

(circ.150/2003)

Al punto 1 della circolare n. 175 del 16 ottobre 2000, con la quale sono state impartite istruzioni in merito all’applicazione dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 184/1997, si afferma che - non essendo prevista dalla predetta norma una esplicita manifestazione di volontà degli interessati - la possibilità di effettuare versamenti pregressi potesse essere riconosciuta d’ufficio a tutti gli autorizzati alla prosecuzione volontaria in vigenza del citato decreto, ovviamente in assenza di cause ostative.

Quanto sopra, nella convinzione che detta facoltà costituisce un’estensione degli effetti prodotti dall’autorizzazione alla prosecuzione volontaria e nel presupposto che il legislatore – fissando nella data di presentazione della domanda il momento a cui riferirsi per la determinazione dell’ulteriore periodo da coprire con contribuzione volontaria (sei mesi precedenti) – non intendesse prevedere un’ulteriore richiesta, ma si ricollegasse alla medesima istanza in base alla quale concedere l’autorizzazione a proseguire volontariamente il rapporto assicurativo.

Quando è possibile versare i sei mesi precedenti alla domanda

Alla luce di quanto sopra esposto ed al fine di dirimere eventuali dubbi ed incertezze sorti in fase di applicazione delle istruzioni precedentemente impartite al riguardo, si ribadisce quanto segue:

  • tutte le autorizzazioni alla prosecuzione volontaria rilasciate in applicazione del D.Lgs. n. 184/1997 consentono, in assenza di cause ostative, il versamento di contribuzione volontaria anche relativamente al semestre precedente la domanda;
  • le autorizzazioni alla prosecuzione volontaria, rilasciate su domanda di pensione presentata in vigenza del D.Lgs. n. 184/1997 e respinta per mancanza dei necessari requisiti contributivi, consentono agli interessati il versamento dei contributi pregressi, in tutti i casi in cui esistano le condizioni di applicazione dell’articolo 6, comma 1, del predetto decreto.

Peraltro, al fine di emendare situazioni che, nel passato, hanno trovato soluzioni diverse da quelle sopra prospettate, si dispone che dovranno essere ammessi ad esercitare la facoltà in argomento tutti gli autorizzati alla prosecuzione volontaria sulla base del D.Lgs. n. 184/1997, che – nella prima fase di attuazione della nuova norma - non hanno chiesto l’applicazione dell’articolo 6, comma 1, ovvero che - sulla base delle disposizioni a suo tempo emanate in proposito - non hanno potuto avvalersi della citata possibilità.

La suddetta facoltà dovrà essere esercitata, a domanda, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente circolare, pena la decadenza.

Sarà pertanto cura delle Strutture periferiche adottare tutte le iniziative ritenute idonee per portare a conoscenza dei diretti interessati l’opportunità di cui sopra, anche al fine di evitare ogni possibile motivo di contenzioso.

Variazione della gestione assicurativa e possibilità di versare nei sei mesi precedenti la domanda

Variazione della gestione assicurativa e possibilità di versare nei sei mesi precedenti la domanda (circ.150/2003)

Da parte di alcune Sedi sono stati sollecitati chiarimenti in merito all’eventualità di estendere la facoltà dei versamenti “pregressi” anche ai prosecutori volontari che richiedano la variazione della gestione assicurativa (ad esempio, da una gestione autonoma al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ecc.).

In merito a quanto sopra, per le motivazioni esposte al punto 3 della circ.150/2003, si ritiene che la medesima disposizione dell’articolo 6, comma 1, debba trovare integrale applicazione anche in presenza di domande (successive al 12 luglio 1997) intese ad ottenere la variazione della gestione assicurativa nella quale era stata in precedenza concessa l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

Pertanto, le domande di variazione della gestione assicurativa presentate a partire dalla data di emanazione della circ.150/2003, nonché quelle ancora giacenti alla medesima data, dovranno dare luogo anche alla possibilità di effettuare versamenti volontari per il semestre precedente, in tutti i casi in cui esistano le condizioni di applicazione dell’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 184/1997.

Analogamente a quanto previsto per le istanze di rideterminazione del contributo, anche le domande  di variazione della gestione assicurativa presentate a partire dal 12 luglio 1997 e definite con criteri diversi da quelli ora illustrati, dovranno essere riesaminate a domanda degli interessati, da presentare entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione della presente circolare, pena la decadenza.

Anche in tali casi le Strutture periferiche vorranno adottare tutte le iniziative ritenute idonee a portare a conoscenza dei diretti interessati l’opportunità di cui sopra.

Rideterminazione del contributo volontario e facoltà di versare nei sei mesi precedenti la data della domanda di rideterminazione

Rideterminazione del contributo volontario e facoltà di versare nei sei mesi precedenti la data della domanda di rideterminazione (circ.150/2003)

Come noto, l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 184/1997 consente ai prosecutori volontari che riprendono i versamenti dopo un periodo di rioccupazione successivo all’autorizzazione, di chiedere la rideterminazione del contributo volontario, presentando apposita istanza entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, a pena di decadenza.

La norma citata, confermando la previsione dell’articolo 2 della legge n. 47/1983 in merito ai tempi ed alle modalità di esercizio di tale facoltà, ha esteso a tale operazione gli stessi criteri applicati dal 12 luglio 1997 in fase di prima autorizzazione per il calcolo del contributo volontario (valore medio della base imponibile retributiva degli ultimi 12 mesi di contribuzione).

Il medesimo articolo 7, al comma 8, ha altresì previsto che – entro un anno dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 184/1997 - i soggetti già autorizzati a versare l’ultima classe di contribuzione secondo la vecchia norma potessero chiedere la rideterminazione del contributo volontario secondo i nuovi criteri del suddetto decreto.

Secondo le istruzioni fornite in proposito con circolare n. 175/2000 (v. punto 2), la facoltà di versare contribuzione per i periodi compresi nel semestre anteriore alla domanda doveva essere riconosciuta anche ai prosecutori volontari individuati dai commi 6 e 8 del citato articolo 7, posto che le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 184/1997 costituiscono, a partire dal 12 luglio 1997, l’unica disciplina normativa in materia di prosecuzione volontaria e che tutte le domande esercitate dai prosecutori volontari a partire dalla suddetta data rientrano, conseguentemente, nell’ambito di applicazione della nuova norma.

In seguito a talune perplessità manifestate in proposito da alcune Sedi, i criteri sopra esposti sono stati attentamente riconsiderati, allo scopo di valutarne la loro aderenza allo spirito della norma.

Nell’evidenziare che, secondo la previsione dell’articolo 9 del più volte citato decreto 184/1997, “continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni relativamente alle domande esercitate dagli interessati in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto medesimo” - si ritiene di poter stabilire che il regime giuridico applicabile alle fattispecie di cui all’articolo 7, commi 6 e 8, debba essere individuato, non in relazione alla data di presentazione della originaria domanda di autorizzazione, ma a quella dell’istanza diretta ad ottenere quanto previsto dai citati commi dell’articolo 7, istanza che, esercitata nella vigenza della norma in esame, è perciò soggetta alla nuova disciplina.

In merito a quanto sopra restano pertanto confermate le istruzioni di cui al punto 2 della circ.175/2000 nel senso che la facoltà di effettuare i versamenti volontari per i sei mesi anteriori all’esercizio della nuova domanda deve essere riconosciuta anche ai casi disciplinati dai commi 6 e 8 del citato articolo 7.

Peraltro, tenuto conto che le istruzioni impartite al riguardo possono aver determinato difficoltà interpretative ed  aver dato luogo a provvedimenti diversi da quelli sopra previsti, si dispone che gli autorizzati alla prosecuzione volontaria secondo la disciplina del D.Lgs. n. 184/1997, ai quali non sia stata concessa la possibilità di effettuare versamenti pregressi pur in presenza delle condizioni assicurative che consentivano l’applicazione dell’articolo 6, comma 1, del predetto decreto, vengano ammessi, a domanda, da presentare entro e non oltre tre mesi dalla data della presente, ad esercitare la facoltà in argomento.

Sarà pertanto cura delle Sedi dare la massima diffusione alla circostanza di cui sopra, per consentire ai diretti interessati di avvalersi in tempo utile della predetta opportunità.

Si ritiene comunque utile precisare che – nei casi in cui gli interessati si avvalgano della facoltà di cui all’articolo 6, comma 1 - il contributo volontario dovrà essere versato nella misura stabilita in applicazione dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 184/1997 in esame anche per i periodi “pregressi”, essendo gli stessi successivi ai periodi di rioccupazione presi a riferimento per il calcolo del nuovo importo contributivo.

Per quanto riguarda la rideterminazione del contributo, chiesta da soggetti già autorizzati alla classe massima, si ricorda che l’abolizione delle classi di contribuzione e del limite massimo entro il quale veniva determinato il contributo volontario è stata operata dal D.Lgs. n. 184/1997.

Conseguentemente, in presenza di una istanza presentata ai sensi del comma 8 dell’articolo 7, il contributo volontario “pregresso” dovrà essere versato secondo l’importo rideterminato esclusivamente per i periodi successivi al 12 luglio 1997; per le settimane del semestre eventualmente comprese entro tale data, gli interessati dovranno un contributo corrispondente all’importo della classe massima, come calcolato in applicazione della normativa previgente.

Twitter Facebook