-
Cause ostative alla prosecuzione volontaria
-
Compatibilità con il lavoro occasionale (voucher)
-
Contribuzione volontaria e mobilità o ASpI
-
Decorrenza dell'autorizzazione ai VV
-
Destinatari della norma
-
Domanda di pensione respinta ed autorizzazione ai VV
-
Inserimento nella nuova disciplina dei prosecutori già autorizzati
-
La contribuzione volontaria
-
Lavoratori intermittenti
-
Lavoratori stagionali, saltuari o discontinui
-
Lavori socialmente utili e contribuzione volontaria
-
Modalità di versamento e di pagamento
-
Periodi neutri
-
Presentazione della domanda
-
Requisiti contributivi necessari per l'autorizzazione
-
Rideterminazione dell'importo dei VV in caso di rioccupazione
-
Scelta della gestione dove autorizzare
-
Utilizzo ai fini pensionistici
-
Variazione della gestione assicurativa
-
Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
-
Versamento effettuato fuori dai termini
-
Versamento relativo al semestre anteriore alla domanda
- Dettagli
- Visite: 3759
La contribuzione volontaria
Decorrenza dell'autorizzazione ai VV
L'art. 6, al comma 1 del Dlgs 184/97, introduce un' importante innovazione rispetto alla preesistente disciplina, in base alla quale era fatto divieto di effettuare versamenti volontari per periodi pregressi rispetto alla domanda, prevedendo la possibilità di versare contributi volontari anche per i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa (vedi circolare 175/2000 e circ.150/2003) purché gli stessi risultino privi di qualsiasi copertura assicurativa. L’esercizio della facoltà concessa dal richiamato art. 6, al comma 1, non determina alcuna retrodatazione dell’autorizzazione, la cui decorrenza (decorrenza “giuridica”), definita sulla base dei criteri già indicati dall’articolo 7 del DPR n. 1432/1971, resta pertanto fissata al primo sabato successivo alla data di presentazione della relativa domanda.
Si è posto il problema se tale versamento possa essere consentito anche per periodi che, in relazione alla data della domanda, si collocano a data anteriore al 12 luglio 1997. Non contenendo la norma alcuna limitazione, non sussistono preclusioni al riguardo; è ovvio che l’importo del contributo da versare deve essere determinato in base ai criteri introdotti dal decreto legislativo in esame.
Tutte le domande di pensione diretta, in caso di reiezione, valgono, in alternativa, come domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, e la decorrenza è naturalmente dalla data di presentazione della domanda di pensione.