Eureka Previdenza

La contribuzione volontaria

Variazione della gestione assicurativa

(circ.137/1990)

La domanda di variazione di gestione e' assimilabile alla domanda di autorizzazione ai versamenti volontari avendo le stesse caratteristiche (accertamento preventivo dei requisiti, determinazione della classe e qualifica).
Ne consegue da quanto sopra, che la possibilita' di versare nella nuova gestione decorre dalla data di presentazione della relativa domanda. Ne' puo' essere fatto obbligo al prosecutore volontario di continuare i versamenti, nelle more della definizione della domanda stessa, sulla base della precedente autorizzazione.  Cio' in quanto, non essendo sempre certo che i versamenti dovuti per effetto del cambio di gestione siano maggiori di quelli gia' versati, si accollerebbe sull'assicurato un onere non previsto da alcuna norma di legge.

L’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 184/1997 consente ai prosecutori volontari che riprendono i versamenti dopo un periodo di rioccupazione successivo all’autorizzazione, di chiedere la rideterminazione del contributo volontario, presentando apposita istanza entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, a pena di decadenza.

La norma citata, confermando la previsione dell’articolo 2 della legge n. 47/1983 in merito ai tempi ed alle modalità di esercizio di tale facoltà, ha esteso a tale operazione gli stessi criteri applicati dal 12 luglio 1997 in fase di prima autorizzazione per il calcolo del contributo volontario (valore medio della base imponibile retributiva degli ultimi 12 mesi di contribuzione).

Il medesimo articolo 7, al comma 8, ha altresì previsto che – entro un anno dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 184/1997 - i soggetti già autorizzati a versare l’ultima classe di contribuzione secondo la vecchia norma potessero chiedere la rideterminazione del contributo volontario secondo i nuovi criteri del suddetto decreto.

Twitter Facebook