Eureka Previdenza

La contribuzione volontaria

Compatibilità con il lavoro occasionale (voucher)

(circ.91/2010)

Il D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e s.m.i., ha disciplinato negli artt. 70-74 le prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti, stabilendo al comma 4 dell’art. 72, che la contribuzione relativa affluisca alla Gestione Separata oppure, nel caso di prestazioni rese nell’ambito dell’impresa familiare, ai sensi del comma 4 bis dell’art. 72, al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
Il comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs. 30 aprile 1997 n. 184, dispone che non possa essere ammessa contribuzione volontaria per contestuali periodi di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, lavoratori autonomi e liberi professionisti.
La natura della prestazione di carattere accessorio, delineata nella norma che la disciplina quale attività lavorativa che configura rapporti di natura meramente accessoria e occasionale, esclude che i lavoratori interessati possano essere ricompresi nelle categorie individuate dal comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs. 30 aprile 1997 n. 184 e pertanto non si ravvisa incompatibilità tra prosecuzione volontaria e contribuzione proveniente da lavoro occasionale accessorio, affluita alla Gestione Separata o al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti.

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