Eureka Previdenza

La contribuzione volontaria

Cause ostative alla prosecuzione volontaria

Il comma 2 ribadisce l'incompatibilità, prevista dall'art. 5 del D.P.R. n. 1432/1971 e dall'art. 3 della legge n. 47/1983, della contribuzione volontaria con:

  • l'iscrizione a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria;
  • il pensionamento in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria.

L'autorizzazione può essere concessa ove non sussista alcuna causa ostativa.

La titolarità dell'assegno ordinario di invalidità non è causa ostativa alla concessione dell'autorizzazione ai versamenti volontari. (vedi anche AOI e VV)

I periodi di godimento dell'indennità di disoccupazione e di mobilità sono causa ostativa al versamento dei contributi volontari non all'autorizzazione.

Sono anche esclusi dalla prosecuzione volontaria gli iscritti o pensionati della gestione lavoratori autonomi che alla data del 25/2/83 non risultavano già autorizzati.

Sono altresì esclusi dalla prosecuzione volontaria gli iscritti o pensionati di casse o enti previdenziali per i liberi professionisti che alla data del 25/2/83 non risultavano già autorizzati.

I soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria presso altre gestioni, possono proseguire nel versamento volontario anche se contemporaneamente contribuiscono nella gestione separata purché l'autorizzazione sia stata concessa in data anteriore alla data di insorgenza dell'obbligo assicurativo nella predetta gestione separata (1/04/96 o 30/06/96 a seconda dei casi).

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