Eureka Previdenza

La contribuzione volontaria

Lavori socialmente utili e contribuzione volontaria

(circ.91/2010)

Come noto, secondo l’art. 8, comma 19, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 3 del medesimo articolo sono efficaci ai soli fini dell'acquisizione del diritto a pensione.
Si tratta, nello specifico, dei periodi decorrenti dal 1° agosto 1995, posto che ai periodi compresi entro il 31 luglio 1995 è riconosciuta la copertura figurativa di cui all’art. 7, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione.
L’art. 8, comma 19, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 stabilisce altresì che i periodi in argomento possano essere riscattati ai fini della misura della pensione “ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184”.
Per effetto del rinvio operato dall'art. 8, comma 19, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 a disposizioni che disciplinano l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, si è posta la necessità di chiarire quale dovesse essere la tipologia della contribuzione di copertura dei predetti periodi di attività: mediante il riscatto, in tal senso disponendo il D.Lgs. 468/1997, attraverso versamenti volontari, per il rinvio operato dal medesimo decreto agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, ovvero se la copertura contributiva potesse avvenire ricorrendo all’esercizio, in alternativa, di entrambe le facoltà.

La contribuzione volontaria

Lavori socialmente utili e contribuzione volontaria

(circ.91/2010)

Come noto, secondo l’art. 8, comma 19, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 3 del medesimo articolo sono efficaci ai soli fini dell'acquisizione del diritto a pensione.
Si tratta, nello specifico, dei periodi decorrenti dal 1° agosto 1995, posto che ai periodi compresi entro il 31 luglio 1995 è riconosciuta la copertura figurativa di cui all’art. 7, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione.
L’art. 8, comma 19, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 stabilisce altresì che i periodi in argomento possano essere riscattati ai fini della misura della pensione “ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184”.
Per effetto del rinvio operato dall'art. 8, comma 19, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 a disposizioni che disciplinano l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, si è posta la necessità di chiarire quale dovesse essere la tipologia della contribuzione di copertura dei predetti periodi di attività: mediante il riscatto, in tal senso disponendo il D.Lgs. 468/1997, attraverso versamenti volontari, per il rinvio operato dal medesimo decreto agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, ovvero se la copertura contributiva potesse avvenire ricorrendo all’esercizio, in alternativa, di entrambe le facoltà.

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In merito a quanto precede, su conforme parere del Ministero del Lavoro, si chiarisce che la copertura assicurativa dei periodi in argomento è possibile avvalendosi delle due diverse modalità (riscatto o versamenti volontari).
Per quanto riguarda alla copertura contributiva mediante riscatto si rinvia alla circ. n. 33 del 5 marzo 2010.
Per quanto attiene la copertura mediante versamenti volontari, la stessa è possibile per i soli periodi di lavoro socialmente utile collocati dalla decorrenza dalla relativa autorizzazione (1° sabato successivo alla domanda), rilasciata sulla base dei medesimi requisiti contributivi ed applicando gli stessi criteri previsti per la generalità delle autorizzazioni alla prosecuzione volontaria, compresa la facoltà di cui all’art. 6, comma 1, del DLgs. n. 184/1997, esercitabile relativamente ai periodi di LSU collocati nel semestre antecedente la domanda, se privi di copertura assicurativa.
Si precisa che i periodi di lavoro socialmente utile vanno esclusi sia ai fini della verifica del requisito contributivo necessario all’autorizzazione, sia dalla base di calcolo del contributo volontario.
Nulla deve intendersi modificato in merito a criteri e modalità di versamento dei contributi volontari ed ai normali termini di decadenza.
In deroga ai criteri di carattere generale di cui all’art. 6, comma 2, del DLgs. n. 184/1997, i versamenti volontari in esame sono compatibili con la concomitante contribuzione figurativa, riconosciuta ai soli fini del diritto a pensione, ed esplicano effetti ai fini della misura della prestazione.
Tenuto conto della specificità di tale contribuzione volontaria, l’autorizzazione ha efficacia a tempo determinato, in quanto il suo rilascio e la sua validità sono subordinati ai periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno.
Gli interessati, pertanto, non potranno avvalersi di tale autorizzazione per l’eventuale copertura di periodi non rientranti nel campo di applicazione del DLgs. n. 468/1997.
Le eventuali autorizzazioni alla prosecuzione volontaria, rilasciate in epoca antecedente la pubblicazione della presente circolare per copertura di periodi di lavoro socialmente utile, devono essere considerate validamente concesse, purché la relativa decorrenza non sia anteriore al 23 gennaio 1998, data di entrata in vigore del DLgs. n. 184/1997, con i limiti di efficacia già indicati.
Nell’ipotesi in cui dette autorizzazioni siano state rilasciate con decorrenza precedente a tale ultima data, si dovrà procedere alla posticipazione di tale decorrenza, fissandola al 24 gennaio 1998, primo sabato successivo alla data di entrata in vigore della norma in trattazione

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