Rideterminazione del contributo volontario e facoltà di versare nei sei mesi precedenti la data della domanda di rideterminazione (circ.150/2003)
Come noto, l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 184/1997 consente ai prosecutori volontari che riprendono i versamenti dopo un periodo di rioccupazione successivo all’autorizzazione, di chiedere la rideterminazione del contributo volontario, presentando apposita istanza entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, a pena di decadenza.
La norma citata, confermando la previsione dell’articolo 2 della legge n. 47/1983 in merito ai tempi ed alle modalità di esercizio di tale facoltà, ha esteso a tale operazione gli stessi criteri applicati dal 12 luglio 1997 in fase di prima autorizzazione per il calcolo del contributo volontario (valore medio della base imponibile retributiva degli ultimi 12 mesi di contribuzione).
Il medesimo articolo 7, al comma 8, ha altresì previsto che – entro un anno dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 184/1997 - i soggetti già autorizzati a versare l’ultima classe di contribuzione secondo la vecchia norma potessero chiedere la rideterminazione del contributo volontario secondo i nuovi criteri del suddetto decreto.
Secondo le istruzioni fornite in proposito con circolare n. 175/2000 (v. punto 2), la facoltà di versare contribuzione per i periodi compresi nel semestre anteriore alla domanda doveva essere riconosciuta anche ai prosecutori volontari individuati dai commi 6 e 8 del citato articolo 7, posto che le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 184/1997 costituiscono, a partire dal 12 luglio 1997, l’unica disciplina normativa in materia di prosecuzione volontaria e che tutte le domande esercitate dai prosecutori volontari a partire dalla suddetta data rientrano, conseguentemente, nell’ambito di applicazione della nuova norma.
In seguito a talune perplessità manifestate in proposito da alcune Sedi, i criteri sopra esposti sono stati attentamente riconsiderati, allo scopo di valutarne la loro aderenza allo spirito della norma.
Nell’evidenziare che, secondo la previsione dell’articolo 9 del più volte citato decreto 184/1997, “continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni relativamente alle domande esercitate dagli interessati in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto medesimo” - si ritiene di poter stabilire che il regime giuridico applicabile alle fattispecie di cui all’articolo 7, commi 6 e 8, debba essere individuato, non in relazione alla data di presentazione della originaria domanda di autorizzazione, ma a quella dell’istanza diretta ad ottenere quanto previsto dai citati commi dell’articolo 7, istanza che, esercitata nella vigenza della norma in esame, è perciò soggetta alla nuova disciplina.
In merito a quanto sopra restano pertanto confermate le istruzioni di cui al punto 2 della circ.175/2000 nel senso che la facoltà di effettuare i versamenti volontari per i sei mesi anteriori all’esercizio della nuova domanda deve essere riconosciuta anche ai casi disciplinati dai commi 6 e 8 del citato articolo 7.
Peraltro, tenuto conto che le istruzioni impartite al riguardo possono aver determinato difficoltà interpretative ed aver dato luogo a provvedimenti diversi da quelli sopra previsti, si dispone che gli autorizzati alla prosecuzione volontaria secondo la disciplina del D.Lgs. n. 184/1997, ai quali non sia stata concessa la possibilità di effettuare versamenti pregressi pur in presenza delle condizioni assicurative che consentivano l’applicazione dell’articolo 6, comma 1, del predetto decreto, vengano ammessi, a domanda, da presentare entro e non oltre tre mesi dalla data della presente, ad esercitare la facoltà in argomento.
Sarà pertanto cura delle Sedi dare la massima diffusione alla circostanza di cui sopra, per consentire ai diretti interessati di avvalersi in tempo utile della predetta opportunità.
Si ritiene comunque utile precisare che – nei casi in cui gli interessati si avvalgano della facoltà di cui all’articolo 6, comma 1 - il contributo volontario dovrà essere versato nella misura stabilita in applicazione dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 184/1997 in esame anche per i periodi “pregressi”, essendo gli stessi successivi ai periodi di rioccupazione presi a riferimento per il calcolo del nuovo importo contributivo.
Per quanto riguarda la rideterminazione del contributo, chiesta da soggetti già autorizzati alla classe massima, si ricorda che l’abolizione delle classi di contribuzione e del limite massimo entro il quale veniva determinato il contributo volontario è stata operata dal D.Lgs. n. 184/1997.
Conseguentemente, in presenza di una istanza presentata ai sensi del comma 8 dell’articolo 7, il contributo volontario “pregresso” dovrà essere versato secondo l’importo rideterminato esclusivamente per i periodi successivi al 12 luglio 1997; per le settimane del semestre eventualmente comprese entro tale data, gli interessati dovranno un contributo corrispondente all’importo della classe massima, come calcolato in applicazione della normativa previgente.