Eureka Previdenza

La contribuzione volontaria

Inserimento nella nuova disciplina dei prosecutori già autorizzati

I commi 7 e 8 dell'art. 7 contengono norme di raccordo tra la nuova e la vecchia normativa.

Il comma 7, a seguito dell'abolizione delle classi di contribuzione volontaria, stabilisce che, per i prosecutori volontari, autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame, l'importo del contributo e' commisurato alla retribuzione media della classe precedentemente assegnata. Per effetto di tale disposizione, tenuto conto che, anche in base alla previgente normativa, il contributo da versare era calcolato applicando l'aliquota contributiva sulla retribuzione media di ciascuna classe, si confermano gli importi gia' previsti per l'anno 1997. Per i prosecutori di che trattasi, in attesa che vengano modificati i dati esposti nei bollettini di c/c postale, il versamento dei contributi relativi al 2 , 3 e 4 trimestre saranno effettuati con riferimento alle soppresse classi di contribuzione volontaria, tenuto conto che gli importi richiesti sono quelli dovuti.

L'ultimo comma dell'articolo in esame prevede, in considerazione della soppressione del limite massimo di retribuzione da prendere in considerazione per la determinazione del contributo volontario, la facoltà, per coloro ai quali era stata assegnata, per effetto del limite sopraindicato, la classe massima di contribuzione, di richiedere la determinazione del contributo volontario sulla base della retribuzione effettivamente percepita in costanza di rapporto di lavoro nell'anno precedente la decorrenza dell'autorizzazione ai versamenti volontari. La domanda per avvalersi della facoltà di cui sopra deve essere presentata, pena la decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 184, cioe' entro il 12 luglio 1998. Gli assicurati, che si avvarranno di tale facolta', devono integrare, nella nuova misura, gli importi dei contributi volontari versati per i periodi successivi alla domanda di cui sopra.

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