Eureka Previdenza

La contribuzione volontaria

Rideterminazione dell'importo dei VV in caso di rioccupazione

Il comma 7 dell'art.7 del Dlgs. 184/97, nel confermare, in pratica, il disposto dell'art.2 della legge n.47/1983, stabilisce che, in caso di rioccupazione alle dipendenze di terzi, successivamente al rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, l'assicurato può richiedere la rideterminazione del contributo volontario assegnato. In tale ipotesi l'importo deve essere calcolato sulla base delle retribuzioni percepite nell'anno precedente la ripresa dei versamenti volontari. La norma ribadisce la volontarieta' della richiesta rimettendo alla discrezionalita' del prosecutore volontario richiedere tale rideterminazione.

La domanda deve essere presentata, pena la decadenza, entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, ove l'assicurato non si avvalga della facolta' concessa dal comma 6 dell'art.7 del dlgs 184/1997 entro il termine sopraindicato, allo stesso restera' assegnato l'importo determinato all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

Vedi anche rideterminazione del contributo volontario e facoltà di versare nei sei mesi precedenti la data della domanda

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