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Cause ostative alla prosecuzione volontaria
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Compatibilità con il lavoro occasionale (voucher)
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Contribuzione volontaria e mobilità o ASpI
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Decorrenza dell'autorizzazione ai VV
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Destinatari della norma
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Domanda di pensione respinta ed autorizzazione ai VV
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Inserimento nella nuova disciplina dei prosecutori già autorizzati
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La contribuzione volontaria
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Lavoratori intermittenti
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Lavoratori stagionali, saltuari o discontinui
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Lavori socialmente utili e contribuzione volontaria
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Modalità di versamento e di pagamento
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Periodi neutri
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Presentazione della domanda
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Requisiti contributivi necessari per l'autorizzazione
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Rideterminazione dell'importo dei VV in caso di rioccupazione
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Scelta della gestione dove autorizzare
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Utilizzo ai fini pensionistici
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Variazione della gestione assicurativa
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Versamento effettuato fuori dai termini
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Versamento relativo al semestre anteriore alla domanda
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La contribuzione volontaria
Rideterminazione dell'importo dei VV in caso di rioccupazione
Il comma 7 dell'art.7 del Dlgs. 184/97, nel confermare, in pratica, il disposto dell'art.2 della legge n.47/1983, stabilisce che, in caso di rioccupazione alle dipendenze di terzi, successivamente al rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, l'assicurato può richiedere la rideterminazione del contributo volontario assegnato. In tale ipotesi l'importo deve essere calcolato sulla base delle retribuzioni percepite nell'anno precedente la ripresa dei versamenti volontari. La norma ribadisce la volontarieta' della richiesta rimettendo alla discrezionalita' del prosecutore volontario richiedere tale rideterminazione.
La domanda deve essere presentata, pena la decadenza, entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, ove l'assicurato non si avvalga della facolta' concessa dal comma 6 dell'art.7 del dlgs 184/1997 entro il termine sopraindicato, allo stesso restera' assegnato l'importo determinato all'atto del rilascio dell'autorizzazione.