Eureka Previdenza

La contribuzione volontaria

Decorrenza dell'autorizzazione ai VV

L'art. 6, al comma 1 del Dlgs 184/97, introduce un' importante innovazione rispetto alla preesistente disciplina, in base alla quale era fatto divieto di effettuare versamenti volontari per periodi pregressi rispetto alla domanda, prevedendo la possibilità di versare contributi volontari anche per i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa (vedi circolare 175/2000 e circ.150/2003) purché gli stessi risultino privi di qualsiasi copertura assicurativa. L’esercizio della facoltà concessa dal richiamato art. 6, al comma 1, non determina alcuna retrodatazione dell’autorizzazione, la cui decorrenza (decorrenza “giuridica”), definita sulla base dei criteri già indicati dall’articolo 7 del DPR n. 1432/1971, resta pertanto fissata al primo sabato successivo alla data di presentazione della relativa domanda.

Si è posto il problema se tale versamento possa essere consentito anche per periodi che, in relazione alla data della domanda, si collocano a data anteriore al 12 luglio 1997. Non contenendo la norma alcuna limitazione, non sussistono preclusioni al riguardo; è ovvio che l’importo del contributo da versare deve essere determinato in base ai criteri introdotti dal decreto legislativo in esame.
Tutte le domande di pensione diretta, in caso di reiezione, valgono, in alternativa, come domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, e la decorrenza è naturalmente dalla data di presentazione della domanda di pensione.

La contribuzione volontaria

Decorrenza dell'autorizzazione ai VV

L'art. 6, al comma 1 del Dlgs 184/97, introduce un' importante innovazione rispetto alla preesistente disciplina, in base alla quale era fatto divieto di effettuare versamenti volontari per periodi pregressi rispetto alla domanda, prevedendo la possibilità di versare contributi volontari anche per i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa (vedi circolare 175/2000 e circ.150/2003) purché gli stessi risultino privi di qualsiasi copertura assicurativa. L’esercizio della facoltà concessa dal richiamato art. 6, al comma 1, non determina alcuna retrodatazione dell’autorizzazione, la cui decorrenza (decorrenza “giuridica”), definita sulla base dei criteri già indicati dall’articolo 7 del DPR n. 1432/1971, resta pertanto fissata al primo sabato successivo alla data di presentazione della relativa domanda.

Si è posto il problema se tale versamento possa essere consentito anche per periodi che, in relazione alla data della domanda, si collocano a data anteriore al 12 luglio 1997. Non contenendo la norma alcuna limitazione, non sussistono preclusioni al riguardo; è ovvio che l’importo del contributo da versare deve essere determinato in base ai criteri introdotti dal decreto legislativo in esame.
Tutte le domande di pensione diretta, in caso di reiezione, valgono, in alternativa, come domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, e la decorrenza è naturalmente dalla data di presentazione della domanda di pensione.

Decorrenza per i lavoratori dipendenti e per i coltivatori diretti e coloni mezzadri

Decorrenza per i lavoratori dipendenti e CD/CM

L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria decorre sempre dal primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda.

Ove la domanda venga presentata in costanza di rapporto di lavoro, l'autorizzazione decorre dal primo sabato successivo alla data di cessazione dell'obbligo assicurativo, purché la cessazione sia intervenuta prima della definizione della domanda.

Tutte le domande di pensione diretta, in caso di reiezione, valgono, in alternativa, come domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, e la decorrenza è naturalmente dalla data di presentazione della domanda di pensione.

L'art. 6, al comma 1 del Dlgs 184/97, introduce un' importante innovazione rispetto alla preesistente disciplina, in base alla quale era fatto divieto di effettuare versamenti volontari per periodi pregressi rispetto alla domanda, prevedendo la possibilità di versare contributi volontari anche per i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa (vedi circolare 175/2000) purché gli stessi risultino privi di qualsiasi copertura assicurativa.

Si è posto il problema se tale versamento possa essere consentito anche per periodi che, in relazione alla data della domanda, si collocano a data anteriore al 12 luglio 1997. Non contenendo la norma alcuna limitazione, non sussistono preclusioni al riguardo; è ovvio che l’importo del contributo da versare deve essere determinato in base ai criteri introdotti dal decreto legislativo in esame.

Decorrenza per gli artigiani e commercianti

Decorrenza per gli artigiani e commercianti

Per gli artigiani e commercianti, essendo il contributo sia obbligatorio che volontario mensile, bisogna distinguere:

  • la decorrenza è dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda se la cessazione dell'attività lavorativa è intervenuta nel mese stesso della presentazione della domanda;
  • la decorrenza è dal primo giorno del mese stesso di presentazione della domanda se la cancellazione è intervenuta già in mesi precedenti.

Tutte le domande di pensione diretta, in caso di reiezione, valgono, in alternativa, come domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, e la decorrenza è naturalmente dalla data di presentazione della domanda di pensione.

L'art. 6, al comma 1 del Dlgs 184/97, introduce un' importante innovazione rispetto alla preesistente disciplina, in base alla quale era fatto divieto di effettuare versamenti volontari per periodi pregressi rispetto alla domanda, prevedendo la possibilità di versare contributi volontari anche per i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa () purché gli stessi risultino privi di qualsiasi copertura assicurativa.

Si è posto il problema se tale versamento possa essere consentito anche per periodi che, in relazione alla data della domanda, si collocano a data anteriore al 12 luglio 1997. Non contenendo la norma alcuna limitazione, non sussistono preclusioni al riguardo; è ovvio che l’importo del contributo da versare deve essere determinato in base ai criteri introdotti dal decreto legislativo in esame.

Decorrenza per gli iscritti alla Gestione Separata

Decorrenza per gli iscritti alla Gestione Separata

L’autorizzazione ai versamenti volontari decorre da primo giorno del mese della domanda (come  per gli iscritti alla gestione Commercianti), salvo cause ostative.
A tale proposito giova sottolineare che nella “Gestione Separata” vige il principio di cassa, per effetto del quale si attribuisce la copertura assicurativa all’anno nel quale sono stati corrisposti all’interessato i relativi compensi.
Va altresì ricordato che, secondo la previsione dell'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i contribuenti alla “Gestione separata” hanno diritto all'accredito di tutti i contributi mensili di ciascun anno solare, a condizione che risulti versato un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, e successive modificazioni ed integrazioni.
Ne consegue che, in caso di contribuzione annua inferiore al predetto importo, viene accreditato un numero di mesi ridotto in proporzione alla somma versata, con attribuzione temporale dei contributi così determinati dall'inizio dell'anno solare, fino a concorrenza dei dodici mesi nell'anno.
Si ritiene tuttavia che, in presenza di contribuzione obbligatoria riferita ad un periodo di attività concluso nel corso dell’anno di presentazione della domanda di autorizzazione, ed in data antecedente al 1° giorno del mese di presentazione della stessa:

  • tutta la contribuzione, ancorché sufficiente a coprire l’intero anno, deve essere considerata come attribuita al solo periodo in cui è stata prestata attività (fino a tutto il mese di cessazione);
  • l’autorizzazione deve avere decorrenza dal 1° giorno del mese di presentazione della domanda.

La decorrenza sarà posticipata al 1° giorno del mese successivo a quello della domanda, nel caso in cui la presentazione sia avvenuta nel corso dello stesso mese di cessazione del rapporto di collaborazione.

Si sottolinea che dal 12 luglio 1997, ferma restando la decorrenza dell’autorizzazione, è possibile coprire volontariamente anche i sei mesi precedenti la domanda, sempre che non esistano cause ostative, quali la presenza di contribuzione - anche figurativa - nel semestre interessato, ovvero la titolarità di pensione diretta (qualunque sia la forma di previdenza obbligatoria interessata dal versamento contributivo o dalla liquidazione della prestazione).

Decorrenza dell'autorizzazione in presenza di contribuzione versata nel semestre antecedente la data della domanda

Decorrenza dell'autorizzazione in presenza di contribuzione versata nel semestre antecedente la data della domanda

Secondo la previsione dell’art. 6, al comma 1 del Dlgs 184/97 (in vigore dal 12 luglio 1997), i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria possano effettuare versamenti anche per i sei mesi precedenti la domanda, cioè per i periodi privi di copertura assicurativa collocati in tale arco temporale.

L’esercizio della facoltà concessa dal richiamato art. 6, al comma 1, non determina alcuna retrodatazione dell’autorizzazione, la cui decorrenza (decorrenza “giuridica”), definita sulla base dei criteri già indicati dall’articolo 7 del DPR n. 1432/1971, resta pertanto fissata al primo sabato successivo alla data di presentazione della relativa domanda.

Considerato che, in merito all'incompatibilità della contribuzione volontaria con l'iscrizione o con il pensionamento in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria, il comma 2 dell'art. 6 ribadisce quanto già disposto dall'articolo 5 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1432 e dall'articolo 3 della legge 18 febbraio 1983, n. 47, detto versamento “anticipato” è consentito solo in corrispondenza dei periodi compresi nei sei mesi antecedenti la domanda, in relazione ai quali non si riscontrino cause ostative.

Da quanto sopra si deduce che, una volta individuato il semestre antecedente alla richiesta di autorizzazione, l’esercizio della facoltà in esame potrà riguardare il solo numero di settimane che, in tale periodo, risulteranno prive di contribuzione.

Appare altresì evidente che la possibilità di versare contributi “pregressi”, riconosciuta a coloro che presentano le condizioni richieste dalla vigente normativa, costituisce un’estensione delle possibilità conseguenti all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, salva la facoltà degli interessati di effettuare il versamento anche per detti periodi o limitatamente ad essi.

Può peraltro accadere che alcuni soggetti acquisiscano il diritto a pensione sulla base della sola contribuzione volontaria “pregressa”. Considerato tuttavia che il presupposto per il versamento in esame è costituito dall’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, la prestazione pensionistica dovrà essere liquidata con decorrenza successiva a quella “giuridica” dell’autorizzazione; la liquidazione della pensione da data precedente determinerebbe infatti una condizione ostativa al rilascio dell’autorizzazione, la cui revoca darebbe luogo, come ovvio, all’annullamento ed al rimborso dei versamenti volontari pregressi, con conseguente perdita del requisito contributivo che aveva fatto sorgere il diritto alla prestazione stessa.

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